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DOCUMENTI PARLAMENTARI

PROGETTO DI LEGGE.

Art, 4, La divisione amministrativa di Genova è autoriz- zata a ripartire nell’anno milleottocentocinquantaquattro una imposta di lire seicentocinquantamila per far fronte alle spese dello stesso esercizio, comuni a tutte le provincie che la compongono. .

Art. 2. È fatta parimente facoltá alla provincia di Genova di accrescere fino a lire sessantottomiladuecentotrenta e cen- tesimi venti il limite normale della sua imposta speciale, onde provvedere in conformitá della legge del 1° maggio 1853 al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e Camogli, da eseguirsi nell’anno mille- ottocentocinquantaquattro.

Relazione fatta alla Camera il 30 marco 1854 dalla Commissione composta dei deputati Bo, Benintendi, Imperiale, Rezasco, Asproni, Ricci, e Astengo, relatore.

Sienori! — La legge sull’amministrazione divisionale in data 7 ottobre 1848 stabili che, per far fronte alle passivitá delle divisioni in caso d’insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirá coll’imposta di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, e che il limite massimo dell’impo- sta addizionale sará fissato per ciascuna divisione con legge speciale (articoli 22i e 222). Fu quindi pubblicata nel 12 ot- tobre di detto anno la legge speciale summentovata, la quale fissò in lire 430,000 il limite massimo dell’imposta addizio- nale alle contribuzioni dirette per le annue spese della divi- sione di Genova.

Nel bilancio di quella divisione per l° esercizio del 1818 le spese ordinarie ascendevano a lire 245,896 03, epperciò poteva comparire sufficiente il predetto limite massimo, an- corchè fossero assai tenni Ie rendite patrimoniali di essa di- visione.

Per l’esercizio però del 1884 le spese ordinarie furono votatein lire419,931 44, coll’aumento cioè di lire 174,035 14; e siccome le straordinarie per lo stesso esercizio ascendono a circa lire 230,000, cosí l’ammontare complessivo delle une e delle altre è di lire 650,000.

La relazione della Commissione eletta dal Consiglio divi- sionale di Genova, il verbale delle deliberazioni di esso Consiglio e le considerazioni del signor ministro dell’interno in ordine all’attuale progetto di legge, non lasciano dubbio sulla legalitá di tutte quelle spese. Conseguentemente non resta che allargare i! limite massimo dell’imposta addizionale fissata dalla legge del 12 ottobre 1848, come giá sí è dovuto fare per altre divisioni amministrative. °

Il Consiglio divisionale di Genova aveva chiesto che l’au- mento fosse autorizzato in modo permanente, salvo a valer- sene negli stretti limiti del bisogno, prevedendo con ragione che anche nell’avvenire sarebbe stato insufficiente l’imposta addizionale di lire 430,000. Il Ministero però, fatto riflesso come primieramente la prudenza suggerisca di non rendere permanente un simile aumento degli oneri dei contribuenti senza prima avere accertato coll’esperienza almeno di un anno gli effelti che ne derivano, ed in secondo luogo come, essendo mente del Governo di promuovere lo scioglimento delle divisioni il piú presto possibile, superfluo tornerebbe anticipare sul futuro, portò opinione che convenga restrin- gere per ora la proposta al solo esercizio A8BU, salvo a

provvedere di nuovo per gli anni venturi, ove il bisogno perdurí e non abbia luogo, per una causa qualunque im- prevedibile, il ristabilimento nutonomico delle provincie.

La vostra Commissione trovò giuste ed opportune le ra- gioni che determinarono l’opinione del sigaor ministro, e prendendo atto della tante volte ripetuta promessa di pro- muovere il piú presto possibile lo scioglimento delle divi- sioni amministrative, nutre lusinga che non si verificherá al- cuna causa imprevedibile la quale allontani ancora dl rista- bilimento autonomico delle provincie, e una migliore circoscrizione territoriale per quelle di esse che saranno con- servate.

Circa le basi del riparto della imposta addizionale, il Con- siglio divisionale di Genova propose che il contingente di ogni provincia non rimanga inferiore giammai all’attuale, e col proporzionale aumento sino alle lire 650,000; e che quindi la quota dei cenlesimi addizionali sia ripartita separata» mente per ogni provincia. La vostra Commissione, ritenute le considerazioni fatte al riguardo dal signor ministro dell’in- terno nella sua relazione, e d’altra parte non potendo sco- starsi dal generale principio scritto nell’articolo 33 della legge #8 aprile 1853, giusta cui de sovrimposte a cui do- vranno ricorrere le divisioni, le provincie ed è comuni, a fermini della legge 7 ottobre 1848, saranno ripartite pro= porzionalmente sull’imposta prediale, sulla personale-ma= biliaria, non che sulle altre imposte dirette, non ha giudi- cato ammessibile la detta proposta, e fu quindi di parere doversi limitare il presente progetto ad autorizzare la divi- sione di Genova ad imporre la somma di lire 650,000 in au- mento alle contribuzioni dirette, e lasciare che il riparto ne sia fatto in eonformitá delle leggi vigenti, per le quali tutti gli interessi attivi e passivi delle provincie componenti una divisione sono fusi in una sola massa.

Coll’articolo 2 del progetto si accorda facoltá alla provin. cia di Genova di accrescere fino a lire 68,230 e centesimi 20 per l’anno 185% il limite normale della sua imposta speciale onde provvedere al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e di Camogli; imper- ciocchè, giusta la legge del 12 ottobre 1848, le imposte addi- zionali per le spese speciali di ciascuna provincia sono fis- sate nel limite di un decimo del contingente che ad ognuna di esse incumbe di sopportare per le spese divisionali, e te- nuto anche conto dell’aumento autorizzato dall’articolo 1 di questo medesimo progetto, il decimo del contingente della provincia di Genova sulle lire 650,000 sarebbe sempre al disotto delle preindicate lire 68,230 20.

Il signor ministro dell’interno ha fatto cenno del dubbio insorto se sia necessario l’intervento del legislatore onde au- torizzare una provincia ad eccedere il limite massimo del- l’imposta addizionale per far fronte ad una spesa obbligatoria per legge, quale appunto è la quota delle spese dei porti posta a carico delle provincie in viriú della iegge del primo maggio 1853. La vostra Commissione fu di parere che sia miglior partito adottare l’articolo secondo anzichè cancellarlo dal progetto, sí perchè la legge del 7 ottobre 1848, dopo avere stabilito che per far fronte alle passivitá delle divi= sieni in caso d’insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirá coll’imposta di centesimi addizionali alle contri- buzioni dirette, aggiunse che il limite massimo di tali impo- ste addizionali sará fissato per ciascuna divisione con legge speciale, senza fare distinzioni tra le spese obbligatorie e le facoltative (articoli 224, 222 e 223); sí perchè colla legge del 12 ottobre 1848, dopo essersi fissato il limite massimo delle imposte addizionali tanto per le divisioni quanto per le