Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/472

Da Wikisource.

— 1274 —

[_T ———@____—t>@—_@@@@rm2@@n@@—@—@su«——__P__——__——__. y<-b....ié.irenaTz|

sEssionE DEL 1853-54

ni

provincie (articoli 1 e 2), si stabill espressamente senza al- cuna eccezione che tale limite non potrá eccedersi se non in virtú di una legge votaia dal Parlamento (articolo 3); sí perché finalmente in questa stessa Sessione fu proposto dal Governo e votato dalle Camere un progetto di legge che au- torizzò la provincia di Savona ad eccedere ugualmente il li- mite delle sue speciali imposte per pagare la sua quota di concorso obbligatorio nelle spese del porto che trovasi nel suo distretto.

Per le fatte considerazioni la maggioranza della vostra Commissione vi propone di accettare il progetto di legge quale tu presentato dal Ministero.

Rclazione del ministro guardasigilli, reggente il Mi- nistero dell’interno (Rattazzi) 11 aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge appro- vato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.

Sicnori! — Per sopperire ai bisogni riconosciuti indefetti- bili, il Consiglio divisionale di Genova, votando il bilancio per l’esercizio 1854, ha domandato la facoltá di accrescere la sua imposta dal limite di lire 430,000, fissato col reale de- creto del 12 ottobre 1848, a lire 650,000 permanentemente, e di ripartirla fra le provincie componenti la divisione în proporzione del solo principale del tributo prediaie,

Il positivo bisogno d’accrescere l’imposta venne ricono» sciuto anche dai due Ministeri dei lavori pubblici e dell’in- terno; ritenuta tuttavia la probabilitá d’un prossimo sciogli- mento delle divisioni amministrative, nonchè il preciso di- sposto dell’articolo 35 della legge 28 aprile 1853, parve con- veniente restringere la durata dell’aumento al solo 1854, e manfenere, quanto al modo di ripartimento dell’imposta, le norme equitative che ta .legge ha fissate, non sembrando esservi alcun plausibile motivo per derogarvi in favore di quest’unica divisione.

S’aggiunge che la provincia di Genova è chiamata dalla legge del primo maggio 1855 a concorrere obbligatoriamente nelle spese dei porti di Camogli e della capitale della Liguria per una somma che eccede il limite della sua imposta spe- ciale; quindi è che d’ordine di S. M. venne presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge formelato secondo il punto di vista anzi riferito, e la proposta del Governo essendo stata adottata nella seduta del 6 corrente, io mi onoro ripro- durla nanti al Senato del regno col corredo dei documenti, che ne mettono in luce l’opportunitá, pregando che la si voglia discutere d’urgenza.

Relazione fatta al Senato il 25 aprile 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori Colla, Selopis, Rieci Alberto, Serra, e Pinelli, relatore.

Sicvoni} — Quel voto che in precedente deliberazione giá . emetteste, autorizzando alcune delle divisioni dello Stato ad eccedere nell’imposta del corrente anno il limite massimo che con legge del 12 ottobre 1848 veniva determinato per ciascuna di esse, vi è ora richiesto per somigliante autoriz- zazione in riguardo alla divisione di Genova.

Nella discussione cui tal domanda dava luogo in seno al vostro ufficio centrale si faceva osservare che ai solo caso di dimostrato bisogno debba riservarsi tale sorta di provvedi-

mento e non giá ravvisarsi quale ordinario effetto di una fa- coltá che, troppo di leggieri riconosciuta, trarrebbe per certo le deliberazioni dei Consigli divisionali e provinciali a dan- nose conseguenze, cosí per le singole divisioni, come per l’equilibrio generale dei carichi dello Stato.

Voi scorgete, o signori, che i riflessi enunciati non hanno di mira il principio dall’ufficio vostro concordemente ricono- sciuto, che nessuno, fuorchè le divisioni stesse ole provincie, possa provvedere: con imposta proporzionata a quelle spese che cadono a loro carico; ma che egualmente l’ufficio vostro è persuaso che, chiamato il Parlamento a sopravvedere anche a questa sfera d’interessi, all’occasione dell’autorizzazione chiesta, deve cautamente apprezzare la natura ed importanza dei motivi.

E questi non mancano nella deliberazione presa dal Con- siglio divisionale di Genova, quantunque si tratti di eccedere, e notabilmente in vero, il limite ordinario di lire "56,000, portando l’ammontare complessivo della sua imposta a lira 650,000 mercè relativo aumento di centesimi addizionali nelle sue contribuzioni dirette. Perocchè, stante linsuffi- cienza del limite ordinario, giá per l’anno precedente ricono- sciuta dal Consiglio divisionale, a saldare è suoi oneri coattiri cui si fece fronte mercè l’aumento di un decimo che resterá per otto anni successivi assorbito nell’estinzione dell’impre- stito a tal uopo contratto, ne sorge la necessitá di quegli au- menti che nella relazione fatta al Consiglio stesso sono parti- colarizzati, dovendosi ritenere che le sole spese ordinarie sommano a lire 419,951 14, e che le straordinarie, compu- tate in lire 230,000 circa, versano sopra opere stradali di cui le condizioni dell’aceresciuto interno traffico fanno di giorno in giorno sentire l’urgenza, ed accennano altresí con giusta previsione ai carichi futuri richiesti per piú longinque comu- nicazioni.

Ma la dimostrazione non vuolsi riguardare spinta tant’oltre da rendere sin d’ora permanente quell’aumento, benchè da riputarsi semplicemente facoltativo, siccome sarebbe stato intento del Consiglio in quella sua deliberazione, cui non aderendosi in tal parte nè dal Governo nè dall’altra Camera del Parlamento, si adotiò quell’aumento come ristretto al corrente anno, alla quale misura stima pure il vostro ufficio doversi attenere,

Un altro parziale aumento è pure d’uopo ammettere, il quale cade sull’imposta speciale della provincia di Genova, ed è quello che deriva dal concorso ingiuntole colla legge del 1° maggio 1855 nelle spese ordinarie e straordinarie del porto in lire 63,630 10; e sebbene questo sia tal carico cui in forza della legge medesima sia tenuta ia provincia prov- vedere, sembrò tultavia che in riguardo al limite della sua imposta speciale, pure determinato dalla giá citata legge del 42 ottobre 1848, sia piú regolare che l’eccedenza ne sia au- torizzata nella somma che risulta dal compiesso delle spese annuali cadenti nella sua quota, la quale si riconosce quindi doversi acerescere sino a lire 68,270 20, nella conformitá che viene espressa nell’articolo 2 della legge della quale si è venuto ragionando.

Onde è che l’ufficio vostro all’unanimitá vi propone l’ado- zione del progetto medesimo.