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sessione del 1853-54


gli era dal suo contratto assicurato in ragione della maggiore distanza dei trasporti, quando gli fosse dato in prestito il materiale occorrente ad armare un binario di via ferrata che egli avrebbe stabilito sulla banchina del nuovo tronco di strada reale, aperto in sostituzione di quello che la direzione data alla strada ferrata principale aveva costretto d’abbandonare.

Compiuti i lavori in Polcevera, questo braccio di strada che serve le dette cave della Coscia resta in assoluta proprietà ed esclusivo uso dello Stato. Ora i livelli di questo ramo di ferrovia stanno con quelli della ferrovia domandata in concessione da San Pier d’Arena in tale rapporto che, discendendo nel piano degli Orti, a poca distanza dal punto d’accesso alle cave, e correndo pur sempre parallelamente alla strada reale, si può arrivare, con una tenue pendenza che non raggiunge il 6 per cento, a congiungersi colla instata strada a cavalli all’imbocco della nuova proposta galtutta l’opportunità di arrivare per essa allo scalo in mare.

Cresce poi l’utilità di questo ramo della Coscia, perchè esso è diretto ai magazzini nuovi di deposito che sono stati recentemente costrutti dentro il perimetro della stazione di San Pier d’Arena, e continuando attraverso di essi viene a congiungersi colla ferrovia principale dello Stato, e si mette in comunicazione colla stazione medesima. Ed un’altra circostanza ancora aumenta il pregio di questo braccio di strada ferrata, ed è che esso passa dinanzi alle arcate che sorreggono l’ultimo tronco della ferrovia principale nell’abitato di San Pier d’Arena, e sotto le quali si stabiliranno magazzini e depositi,

In vista di tutte queste propizie circostanze, il Ministero ha invitato i rappresentanti del municipio di San Pier d’Arena, legalmente autorizzati, a venire a nuove trattative, ed ha convenuto con essi che continuerebbero nel divisamento di eseguire la propria ferrovia a tutto loro carico e rischio, ammettendo il comune uso della galleria e dello scalo in mare, e lasciando così libero al Governo di continuare colle locomotive il corso de’ suoi convogli dal punto in cui la diramazione della ferrovia della Coscia verrà a congiungersi a quella di San Pier d’Arena sino al porto, ritenuto che questo tronco comune di via, e quindi la galleria e lo scalo, sarebbero fatti a metà spesa dalle due parti che egualmente ne approfitteranno, condizione della quale non sarà chi non riconosca la ragione e la giustizia.

In base di questo essenziale cambiamento è stato variato il primo progetto di concessione, ma vi sono state eziandio introdotte alcune modificazioni colle quali il Ministero si è fatto carico d’altre obbiezioni ed osservazioni che gli erano state fatte nella discussione del progetto di legge presentato nell’aprile del 1855. Si modificava, cioè, l’articolo primo per garantire sempre meglio l’interesse dell’amministrazione pubblica nel caso invero non punto probabile che il comune non prosegua debitamente al compimento degli obblighi suoi; si specificavano più positivamente le condizioni nell’eventuale caso di riscatto; si semplificavano e sì rendevano più positive le prescrizioni relative ai regolamenti da stabilirsi per l’esercizio della concessa ferrovia, distinguendo quelli fra essi che potevano essere imposti al comune da quelli che era in facoltà del comune medesimo di ordinare nel modo che meglio convenisse ai suoi interessi; si lasciava al comune più latitudine neì regolare le sue tariffe e nel provvedersi del materiale occorrente allo esercizio, non prescrivendogli che un massimo di quelle ed un minimo di questo nell’interesse generale, e lasciando nel resto la facoltà al comune di scemare quelle e di accrescere questo come meglio gli fosse consigliato dagli interessi suoi propri. Finalmente si stabiliva che il comune concessionario avrebbe anticipata tutta la spesa dell’opera, anche per quella parte che era di servizio comune a lui ed alla pubblica amministrazione, riservandosi il Governo di rimborsarlo, secondo i patti, a lavoro compiuto.

Ciò essendo, non occorre attualmente al Ministero chiedervi alcun assegnamento di fondi, e gli basterà farlo in un’epoca in cui giova sperare meno critica la condizione delle nostre finanze, limitandosi egli intanto a farvi conoscere che dallo stralcio fatto della perizia appare che l’ammontare di dette spese comuni si limita a lire 358,926, se, come pure si spera attesa la natura della roccia del colle di San Benigno, la galleria non abbisogni di rivestimento; e di lire 411,115 nel caso che convenga incamiciarla presso alle bocche per la metà della sua lunghezza.

La metà quindi della spesa che viene a carico dello Stato si limita a lire 179,463 nel primo caso, e a lire 205,557 nel secondo, salva liquidazione da farsi al termine dei lavori. Aggiungendo la spesa di lire 40,000 che occorrerà per compiere la ferrovia della Coscia, la totale spesa a carico dello Stato varierà ne’ predetti casi dalle lire 219,463 alle lire 245,557.

Per le cose esposte fin qui sembra incontestabilmente dimostrato che la concessione che domanda il municipio di San Pier d’Arena, non sarà solo fonte di prosperità per la città stessa, ma recherà un ben più grande comodo ed utilità al commercio di Genova, ed una notevole economia e maggior profitto allo Stato nell’esercizio della strada ferrata; onde il Ministero confida che vi piaccia, o signori, adottare il progetto di legge che ho l’onore di sottoporvi.

PROGETTO Di LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione conchiusa addì 16 marzo 1854 tra il ministro dei lavori pubblici, rappresentante lo Stato, ed il comune di San Pier d’Arena, per l’apertura ed esercizio di una ferrovia a cavalli che metta in comunicazione diretta il suo abitato col porto di Genova, a seconda del relativo progetto riformato in data 3 gennaio 1853 dell’ingegnere capo in ritiro, cavaliere Argenti, visato dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 2. Il Governo è parimente autorizzato a far eseguire la congiunzione della via ferrata succursale detta della Coscia colla strada ferrata concessa al comune di San Pier d’Arena, ed a pagare al comune medesimo la metà della spesa che avrà effettivamente incontrata per la costruzione della galleria, dello scalo e delle opere attinenti, a tenore dell’articolo 32 della convenzione 16 marzo 1854.


Convenzione tra il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, rappresentante lo Stato, ed il comune di San Pier d’Arena, legalmente rappresentato dai consiglieri comunali avvocato Gerolamo Bonanni, sindaco, cavaliere avvocato Giovanni Battista Tubino, cavaliere Fortunato Prandi, maggiore Sebastiano Rebisso ed Antonio Rivara, in virtù di procura speciale, in brevetto del 6 marzo 1854, autentica Gian Severino Grasso, notaio a San Pier d’Arena,