Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/491

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litá nel maggior numero dei casi soverchia, e potrebbe fa- cilmente eccedere i limiti entro cui la legge intenderebbe restringerio.

Questo metodo sarebbe anche vizioso per un altro verso, Il Consiglio chiamato ad esaminare ciascuna dimanda, in modo generico ed indeterminato, potrebb’essere soventi volte indotto a pronanciare avvisi sfavorevoli agl’inventori solo per difetto di sufficienti spiegazioni, che costoro non sarebbero piú a tempo di dare sui punti dubbi o male interpretati delle dimande e delle descrizioni da loro esibite.

Col progetto che vi sottomeiliamo si è cercato invece di tracciare tale una procedura che, risultando dal riordina- mento di quelle sinora praticate, valga ad evitare i vizi di ciascuna di esse.

Spogliando, come È stato giá detto, da inutili solennitá lo attestato di privativa, si è sottratto alla mera responsabilitá del ministro l’esame arbitrario della dimanda, e restringendo questo esame ad indagare se mai nella invenzione, qual è de- scritta, fossero caratteri tali da renderla incapace di priva- tiva, si è assicurato l’inventore da qualunque inopportuna ri- cerca sul merito industriale e tecnico del sue trovato. Affi- dando poi l’esame suddetto ad un ufficiale amministrativo a ciò delegato, e capo di un ufficio speciale, si è renduto as- sai semplice e spedito.

Ma si è ovviato al pericolo di un rifiuto erroneo o arbi- frario mercè la revisione fattane, in caso di reclamo, da una Commissione di uomini tecnici nominata ad hoc, e chiamata a pronunciare il suo avviso sul motivo del rifiuto, vale a dire sopra una questione determinata, ed intorno alla quale il po- stulante potrá offrire tutte le opportune spiegazioni.

$ VII.

Conceduto l’attestato, inventore ha in esso un titolo per far valere contro i terzi la sua privativa. Questa però con- siste in un diritto originato dalla invenzione, sulla cui realtá e sul cui valore non fu fatta alcona preventiva indagine : ed oltracciò essa privativa suppone l’adempimento di certe con- dizioni, su cui cadde bensí un esame preliminare, ma insuf- ficiente a supplire il difetto di quelle o a sanarne i vizi es- senziali, Una descrizione creduta bastevole, può dopo Ia pra- tica della invenzione trovarsi monca ed inesatta : un trovato che pareva innocente, può nella esecuzione risultare noce- vole alla pubblica salute o pericoloso: una scoperta che sembrava industriale, è riconosciuta scoperta puramente feo-= rica allorchè si tenta di attuarle.

Non deve quindi la legge interdire ai terzi d’impugnare un altestato giá conferito, nei casi in cui realmente o l’inven- zione non esiste, o non ha i caratteri voluti dalla legge, o non frovasi nelle condizioni necessarie sia all’attuazione della privativa, sia alla continnazione del suo esercizio.

Di qua le cause di nullitá e di decadenza, che non pos- sono essere mai sanate dal parziale e sommario esame preli- minare. :

D’altra parte l’esercizio di un diritto esclusivo, perchè di- venti efficace, esige una sanzione penale; a cui da ultimo provvede il presente progetle.

8 VII

A queste poche idee generali e sommarie sottostanno molte altre di un ordine meno elevato e piú prossimo alle singole materie di ciascun titolo, ed anche di ciascun articolo del progetto. Alle quali idee secondarie, benchè di grande im- portanza pratica, si connettono piú immediatamente quei ri- guardi economici ed amministrativi che non possono andare

disgiunti dagli assoluti principii giuridici in una legge sugli attestati di privativa.

Non vogliasi credere pertanto che quella parte della legge, la quale concerne la tassa, entri in questa sfera subordinata d’idee o che sia tutta economica e puramente fiscale.

Una tassa salle privative industriali, oltre che è necessaria a sopperire alle spese che vengono cagionate dalla conserva- zione dei diritti degl’inventori, è utile altresí a frenare le domande di privative per troppo frivoli o insignificanti tro- vali. Giusta contribuzione pel vero inventore a cui la priva- tiva frutta un guadagno, la tassa è un’ammenda meritata pel ciarlatano che abusa della facilitá di ottenere un attestato di privativa. Vero è però che, secondo le piú severe norme di giustizia, la tassa dovrebbe essere proporzionale al frutto che dalle privative può trarsi; e benchè per un certo ri- spetto potesse considerarsi talvolta come una multa meri- tata, pure non dovrebbe mai, trattandosi di utili invenzioni, riuscire o troppo lieve per le une o troppo grave per le altre.

Escogitare adunque un sistema che possa fino ad un certo punto conciliare tutti questi riguardi, e soddisfacendo alla meglio queste diverse esigenze, evitare tutti gli scogli da noi indicati, è debito di chi vuol compilare una buona legge sulle privative industriali. °

I sistemi di tassa finora praticati sono i seguenti :

O si è fissala una contribuzione costante annuale, come in Francia (41) e in Portogallo (2);

O un tributo annno ma variabile, secondo l’importanza dell’invenzione estimata prudenzialmente nel concedersi il

. brevetto come nel Vurtemberg (3);

O una contribuzione unica da essere pagata con anticipa- zione, come negli Stati Uniti d’America (4);

O una contribuzione proporzionale al numero degli anni della durata d’una privativa, ma anche pagata in una volta sola e con anticipazione, come in Russia (5), in Baviera (6) ed in Austria (7);

O una contribuzione unica, ma variabile e proporzionata all’importanza della invenzione, con lo stesso decreto che concede il brevetto, come in Sassonia prima dell’ultima or- dinanza del 1853 (8);

O una fassa pagabile in piú rate uguali, ma non annuali,

(1) Articolo 4 della legge del 1844. Annualitá di cento lire.

(2) Articolo 18 della legge del 16 gennaio 1837. Annualitá di 8200 reîs.

(8) Articolo 8 dell’ordinanza del 5 agosto 1836. Tassa di 5 & 20 fiorini l’anno.

(4) Articolo 9 dello statuto del 4 luglio 1836. Dollari 30 per un cittadino americano; dollari 500 per un inglese; e dollari 300 per uno straniero qualunque, oltre l’onoraria d’un giure- consulto, e i diritti per la prestazione del giuramento.

(5) Articolo 136 del tomo rv del Codice, lib. 1, sez, ur. Per privativa di 3 anni 90 rubli d’argento; di 5 anpi 150 id. ; di 10 anni 450 id. :

(6) Articolo 19 dell’ordinanza dell’11 settembre 1942. Tassa ragguagliata a 5 fiorini l’anno pei primi 5 anni, a 10 per cia- scuno dei secondi 5 anni, e a 95, 125, 165, 215 e 275 fiorini per ‘una privativa di 11, 12, 13, 14 o 15 anni.

(7) Articoli 11 e 12 del decreto del 15 agosto 1852. Tassa di 100 fiorini per 5 anni, e poi 30 fiorini pel 6°, edi 5 fiorini di piú all’anno sino al 10°, e poi 10 di piú sino al 15°; pagata però an- ticipatamente e in una volta, pel numero di anni corrispon- dente. .

(8) Tassa di 20 a 50 talleri,