Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/495

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niente di restringere a questa peculiare specie di scopri- menti Ja generica denominazione di scoperta; ma abbiamo fatto capitale del caso specifico per comprendere nella defini- zione dell’inpenzione o scoperta nuova ogni trovato di cui si avesse notizia, ma s’ignorassero i particolari necessari alla sua attuazione.

A questo mode ‘non saranno escluse nè le invenzioni ri- fatte per supplire alle invenzioni smarrite, nè quelle altre che possono essere suggerite da una loro vaga ed indistinta notizia. Diffatti chi oserebbe negare al Galilei il merito della invenzione del telescopio, sol perchè s*era udito a parlare di un operaio d’Amburgo il quale avvicinando per caso due vetri avera veduto a traverso di questi gli oggetti ingranditi?

Una invenzione poi può perdere il carattere della novitá, se l’inventore la pubblicò prima di chiedere l’attestato. In effetto i terzi acquistarono a cagione della pubblicitá il di- ritto di praticare la scoperta pubblicata, del qual diritto non possono essere piú spogliati. Ma è difficile che la legge fissi con precisione le particolari condizioni di questa pubblicitá, e che non incontri il pericolo di essere nei singoli casi strana- mente applicata. Chi dicesse verbigrazia, siccome leggesi in alcune legislazioni, «perdesi il diritto di chiedere il brevetto, quando l’invenzione è praticata,» esporrebbe l’inventore alla perdita dei suoi diritti, per avere forse privatamente o a ti- tolo di saggio fatta prova del suo trovato, con la intenzione di tenerlo segreto. E d’altra parte se, come nel Belgio, si ri- chiedesse la pubblicazione della specificazione e dei disegni identici a quelli esibiti nel dimandare il brevetto, si darebbe agio a chiedere privative per trovati che altri avrebbe giá po- tuto sufficientemente conoscere e forse giá praticare, dietro indicazioni sufficienti a tale scopo, ma diverse dalla descri- zione suindicata e non congiunte a disegni di sorta.

Abbandonando dunque alla estimazione dei fatti speciali il giudizio sulla novitá d’un frovato, ci è parso bastevole quella sola norma pratica, che consiste nel giudicar nuova una in- venzione quando ignoransi i particolari indispensabili alla sua esecuzione,

In ogni modo il grado di pubblicitá che aver debbe questa particolareggiata notizia, non è da fissarsi con legge; essendo esso relativo all’indole speciale d’ogni singola invenzione ed alle circostanze estrinseche, che non possono nè debbono es- sere dalla legge ridotte a categorie generali. Noi quindi ab- biamo pensatamente adoperato un’espressione indeterminata, dicendo che il trovato è nuovo quando, avendosene qualche no- tizia, ignoravansi i particolari, ecc, Al giudice spetta il resto,

Il trovato nuovo, perchè dia origine alla privativa, debb’es- sere anche industriale. Ne toccammo il perchè nella prima parte, e vi ritorneremo a proposito dell’articolo 6.

Questo carattere è richiesto nella invenzione da iulte le legislazioni esistenti. Ma alcune limitansi ad indicarlo con una espressione generica, Cosí la legge belgica ultima parla di scoperta suscettiva d’essere praticata come oggetto d’in- dustria o di commercio (art. 1).

Gli statuti inglesi mantengono ancora a tal riguardo i ter- mini di quello antichissimo di Giacomo I (1623), nel cuiarti. colo 4 si ecceltuano dall’abolizione dei privilegi «le lettere patenti e le concessioni per lo spazio di 14 anni o meno, da rilasciarsi in avvenire, ad effetto di lavorare o fare esclusi- vamente ogni specie di nuova manifattura» (1).

(1) «Provided also, and be it declared and enacted, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patent and grants of privilege for the term of fourteen years or under, héreafter to be made, of the sole working or making of any manmer of new manufactures whithin this realm, ele. >

Nella Svezia l’ordinanza del 1845 parla di oggetti di mani- fallura od arti (articolo 3); e simile espressione è adoperata in parecchie altre legislazioni.

Vi ha di quelle però che enumerano piú distintamente le categorie generali delle invenzioni industriali : e siccome il distinguere queste dalle altre che tali non sono, importa grandemente agl’inventori ed all’universale, cosí noi repu- tiamo di grave momento la ioro distinta enumerazione fata secondo le specie cui possono essere ridotte. .

Lo statuto americano del 1836, che quanto a questa parle non è stato derogato dai pcsteriori, dispone che ha diritto alla patente «chiunque scovrí o inventò una nuova ed utile arte, macchina, manifaltura o composizione di mate- ria» (1).

tando slla Jettera di questa indicazione, un nuovo pro- cesso o metodo speciale o un nuovo motore non costituireh- bero oggetti d’invenzioni industriali capaci di privativa.

Il decreto spagnuolo del 1826 nomina la macchina, l’appa- recchio, lo strumento 0 pracesso meccanico 0 chimico tuito o in parte nuovo, e dimentica, per esempio, il nuovo pro- dotto (2), che viene espressamente indicato nella legge por- toghese, ia quale, a differenza di tutte le altre, allarga il pri- vilegio anche alle arti liberali e alle scoverte scientifiche (5).

Piú esplicita l’ordinanza bavarese del 1842, prescrive che chi domanda un privilegio dica se la sua invenzione ri- sguarda oggetto nuovo 0 processo nuovo di’ fabbricazione, macchina, stramento o impiego di nuovo metodo di fabbri- cazione (4).

Le quali diverse specie di obbietti industriali sono dalla legge austriaca del 1852 ridotte a tre: 1° un nuovo prodotto industriale; 2° un nuovo mezzo di produzione ; 3° un nuovo processo di fabbricazione (5). .

E la legge francese del 1844 le aveva limitate a due: 1° nuovi prodotti; 2° nuovi mezzi o l’upplicazione nuova di

(1) «Any person or persons havingh discovered or invented any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter» (Sect. 6).

(2) «Toda persona de cualquiera condicion è pais quese pro= ponga establecer ò establecerá maguina, aparato, instrumento, proceder ou operacion mecanica è quimica,» ete., ete. (art. 1).

(8) «Os auctores e inventores de novas produzdes, e novas de scobertas, contemplandos no artigo 879 do Codigo penal... tèm, a respeito dellas, um direito cxclusivo de proprielade, sob & guarda e defensa da Lei» (art. 1, decreto del 1837).

«Sáo (novosinventos)todas as novas descobertasna construc- cam e organisacam de instrumentos, engenhos, machinas, appa- rethos, typos, laminas, formas , molas arclutypos, e outras espe- cies de artefactos; as novas combinacdes e processesos chimicos; e quaesquer outras invencòes para melhorar algum dos ramos das artes industriaes, da agricultura, da navegacam, da guerra naval ou terrestre, das artes liberaes e mesmo das sciencias» (art. 379 Cod. pen.). i

(4) «Die Bittschrift hat genau, deutlich und volletiindig ans zugeben :

3, ob ein ausschliessendes Recht:

< a) Zur Anfertigung oder Ausfiirhung des in Rede stehenden neuen Gegenstandes, oder;

«b) Zur Anwendung eines neven fabrikations. Mittels (Mae schinen order sonstigen Werkzeuge), oder endlich ;

< c) Zur Anwendung einer neuen fabrikations, Methode nachgesucht werde» ($ 7).

(5) Articolo 1 del decreto del 15 agosto.