Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/503

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quale è talvolta costretto a chiedere l’attestato prima d’aver condotto a perfezione il suo trovato, e ciò per milie cause imprevedibili, fra le quali è piú frequente quella dell’impos- sibilitá di serbare a lungo il segreto assoluto di una inven- zione, quando, per essere fatta o verificata, ha mestieri di esperimenti, a cui spesso debbono concorrere piú persone. - Negli Stati Uniti ogni cittadino che crede di aver fatta una scoperta, ma di non averla ancora portata a maturitá, può ottenere un Caveal mediante l’indicazione della natura e del. l’oggetto dell’invenzione alla quale attende, ed il pagamento di 20 dollari. Per virtú di questo Caveat, se nel corso di un anno qualche altre individuo si fará a chiedere una patente di privativa per invenzione somigliante, colui che l’ottenne ne sará avvertito e verrá nel tempo stesso invitato dal com- missario delie patenti ad esibire fra tre mesi la descrizione completa del suo Lrovato. Se l’invito sará secondato, e se i due trovati sono realmente tali che l’uno implica l’altro 0 gli è identico, verrá provveduto come nel caso di due do- raande per an medesimo oggetto (1). Se poi il possessore dei Caveat, o non risponde all’invito, 0 presenta la descrizione di un trovato diverso da quetlo per cui fa chiesta la priva- tiva, questa è liberamente conceduta.

Nella Gran Bretagna, oltre Ja consuetudine del Caveat, la legge del 1832 dá facoltá ail’inventore di preseniare una specificazione provvisoria, nella quale venga con precisione indicata la natura della scoperta, per distinguere (siccome dicono le istrozioni dei commissari delle patenti) la parte nuova dalla giá nota, e per far intendere chiaramente le- slensione della scoperta, senza però comprendervi la de- scrizicne deî procedimenti di esecuzione (2).

Per effetto di questa specificazione, che rimane segreta, conseguesi un certificato, ií quale guarentisce per sei mesi îa prioritá della scoperta, ancorchè nel frattempo questa sia conosciuta 0 praticata, purchè in questo spazio di tempo venga prodotta la descrizione definitiva.

Paò anche essere presentata sin dal principio una descri- zions completa, ed ottenersi un simile certificato provviso- rio, ma in questo secondo caso la descrizione sará fatta di pubblica ragione (53). —

Dai momento in cui si è conseguita la protezione provvi- soria sulla presentazione di una descrizione definitiva, può l’invenfore chiedere che gli venga rilasciata la patente reale. La quale sua domanda è pubblicata sulle gazrette, ed in un termine fissato dai regolamenti è dato a ciascuno di farle op- posizione (4).

In Francia il Governo aveva proposto di accordare bre- vetti provvisori per due anni, col fine di dare agli inven- tori l’opportunitá di modificare le loro invenzioni, togliendo ai terzi, durante lo stesso spazio di tempo, la facoltá di chiedere brevetti per addizioni, mutamenti o perfeziona- menti.

La Camera dei deputati credette che riservare per due anni all’inventore il diritto di migliorare la sua invenzione fosse un diritto eccessivo, e rigettò la proposta giá adottata dalla Camera dei pari. Ma invece, avendo sostituito al paga- mento anticipato della tassa Ja contribuzione annuale pura e semplice, e perciò avendo lasciato a chi gode la privativa il pieno arbitrio di farla cessare quando gli talenta, la Camera

(1) Articolo 12 dello Statuto del 1836.

(2) Articolo 6 della legge e articolo 15 delle istruzioni dei commissari.

(3) Articolo 11. + (4) Axbicolo 12.

dei deputati medesima adottò un articolo, che diventò poi legge, nel quale è detto che «nessuno, dal privilegiato in fuori, o da chi per lai, non potrá, durante un anno, pren- dere un brevetto per addizioni, ecc,» E perchè questo di- vieto non riuscisse pei suoi effetti troppo grave ai terzi, fa soggiunto che «nulladimeno, durante l’anno suddetto, chiun- que potrá domandare un brevetto per addizione, ece., mettendo la sua domanda sotto suggello;» che «scorso l’anno e rotto il suggello, sará accordato il brevetto,» e che infine «colui al quale appartiene la privativa principale avrá la preferenza per le modificazioni, ecc., per cui egli avrá nel corso dell’anno chiesto un certificato addizio- nale» (1).

Aggiungasi che in Inghilterra e negli Stati Uniti, oltre alla possibilitá che ha un inventore di modificare la sua inven- zione tra sei mesi dalla protezione provvisoria, ha pur quella di chiedere in seguito, cioè dopo la esibizione della de- scrizione definitiva, un cosí detto disclaimer, col quale può ridurre la deserizione medesima a piú ristretti termini (2). Un diritto analogo a questo manca neila legislazione fran- cese. i

In breve dunque, l’inventere può in America e nella Gran Bretagna, con procedure piú o meno semplici, ottenere una temporanea guarentia ed aver lagio di maturare per qualche tecipo la sua invenzione, approfittando dei suggeri- menti dell’esperienza. Può anche produrre la domanda di ri- duzione durante l’intero corso della sua privativa, In Fran- cia, senza avere questa seconda facoltá, ha non pertanto la prima durante un anno intero,

Nel 1849 però al Consiglio generale di agricoltura, come mercio e manifattura, del quale abbiamo giá fatta menzione, fa tra gli altri quesiti proposto quelle di sapere se era con- venienie di abolire o di conservare questo privilegio, consa- crato dall’articolo 18 sopra citato.

ia Commissione incaricata di esaminare la questione ri- spose nei seguenti termini:

«La Commissione ha considerato come esorbitante il di- ritto conceduto a chi gode una privativa di potere, durante un intero anno, prendere, mediante il pagamento di 920 lire, dei brevetti di addizione per ampliare la invenzione originaria, consentendosi soltanio all’inscrizione per per- fezionamento fatta da terzi il prender posto un anno dopo l’iscrizione del trovato principale. Se per questa prescri- zione di legge i brevetti non sono interamente respinti, egli è certo che sono considerevolmente contrariati, e lo stimolo che la legge deve dare al perfezionamento di qual- siasi invenzione non esiste piú nella sua integritá, e provoca solo qualche sforzo individuale, in luogo di eccitare lo sforzo di tutti,» s

Avendo presenti e le leggi riferite e il ragionamento qui trascritto, ci siamo avvisati d’inserire nel progetto gli articoli 23 e 26.

Col primo di questi articoli accordasi al possessore di un attestato il diritto di ridurre la sua privativa ad alcune delle parti dell’oggetto pel quale gli fu conferita.

Col secondo proponesi di dare all’inventore una temporaria preferenza per le modificazioni da lui arrecate alla sua in-

venzione. Ed abbiamo prescelto l’espediente adottato in | Francia piuttosto che la protezione provvisoria accordata in ©

(1) Articolo 18.

(2) Articolo 39 dell’ Atto inglese del 1852, e gli Statuti in que- st’articolo citati; ed articolo 7 dello Statuto americano del 1897,