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| SESSIONE DEL 1858-54 i

Inghilterra, perchè questa ci è sembrata troppo complicata e soggetta a certe forme a cui malamente si pieghereb- bero le nostre abitudini ed i nostri ordinamenti ammini- strativi.

Entrambe queste facoltá però sono nel progetto ristrette ai soli primi sei mesi della durata della privativa.

Le ragioni, per le quali stimiamo opportuno di cenferirle, sono, da una parte, la facilitá di modificare nei primi tempi un’invenzione la quale potrá essere costata al suo autore immense fatiche e spese considerevoli; e dall’aitra, la ne- cessitá a cui sopra abbiamo accennato, ed in cui talvolta trovasi un inventore, di prendere immaturamente un atte- stato, acciocchè altri, informato della sua invenzione, non gli occupi il passo. Oltre a che rimuovere dalla privativa al- cune parti che l’inventore medesimo giudica soverchie o giá note, giova ad evitare i giudizi a cui avrebbero potuto dar luogo le parti eliminate, ed a render chiaro a tutti l’og- getto preciso dell’invenzione.

Le ragioni poi che ci determinano a limitare a sei mesi Pesercizio di quelle facoltá sono le seguenti:

Innanzitutto non dura piú di sei mesi in Inghilferra la protezione provvisoria, la quale ha, pei suoi effetti, una grande analogia colla preferenza che il nostro progetto dá 21- inventore per lo stesso spazio di tempo; e, d’altra parte, l’esperienza ha mostrato in Franeia che, prolungandola ad un anto, rendesi troppo grave ai terzi.

E, quanto alia riduzione, sebbene l’esempio dei luoghi ove è praticata mostri che essa potrebbe permeltersi per tuito il tempo della privativa, pure abbiamo giudicato piú conveniente il non concederne la facoltá, se non per un tempo uguale a quello durante il quale potrá l’inventore, o chi ne tiene da lui il diritto, esercitare in preferenza dei terzi Ja facoltá di aggiungere con attestati completivi nuove modificazioni all’invenzione originaria. E, per vero, la ridu- zione è quasi una forma speciale di modificazione, la quale non cade direttamente sulla invenzione, ma concerne però la comprensione dell’oggetto della privativa. Un attestato ri- doito comprende qualche cosa di meno, ed un attestato di privativa, a cui si aggiunse un aftestato completivo, com- prende qualche cosa di piú della prima invenzione.

Siccome dunque dopo i sei mesi è mestieri che il pub- blico sappia pure una volta quale è l’oggetto vero e defi- nitivo della privativa, cesí pare che non si debba pro- trarre oltre di questo fermine la facoltá di ridurlo, se ad esso restringesi quella di aggiungervi del nuovo e di modifi» carlo.

Oltre a che, essendo conceduto a chiunque crede d’averne interesse lo impugnare una privativa, ed essendo la man- canza di novitá una delle cause per cui Ja privativa è nulla, si fa chiaro che, se si lasciasse facoltá indefinita di ridurre una privativa ad alcune sole parti dell’oggetto per cui fu con- ceduta, offrirebbesi a taluni il pretesto di perpetuare un at- testato con successive riduzioni, anche quando fosse piú volte impugnato e parzialmente annullato. Cosí, mentre uno dei motivi che ci spingeva ad ammettere la riduzione era quello di diminuire i gindizi per nullitá parziali, la ridu- zione illimitata potrebbe invece dare occasione a moltipli- carli.

Scendendo ora ai particolari degli articoli relativi a questa materia, noterò soltanto che nel secondo numero dell’arti- colo 24 richiedonsi, in caso di una domanda per riduzione, tre originali della descrizione che intendesi sostituire all’al- tra giá prodotta, e non giá di quella concernente le sole parti che s’intendono escludere, per la ragione che, deven-

dosi pubblicare tutte le descrizioni, è necessario di avere un testo che contenga le vere parti delia invenzione definitiva- mente compresa nella privativa, acciocchè i terzi non siano indotti in errore, come facilmente sarebbero, se fossero co- stretti ad eseguire da per loro la sottrazione di una descri. zione dall’altra. Aggiungasi che, in caso di controversia, il giudice potrá in tal modo conoscere meglio quale è precisa” mente l’oggelto dell’attestato ridotto, intorno a cui può sor gere contesa.

Nell’articolo 26 ci siamo poi scostati dalla compilazione di quell’articolo della legge francese, da cui abbiamo tolto il concetto in esso espresso; poichè in quelia legge è detto che, compiuto l’anno, i pacchi contenenti domande per attestati

‘di privative sopra modificazioni saranno aperti, e che il pri-

vilegiato avrá la preferenza quanto alle modificazioni per ie quali egli avrá chiesto un attestato. Il che suppone un raffronto fra le diverse domande e lascia dubitare che l’autoritá ammi- nistrativa abbia la facoltá di respingere, di suo arbitrio, al- cuna di esse, prodotta da estranea persona, ove la giudichi simile ad un’altra che per avventura può essere esibita dal- l’individuo a cuni la privativa appartiene.

Secondo il nostro progetto, invece, se le domande non sono ritirate, gli atiestati per modificazione vengono conce- duti, ma il loro effetto relativamente agli attestati compie- tivi comincierá soltanto dal giorno in cui compierono i sei mesi, vale a dire che, se mai qualcuno di quegli attestati concernerá una modificazione identica a quella che forma Poggetto di un attestato complelive, sará dal giudice annul- lato; nè chi l’ottenne potrá di ciò lamentarsi, avendo egli la facoltá di ritirare la domanda, col benefizio della restitu- zione della tassa, nel caso che fra lo spazio di tempo tra- scorso dal giorno in cui fece il deposito sino al compimento dei sei mesi suddetti l’inventore principale od il suo cessio- nario abbiano conseguito un attestato completivo per modifi- cazione simile alla sua.

Cosí questa parte della legge è messa in armonia con uno dei principii che ne informano tutte le altre parti, cioè che sulla novitá e sul merito dell’invenzione o modificazione non debba cadere esame preliminare di sorta. E, rispetto alle modificazioni, questa norma è del tutto innocua pei suoi effetti; perciocchè gi’inventori di quelle non possono altri» mente praticare che accordandosi coll’inventore principale, il quale non sará certamente disposto a comprare l’uso d’una modificazione giá da lui inventata.

Per non essere soverchiamente prolissi, non ci fermiamo nè punto nè poco sugli articoli 25, 27, 28, perchè trovano la loro motivazione nelle cose precedentemente discorse, e sono l’applicazione dei principii giá sopra stabiliti.

Capo II.

Segne ora il capo Il di questo titolo, il quale contiene la procedura che ha juogo dal deposito della domanda sino al conferimento dell’attestato, parte rilevantissima del presente progetto. . :

Secondo l’articolo 29, il deposito eseguirebbesi o nell’uf- ficio centrale o appresso le segreterie delle intendenze ge- nerali. Questo è il metodo seguíto in Francia per maggiore comoditá degl’inventori. Nel Belgio hanno creduto piú con- veniente prescrivere che il deposito possa eseguirsi anche” appresso funzionari di ordine inferiore a quelli che corri- spondono ai nostri intendenti generali. Ma a noi sembra che il benefizio di quest’agevolazione sarebbe sí lieve per gl’in- ventori da non compensare gl’inconvenienti che potrebbero derivarne, sí per la tenuta dei molti registri, sí per l’invio