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delle carte e dei modelli, e sl per l’intimazione di certi atti dei quali sará parlato in seguito. D’altronde l’inventore che dimora in una provincia potrá facilmente conferirsi nel ca- polnogo della divisione, ovvero far presentare la sua domanda da un suo mandatario (1).

Il processo verbale, che verrá disteso sopra apposito regi- stro, e di cui sará data copia al depositante, sará la prova legale del seguito deposito, e segnerá il punto in cui Pin- ventore prende possesso del diritto che gli compete, il quale possesso sará poi piú solennemente accertato da quello che noi chiamiamo attestato di privativa. :

Richiediamo intanto che nel verbale venga indicato il do- micilic reale o elettivo del richiedente, purchè sia nel luogo ove si eseguisce il deposito, e che, in difetto, intendasi eletto il di lui domicilio nella casa comunale, pel motivo che facil- mente sará suggerito dalla lettura degli articoli 44 e seguenti del progetto. Ì

Similmente l’articolo 26 contiene il motivo dell’arti- colo 31.

Quanto all’articolo 33, diciamo solamente essare necessa- rio d’imporre alle segreterie delle intendenze generali l’ob- bligo di spedire fra cinque giorni all’ufficio centrale le carte e gli aggetti depositati, per evitare il soverchio indugio di simile spedizione; pel quale indugio, non solo potrebbe avvenire che nel fraitempo giungesse. all’ ufficio centrale una domanda identica presentata posteriormente, ma sí an- cora avverrebbe, in tutti i casi a danno dell’inventore, la perdita del tempo e quella di una parte della tassa anti- cipata.

Nell’afficio centrale, che è vera conservazione dei diritti degl’inventori, verranno trascritti sopra apposito registro i processi verbali, acciocehè restino insieme raccolti questi atti importanti che contengono, per cosí dire, le fedi di na- scita legali delie invenzioni.

Ora, pervenuti all’ufficio le domande e gli altri documenti, articolo 35 del progetto prescrive che il capo di esso ufficio faccia registrare le domande e rilasci Pattestato, ova trovi puntualmente eseguite le prescrizioni della legge.

Quest’ultima clausola merita di essere attentamente eonsi- derata.

Le legislazioni, che hanno stabilito in modo assoluto non potere aver iuogo alcun esame preliminare, come la francese e la belgica, non possono a meno di lasciare nel fatto, sie- come abbiamo dimostrato nella prima parte, in arbitrio del Minisiero nn duplice esame, quello, cioè, dell’adempimento deile formalitá estrinseche e quello della natura dell’inven- zione o scoperta, non in quanto alla sua novitá od alla sua importanza, ma in quanto ai caratteri che la rendono meri- tevole 0 indegna di privativa.

Questo apparisee chiaramente dalla lettura dell’articolo 12 della legge francese, in raffronto degii altri articoli in esso citati e dell’articolo 53 (2).

(1) In Francia, non ostante la vasta superficie del territorio, gl’inventori dei dipartimenti vanno frequentemente a presen- tare le loro domande alla prefettura della Senna.

(2) «Toute demande, dans laquelle n’auraient pas été obser- vées les formalités prescrites par les numéros 2 et 8 de l’arti- cle 5 et par l’article 6, serA reverse. La moitié de la somme versée restera acquise au trésor, mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s’il reproduit sa de- mande dans un délai de trois mois, è compter de la date de la notification du rejet de sa requéte.»

«Art. 5. Quiconque vondra prendre un brevet d’invention devra déposer:

La contraddizione fu rilevata a tempo della discussione, ma non si seppe schivarla: essa nasce dalla necessitá d’un certo esame inconciliabile con la dichiarazione che non ve ne debba essere alcuno.

Nel nostro progetto l’esame commesso al capo dell’ufficio incaricato delle privative è determinato con precisione dagli articoli 37, 38, 39, 40, che partitamente disamineremo,

Intanto la prima e sommaria ispezione delle dimande e dei documenti essendo affidata ai capi dell’ufficio, siccome pra- ticasi in America, «è chiaro che il conferimento dell’attestato non incontrerá ostacolo se non nei casi in cui 0 è patente la inosservanza della legge, o sí prominente il dubbio da meri- tare che venga piú diligentemente esaminato.

Negli Stati Uniti però pretendesi che questo individuo non solo si occupi delle forme serbate e dei caratteri estrinseci della invenzione, ma che estimi ben anche Pintrinseco valore e la novitá di questa, saivo aí giudici ordinari, che colá sono per istituzione e per ordinamento tutl’altra cosa che appresso noi, il riformare o ratificare quel primo giudizio.

Nel nostro progetto invece il capo dell’ufficio nega l’atte- sfate in cinque casi, dei quali quattro facilissimi ad essefe verificati, siccome sono quelli preveduti dai numeri Il, II, IV e V dell’articolo 39: manca îa dimanda o la descrizione ; chiedonsi piú privative in una sola ‘domanda; manca la indicazione della rubrica o titolo della invenzione ; la tassa non corrisponde alla specie di attestato che chiedesi, fatti semplici e di non equivoca intelligenza. La loro tassativa in- dicazione frena l’arbitrio, la lora facile verificazione giustifica la facoltá conceduta ad un individuo solo di verificarli, seb- bene in un modo, per cosí dire, preparatorio e soggetto a revisione.

Piú arduo è il caso preveduto dal numero I del citato arti- colo, cioè il caso in eni il trovato o fosse contrario alle leggi, alla morale, all’ordine pubblico, o non risguardasse la pro- duzione d’un oggetto materiale 0 fosse puramente teorico,

Ma riflettasi che, non potendo discendere all’esame del me- rito tecnico della invenzione, l’esaminatore dovrá stare alla descrizione esibita, e nel solo caso in cui questa descrizione, nei termini in cui fu distesa dall’inventore, presentasse uno dei caratteri sopra espressi, egli potrebbe far uso della facoltá concedutagli di negare l’attestato. Il qual diniego non essende definitivo può facilmente essere rivocato.

Olire però ai casi prevedati nell’artieolo 39, possono esser- vene alcuni altri di minore importanza; può, per esempio, l’inventore descrivere oscuramente o incompletamente la sua invenzione, può presentare un disegno che dá un’idea del

«2° Une description de la découverte cu application faisant l’objet du brevet demandé;

«8° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description.

«Art. 6. La demande sera limitée è un seul objet principal,

etc. Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent .

assigner è leurs brevets, etc. Elle indiquera un titre, etc. La description ne pourra ètre écrite en langue étrangère. Elle devra étre sans altération ni surcharge, etc. Les dessins seront tracés, etc. Un duplicata de la description et des dessins sera Joint è la demande. Toutes les pièces seront signées par le de- mandeur, etc,

«Art. 8. Ne sont pas susceptibles d’ètre brevetés ;

«1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce , lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 adut 1810, relatif aux rembdes secrets;

«2° Les plans ou combinaisons de crédit cu finances,»

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