Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/508

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intrinseche degli oggetti inventati, ma la gravitá degli effetti che possono essere cagionati dal loro uso e la insufficienza della ispezione che ii consumatore può farne giustificano que- sta eccezione. z

Le cautele qui espresse sono aí certo bastevoli a far evitare una esclusione la quale era in qualche modo giustificabile nella legge francese, per aver questa ammesso (quantuaque poi l’abbia in piú guise tradito) ii principio assoluto della omissione di ogni specie di esame preliminare.

Compiuto il procedimento amministrativo sinora deseritto, la minuta dell’attestate verrá distesa sopra apposito registro conservato nell’ufficio centrale; e quindi ne verrá estratta una copia, la quale sará consegnata gratuitamente al posiu- lante insieme con uno degli esemplari delîa descrizione e dei disegni, cifrati in ogni foglio dai capo dell’ufficio e dal se- gretario ; il qual esemplare potrá un gforno servire sia giu- diziariamente, sia nelle cessioni della privativa, quando Î’ac- quirente vuol essere certo dei termini precisi della inven- zione che ne forma l’oggette.

Infine potendo abbisognare altre copie dell’alfestato sia per vendere a piú persone una privativa, sia per prendere un brevetto all’estero o per altro motivo, l’articolo vi provvede permettendo che simili copie si esiraggano con la spesa di sole lire quindici,

TITOLO TERZO.

Le regie patenti del 1826 considerano il privilegio indu- striale come un favore personale. Coerentemente a questo principio, nell’articolo 17 pronunciano la nullitá delle ces- sioni fatte senza sovrano gradimente.

Ti progetto che ora vi soltoponiamo, considera invece una privativa come una cosa valutabile appartenente all’inventore; e pereiò capace di alienazione.

Ma siccome importa ai terzi di sapere chi esercita una pri- vafiva, sí-perchè ciascuno possa conoscere contro chi diri- gersi nel caso che gli occorra d’impugnarne la validitá, e sí perchè ognuno il quale voglia acquistare uno dei diritti suin- dicati possa essere certo di trattare veramente con colui al quale appartengono ; cosí l’articolo 46 del progetto prescrive che i trasferimenti delle privative sieno eseguiti per mezzo di atti pubblici debitamente insinuati, e che inoltre ne sia fatta registrazione appresso l’uffizio centrale. Mediante l’adempi- mento di queste due condizioni essi diventano operativi verso i terzi.

Imitando poi il metodo prescritto dall’articolo 2243 del Codice civile per operare l’iscrizione d’una ipoteca, noi ab- biamo tracciato nellarticolo 17 quello che ci è parso il piú spedito per eseguire la registrazione degli atti contenenti la trasmissione delle privative. Note simili a quelle che adope- ransi per la conservazione e pubblicazione di un diritto ipo- tecario, ci sono sembrate sufficienti per la registrazione e conservazione degli atti e dei trasferimenti suddetti.

Per maggiore agevolazione poi abbiamo creduto di pro- porre nell’articolo 48 che le note per la registrazione pos- sano essere anche presentate alle segreterie delle intendenze generali, mercè tutte quelle cautele che la lettura di esso ar- ficolo mostrerá, per quanto a noi pare, bastevoli a guaren- tire gli interessi dei contraenti senza rendere complicata la procedura, In questo caso però la registrazione sarebbe ese- guita non solo presso la segreteria dell’intendenza, ma sí ancora per mezzo di questa, nell’afficio centrale, dove, per conseguenza, potrebbesi avere notizia di qualunque specie di trasferimento di privativa segulto nel regno.

Sessione DEL 1862-54 — Documenti — Vol, IL

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A questa materia della trasmissione di una privativa con- neftesi una importante quistione, da noi risciuta con l’arti- colo 49 del progetto.

La quistione fu agitata in una delle Camere legislative di Francia allorchè fu discussa la legge del 1844: «Supponete, si disse, che colui il quale ottiene un brevsito ne faccia par- ziale o totale cessione ad un altro e ne riscuota un prezzo, e che in seguito non paghi le annualitá della tassa; il brevetto incorrerá nella decadenza, ed al concessionario che ne avrá giá pagato il prezzo, verrá meno la cosa comprata,» Fu sog- giunto poi: «Vi ha tali scoperte che, per essere praticate, debbono cedersi a cinquanta o sessanta persone, e che il Governo mal potrebbe andar cercando su tutta la superficie dello Staio chi dovrebbe pagare; nè saprebbe in qual pro- porzione ciascuno dei cessionari avrebbe a pagar la sua quota.» Per questi motivi fa vinto l’articolo 20 di quella legge, il quale prescrive che niuno potrá far cessione totale o parziale d’un brevetto, se non dopo avere pagata la intera somma delle annualitá corrispondenti alla durata del bre- velto.

Noi opiniamo che debba distinguersi il caso della cessione fatta ad una sola persona od a piú persone complessivamente da quello in cui effettuasi parzialmente a pro di distinte per- sone.

Diffatti, se la privativa cedesi ad una persona sola; egii è chiaro che, siccome la legge non guarda alla condizione per- sonale di colui al quale accorda l’attestato di privativa, cosí non può guardare a quella del cessionario: e quindi il Go- verno accetterá per contribuente il cessionario in Juogo del cedente. ll concessionario dal canto suo, sapendo che a iui incumbe il dovere di pagare la tassa, nen potrá mai incor- rere nella temuta decadenza per colpa non sua.

Se poi una privativa fosse ceduta a piú persone cumulata- mente, cioè senza dividerla in parti tra loro, giusta cosa è che questa mancanza di divisione induca tra i cessionari l’ob- bligo solidale di contribuire la tassa.

Ma invece se ad uno fosse venduta una parte del’a priva- tiva ed una o piú altre parti ad uno o piú altri individui fra loro distinti, quest’ obbligo solidale diventerebbe troppo grave per ciascuno degli acquirenti. In questo caso stimiamo opportuno il provvedimento della legge francese. Poichè al Governo riuscirebbe oltremodo difficile e talvolta anche im- possibile di riscuotere da egauno dei cessionari la parle di imposta proporzionale alla parte di privativa da lui acqui- stata; e tra i cessionari non passando alcun vincolo, se il piú diligente fra tutti ed il piú puntuale pagasse per gli altri, a- vrebbe contro di costoro un diritto di regresso, il cui espe- rimento in molti casi riescirehbe piú fastidioso dello stesso intero pagamento della tassa. L’ipotesi poi d’una alienazione parziale non essendo, per ciò cha concerne la tassa, diversa da quella di una cessione fatta a due distinte persone, noi ie abbiamo insieme congiunte.

Nè si creda che nella pratica questa anticipazione di tassa riesca assi penosa 0 faccia incaglio alla libera trasmissione delle privative. Perciocchè, s’egli avviene sovente che un in- ventore manchi di mezzi pecuniari per attuare il suo trovato, è da credere per lo contrario che non ne manchi colui il quale si fa volontariamente ad acquistare da lui la privativa giá conceduta; ed oltracciò l’inventore che riscuote il prezzo del diritto da lui alienato, possiedò i mezzi necessari, per as dempiere l’obbligo dalla legge impostogli.