Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/509

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TITOLO QUARTO.

Questo titolo IV, concernente la conservazione e pubblica zione dei documenti relativi alle privative, è motivato da ciò che abbiamo riferito intorno all’indole degli attestati e dsi loro trasferimenti.

Perchè ciascuno sappia quali sono le privative esistenti e chi le gode, notizie che ognuno ha il diritto di avere, uopo è che i registri che le contengono sieno pubblici, e che chiun- que possa estrarnele,

A maggior pubblicitá poi è utile che sia inserito nella gaz- zetta ufficiale l’elenco dei titoli delle invenzioni, per le quali sono stali conferiti attestati di privativa,

Simile pubblicazione in Francia ha luogo al cominciamento di ogni anno; nel Belgio eseguesi mese per mese.

Noi, se avessimo a scegliere tra i due, preferiremmo il se- condo metado al primo, potendo molto importare a ciascuno degl’industriali dello Stato di sapere che si è accordato una privativa, la quale forse può recare nocumento ad un diritto da lui precedentemente acquistato. Ma, tenendo una via di mezzo tra la legge francese e quella del Belgio, abbiamo giu- dicale piú conveniente la pubblicazione per trimestri; e ciò per due ragioni : la prima è che dal primo giorno di ogni tri- mestre comincia per noila durata degli attestati chiesti nel trimestre precedente; e la seconda consiste nel giusto inte- resse che ha l’inventore di non veder pubblicata immediata- mente la sua invenzione, acciocchè possa aver tempo baste- vole a chiedere all’estero un brevetto dopo di avere conse- guito nel regno il corrispondente attestato.

E per vero vi hanno parecchi Stati ove concedonsi privative all’introduttore d’un trovato, ancorchè non ne sia l’inventore ; e lá dove questa qualitá è richiesta, o fa mestieri di presen- tare P’attestato giá ottenuto, e di presentarlo prima che altri non abbia importata l’industria medesima, ovvero basta, come in Francia, la pubblicazione officiale, falta all’estero, della descrizione di un trovato, perchè ne venga negata la privativa.

Per le ragioni medesime nell’articolo 52 proponesi che non sieno visibili le descrizioni e í disegni se non tre mesi dopo il conferimento dell’attestato. In tal modo chi, leggendo nella gazzetta il titolo di un trovato, concepisce il desiderio di averne piú minute informazioni, potrá facilmente soddisfarlo.

Acciocchè poi ognuno abbia l’agio di conoscere distinta- mente i irovati novelli, sí per isiudiarvi intorno a migliorarli, e sí per essere in condizione di praticarli al termine delle privative, le quali possono durare anche un anno solo, è certamente utite la pubblicazione delle descrizioni e dei di- segni, o testualmente, allorchè hanno una grande impor- tanza, o per estratti, se questi bastano allo scopo.

Questa seconda pubblicazione eseguesi in Francia dopo il pagamento della seconda annualitá (4), e nel Belgio a capo a tre mesi (2). Noi però, osservando che per il corso dei primi

(1) Articolo 24 della legge del 1844. Nel progetto del Go- vermnoproponevansi i brevetti provvisori per due anni, e quindi ordinavasi nell’articolo 26 la pubblicazione delle descrizioni e dei disegni in capo a questo termine. La Camera dei deputati, avendo sostituito ai brevetti provvisori per due anni il diritto di preferenza dell’inventore sui brevetti di perfezionamento per un anno, restrinse il termine della pubblicazione sino a dopo il pagamento della seconda annualitá, che corrisponde precisamente ad un anno, essendo la prima anticipata.

(2) Articolo 9 del progetto ultimo.

sei mesi è lasciato arbitrio all’inventore di ridurre la sua de- scrizione e di aggiungere al primo attestato altri attestati completivi, abbiamo creduto che possa aver luogo piú oppor- tunamente a capo d’ogni semestre.

Cosí in Inghilterra, seconde l’articolo 30 dell’Atto del 1858, i coramissari deggiono stampare e vendere tutte le descri- zioni, rinunciazioni e modificazioni dopo di essere spirati i sei mesi della protezione provvisoria.

Alla stampa degli elenchi (raccolti in cataloghi), delle de- serizioni e dei disegni, abbiamo aggiunta un’altra maniera di pubblicitá, mediante il deposito di un esemplare in ogni se- greteria d’intendenza generale e di Camera di commercio ove chiunque possa riscontrarlo senze spesa di sorta.

Nell’ufficio centrale sará inoltre depositato uno degli ori- ginali, che soli faranno fede in gindizio, ond’è che può de- correre a taluno di averne copia autenticamente estratta. Questa non può essere negata ad alcuno; e perchè d’altra parte non può darsi licenza ad ognuno di andare ad estrarla a suo modo, i regolamenti stabiliranno Ie condizioni da a- dempiersi a tale oggetto.

Finalmente, o signori, negli Stati dove esiste un conserca- torio di arti e mestieri, gli originali dei disegni e delle de- scrizioni, non che i modelli sono ivi definitivamente deposi- tati. Cosí praticasi in Francia ed altrove. Noi non abbiamo uno stabilimento somigliante; e fin oggi il deposito, di cui è parola, si è fatto, od almeno era usanza che si facesse, in una delle sale dell’Accademia delle scienze. Il Governo, re- golandosi secondo il numero e l’importanza delle privative che per effetto della nuova legge saranno dimandate, potrá 0 continuare il metodo sinora seguito, o destinare una nnova sala al deposito di quei documenti industriali, il quale depo- sito potrebbe diventare il germe di un utile ed importante stabilimento.

TITOLO QUINTO.

Abbiamo giá piú volte notafo che la privativa consistendo in un diritto esclusivo, la sua esistenza importa non solo a colui che la gode, ma sí ancora ai terzi.

Di qua due conseguenze giuridiche, cioè che l’esame del- l’ufficiale amministrativo o degli altri individui consultati preliminarmente non può frutiare al concessionario della privativa in modo da coprire la nullitá dell’attestato ; e che a chiunque ne ha interesse compete il diritto di fario annul- lare.

La prima di queste conseguenze è formulata nell’articolo 80. La seconda non è espressa, perchè sta nelle regole gene- rali del diritto che l’azione compete a chi ha interesse di sperimentarla, ed il giudice è il solo estimatore di questo interesse.

Alla legge spetta soltanto indicare icasi di nullitá, e quelli pei quali incorresi nella decadenza, non che il modo da fe- nersi nell’impugnare la validitá di un attestato.

1l nostro progetto enumera otto casi di nullitá.

Il primo ed il quinto risguardano atlestati conceduti per invenzioni dalla legge dichiarate incapaci di privativa.

Il secondo concerne un mancamento, per il quale l’inven- zione munita di privativa entra nella categoria delle indu- strie vietate, atteso al pericolo in cui mette la pubblica sa- lute.

Il terzo e quarto consiste nel difetto di un titolo o di una descrizione sufficiente. Se non che abbiamo creduto che la insufficienza del solo titolo 0 rubrica fosse abbastanza com- pensata dalla esattezza della descrizione, quante volte non