Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/510

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avesse luogo per malizia. Nel qual caso la nullitá sarebbe quasi effetto e pena del dolo: malitiis non est indulgendum. Invece la descrizione, sia che dissimuli per malizia, sia che irascuri per incuria qualche parte essenziale alla esecuzione del trovato, se non è esatta e completa non rappresenta piú il vero oggetto per il quale la privativa fa accordata, e però, come giá notammo altrove, fa venir meno il fondamento di essa.

Il sesto caso di nullitá è la sanzione della preferenza data all’inventore privilegiato di potere, durante il corso di sei mesi, modificare la propria invenzione in preferenza di altri.

I) settimo per l’opposto giova ad impedire che, sotto specie.

di chiedere un attestato completivo, l’individuo che gode di una privativa non ne consegna un’altra affatto distinta, sot- traendosi in tal modo allo adempimento delle condizioni im- poste dalla legge, ed in parte allo esame preliminare, che certamente è piú accurato nel caso di dimande per nuove privative, non che infine per il medesimo motivo, all’atten- zione indagatrice dell’universale.

In vitimo luogo rendesi necessario di evitare che possa ravvivarsi una privativa giá estinta, cun l’ottenerne per equi- voco un tardivo proluugamento.

La legge austriaca annovera inoltre fra le cause di nullitá il conferimento di una privativa a persona che introducesse dall’estero una invenzione nen sua, 0 che non avesse otte- nuto dal vero inventore il diritto di chiederne l’altestato. Ma questo caso è affatto simile a quello in cui una privativa per iscoperta fatta nello Siato fosse chiesta ed ottenuta da un individuo diverso dall’inventore. Non fa d’uspo che la legge in questa ipotesi diehiari espressamente la nuliitá di un attestato che non appartiene uè può appartenere a colui che l’ottenne, e che perciò nelle sue mani non può mai va- lere come titolo dell’esercizio di un diritto che egli non ha nè ha mai avuto.

Alle cause per le quali un attestato considerasi come nullo sin dalla sua origine, seguono quelle per le quali un attestato cessa di essere valido.

Prima fra tali cause è la mancanza del pagamento annuale della tassa, essendo questo il solo mezzo efficace a farlo ese- guire dal contribuente con nessuna o lieve spesa di riscos- sione. Oltre a che in questo modo la contribuzione annua dell’imposta è, per cosí dire, la ratifica della continuazione di una privativa, chi non la esegue, infendesi di avervi ri- nunciato.

La legge francese (1), il progetto di legge belgico (2) e l’atto inglese del 1852 (3), non che tutte le altre leggi dei luoghi ove pagasi una tassa in diverse rafe, pronunciano l’annullamento dell’attestato in caso che alla scadenza il tri- buto non venga pagato.

Un’altra causa di decadenza da noi ammessa sarebbe il non attuare ovvero interrompere esercizio della industria soggetta a privativa, Anche in questo caso presumesi una tacita rinuncia.

In Prussia la privativa deve praticarsi fra sei mesi (4) ; e nell’Anovra (8) bastano sei mesi di non esecuzione o d’inter- ruzione, senza motivo sufficiente, perché la privativa decada:

(1) Articolo 32.

(2) Articolo 10.

(3) Articolo 17, il quale nffinaccia l’annallamento della pa- tente di privativa dopo il terzo o il settimo anno, se non cseguosi il pagamento della tassa prima di tali scadenze.

(4) Articolo 6 dell’ordinanza del 14 ottobre 1815.

(5) Articolo 287 della legge industriale del 1347.

In Austria (4) il privilegiato deve mettere in esecuzione la sua scoperta entro l’anno, e non interromperne la pratica per piú di due anni. Negli Stati Uniti lo straniero deve met- tere in opera il suo trovato fra 18 mesi. in Francia chi ot- tiene un brevetto deve attuare il suo trovato fra due anni, nè per piú di due anni può sospenderne l’esercizio, purchè non giustifichi la sua inazione (2). Secondo l’ultimo progetto belgico, il termine di cui parliamo è un anno, salvo al Go- verno il diritto di prolungarlo per altrettanto tempo (3). Nella Gran Bretagna non è imposto obbligo di serta intorno a questo particolare.

Ben considerata la cosa, pare che il sistema inglese do- vesse preferirsi lá dove esiste una tassa annuale e crescente, Perciocchè non è da supporre che taluno voglia assoggettarsi al peso di questa tassa unicamente per togliere agli altri la facoltá di far uso di un suo trovato.

Ma egli è vero altresí che un inventore, massime se stra- niero, potrebbe essere interessato a vietare nello Stato Ve- sercizio di una invenzione giá altrove privilegiata a suo van- taggio, unicamente per costringere i nostri connazionali a provvedersi dei suoi prodotti dall’estero. Il qual monopolio sarebbe sempre o perniciose o inutile. Perciocchè o la nuova industria sarebbe di quelle che non sono destinate ad alli- gnare nello Stato, e nulla perderebbe l’inventore col per. derne la privativa; o essa potrebbe essere praticata e diven- tare nazionale, ed in questa ipotesi la privativa non dovrebbe impedirne o ritardarne l’attuazione.

Ond’è che reputiamo cosa utile e conveniente il porre un termine, oltre il quale il concessionario debba dirsi decadato se non esegne o se sospende la pratica della invenzione.

Questo termine però non dev’essere mollo breve, stando la presunzione che nei casi piú ordinari, il privilegiato abbia veramente interesse di tradurre in aito la sua privativa al piú presto possibile, e che ogni indugio a tal riguardo pro- babilmente proceda da gravi difficoltá ed ostacoli che egli a poco a poco va cercando di superare,

Proporzionando noi il termine di cui parliamo alla durata per la quale fu chiesta la privativa, e ponendolo ad 1 anno per le privative che giungono sino a 3, ed a 2 anni per quelle che salgono da 6 sino a 15, abbiamo creduto di pro- porzionarlo implicitamente alla importanza del trovato, e però alle difficoltá piú o mero gravi che possono incentrarsi nell’attuarlo. °

In ogni modo può talvolia avvenire che gl’impedimenti durino piú a lungo del termine prefisso dalla legge. In que- sta ipotesi sarebbe ingiusto Io spogliare di una privativa V’in- ventore, solo perchè non fece uso della sua invenzione per une spazio di tempo, durante il quale forse verun altro non avrebbe potuto neppure usarne, se gli fosse stato permesso; di spogliario, dicevamo, della privativa nel momento ‘ap- punto in cui comincia la possibilitá del praticarla. Perciò nel progetto è scritto che l’annullamento non avrá luogo se la inazione fu l’effetto di cause indipendenti dalla volontá. Dalle quali cause poi abbiamo eccettuato la mancanza del danaro, perchè realmente, se per 1 o 2 anni questo danaro non fu raccolto, è da credere che piú non sarebbe in appresso ; € d’altra parte le condizioni attuali del credito sono tali da far presumere che ad una invenzione verosimilmente utile non verrá negate il concorso del capitale,

Si è gravemente disputato altrove per sapere quale auto-

(1) Articolo 29 del decreto del 1852. (2) Articolo 32, legge del 1844. (3) Articolo 20 del progetto modificato dalla Camera.