Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/512

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daranno ai contendenti sicurezza di giustizia maggiore di quelia che potrebbe far loro sperare il giudizio profferito per vie straordinarie da corpi straordinari e speciali.

TITOLO SESTO,

Dicemmo giá che l’esercizio di un diritto esclusivo diventa nullo nel fatto, se rimane privo di ngni sanzione penale, 0 se la sua infrazione non porta con sè l’obbligo di riparare il male fatto.

l’ultimo titolo del progetto compie questo duplice ufficio. Nel compilarlo abbiamo principalmente avuto presente la legge francese ed il progetto che ultimamente è stato discusso nel Belgio, apportandovi alcune modificazioni di cui segne- remo i motivi.

Innanzitutto il nostro Codice penale, nell’articolo 407, pre- vede e punisce come delitto la lesione delle privative. Noi abbiamo quasi a parola riportato nel nostro progetto questo articolo, ed abbiamo ritenuta la pena in esso prescritta, la quale ci è sembrata sufficiente, perchè segulta dalla perdita degli oggetti e dal ristoro dei danni,

La legge francese pone una differenza tra la fabbricazione e lo spaccio, vendita, ece., di oggetti contraffatti, non quanto alla pena, ma quanto all’essenza stessa del reato, presu- mendo nel primo caso la mala fede ed il dolo, e volendo nel- altro che sia provato. Ciò apparisce dal raffronto degli arti- coli 40 e 41 di quella legge.

Noi abbiamo preferita Ia compilazione dell’articolo 407 del Codice, che non ammette questa distinzione poco conforme ai principii generali dei diritto penale; e ci siamo tanto piú volontieri indoiti a non ammetteria per quanto nella pratica il dolo, nel caso della fabbricazione, suole per lo piú emer- gere ex re ipsa, ed è però di piú facile prova; quantunque non sia cosí assolutamente e necessariamente presunto, che la legge debba tenerlo come sempre provato dal fatto stesso. E per vero può avvenire che, ignorando la esistenza di una privativa, massime se questa fu conceduta per processo melto semplice e poco dispendioso, taluno facciasi a praticare un simile processo, che può avere appreso da altri e anche ideato da sè, In questa ipotesi come potrebbesi dichiarare costui reo di un delitto, che suppone la volontá determinata di commettere l’azione punibile?

Trattandosi di reati che arrecano un danno privato, ab- biamo richiesta sempre la istanza della parte danneggiata, essendo ciò conforme alle norme della nostra legislazione penale.

Sia però che la parte lesa prescelga l’azione penale, cumu- landovi la civile, sia che preferisca di esercitare unicamente l’azione civile, avrá diritto al ristoro dei danni ed all’appro- priazione sí degli oggetti contraffatti che dei mezzi della contraffazione.

L’articolo 49 della legge francese ordina fa confisca anche nel caso di assoluzione, la quale clausola faceva dapprinci pio dubitare che la confisca potesse mai essere pronunciata dal giudice civile; e l’articolo medesimo soggiunge : «senza pregiudizio dei piú ampi danni ed interessi,» il che lascia intendere due cose, cioè che questo ristoro dei maggiori danni è dovuto anche da coloro i quali operarono in buona fede, e che il valore degli oggetti confiscati è computato nella somma che sará liquidata per compenso di quei danni.

Ma il motivo per lo quale si volle la confisca anche nel caso di una sentenza d’assoluzione, fuche, operando diversa- mente, sarebbesi autorizzata la vendita degli oggetti contraf. fatti; ed in altri termini sarebbesi permessa la contraffa-

zione. Il motivo è giusto, ma esso prova che con Ja confisca si evita seltanto la continuazione del danno. Rimane dunque il debito della riparazione dei danni giá arrecati. |

Nel Belgio alla confisca e ai danni ed interessi è stato ag- giunto l’obbligo di pagare una somma eguale al prezzo degli oggetti giá venduti, A noi sembra che di questo valore deb- basi tener conto nella liquidazione dei danni, ma che esso non abbia da costituire una parte distinta della condanna.

Rispetto poi al dovere imposto al giudice di ordinare al confisca degli oggetti contraffatti ed il ristoro do’ danni, an- che nel caso che il giudicabile sia di buona fede, fu molto disputato nel Belgio; e la Camera de’ rappresentanti, dopo di avere inviato di nuovo il progetto alia sezione centrale, venne alla conchiusione che, in questo caso della buona fede, do- vesse aver luogo la confisca delle macchine ed apparecchi contraffatti o usati, non che degli strumenti ed ordigni della contraffazione (1). ?

Noi abbiamo creduto che spettasse cosí al giudice penale, in via subordinata e sulla istanza della parte lesa, come al giudice civile in linea principale, il condannare, nel caso di dolo odi colpa, alristoro de’ danni, e l’ordinare che gli oggetti contraffatti o gli strumenti della contraffazione fossero tolti a chi li possiede o li adopera, e dati a colui al quale appar- tiene Puso esclusivo della invenzione.

Abbiamo poi soggiunto che, anche nella ipotesi in cui il detentore non fosse reo nè colpevole, avesse luogo quella che la legge francese e la belgica chiamano confisca, e che noi non abbiamo cosí nominata, perché realmente è da con- siderarsi piuttosto come una provvidenza acconcia ad evitare un danno futuro, e mista ad una parziale rivendicazione, per la parte in che la invenzione si estrinseca.

In tal caso però la buona fede par che dovesse guarentire da ogni danno il detentore degli oggetti contraffatti, e non farlo neppur seggiacere alla perdita di questi.

Ma noi crediamo che ciò non sarebbe conforme a’ piú rigo- rosi dettami di ginstizia.

In primo luogo, perchè la forma industriale degli oggetti contraffatti, nella quale consiste propriamente la contraffa- © zione, conferisce loro una parte di valore che deriva dalla invenzione, e che perciò, siccome dicemmo, virtualmente appartiene al propristario medesimo della privativa. Secon- damente, perchè ii danneggiato non può essere con giustizia

(1) «Les brevets confèrent è leurs possesseurs ou ayant droit le droit exclusif ;

< a) D’exploiter, ete.;

«b) De poursuivre devant les tribunaux coux qui sciemment porteraient atteinte è leurs droits soit par la fabrication de produits ou l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits, et de pro- céder contre eux è l’effet d’obtenir:

«1° La confiscation á leur profit des objets confectionnés cn contravention du brevet ct non encore vendus ;

«2° Une somme égale au prix des objets qui seraient déjá vendus;

«3° Et des dommages-intéréts, sil y a lieu.

«Les tribunaux prononceront, méme en cas de bonne foi, la confiscation des machines et appareils de production recon- nus contrefaits, qui seraient fabriqués ou dont il serait fait usage dans un but commercial par une personne non autorisée, ainsi que des instruments et ustensiles destinés spécialement á la confection des objets contrefaits.

«Les objets confisqués seront rémis au breveté» (art. 4 et 4 bis).