Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/520

Da Wikisource.

loro è stata fatta. Chi ha interesse di contestare la novitá e di opporsi alla privativa ha diritto di farlo. Quanto alla uti- litá non eccorronoe contestazioni ; senza di esse il pubblico dei consumatori pronuncia la sua inappellabile e giustissima sentenza.

Questi principii sono appunto quelli seguiti nel progetto di legge presentato dal Ministero; alla lore attuazione tutti gli articoli in bella guisa collimano.

La vostra Commissione, dopo lungo ed attento esame, ha pure opinato all’unanimitá doversi appigliare allo stesso si- stema, tanto per le ragioni di sopra somwariamente indicate, quanto per quelle piú ampiamente svolte nella relazione che precede il progetto ministeriale. Essa ha pertanto la fiducia che la legge, quale uscirá dalla discussione del Parlamento, sará giusta e liberale, e che a questo riguardo la nostra le- gislazione non sará seconda a nessuna delle estere.

Questa consonanza di opinioni tra il Ministero e la Com- missione, e soprattutto il trovarsi lungamente esposti nella relazione ministeriale, che senza dubbio è stata da ognuno di voi letta e meditata, i motivi che militano tanto per il prin- cipio da cui è informato il progetto di legge, quanto per le singole disposizioni di esso, rendono molto agevole l’opera del relatore, al quale oramai piú non rimane che di passare all’esame degli articoli, per rendere ragione degli emenda menti, che novo possono essere molto importanti, Ministero € Commissione partendo dagli stessi principii. Ad alcuni di essi il commissario incaricato dal Governo di sostenere la discus- sione di questa legge, chiamato nel seno della vostra Com- missione, ba dato il suo assenso.

Troppo spesso è accaduto che le Commissioni dovessero supplire ai difetti dei progetti ministeriali ; ora è lieto di tri- butare elogi chi altre volte non poche fu dal proprio dovere costretto a censurare.

Una disposizione meccanica potendo anche essere oggetto d’invenzione industriale, pare opporiuno indicarlo nell’arti- colo 2, in cui sono appunto tali oggetti enumerati. Forse ba- sterebbe indicare nel n° 2 di quest’articolo l’oggetto generale di strumento; ma, dacchè discendesi ai particolari, giova nessuno ummetterne.

La riforma delia compilazione dell’articolo 5 non ne cam- bia la sostanza, perchè nen si può praticare una invenzione, ignorandone i particolari necessari alla sua attuazione.

Le leggi devono definire le cose in modo chiaro e preciso, ma astenersi dagli esempi; perchè facilmente avvenendo che enumerazione degli oggetti non sia completa, nasce sempre dubbio sugii ommessi. Questo è l’unico motivo della soppres- sione proposta al n° 2 dell’articolo 6.

Parve alla Commissione doversi approvare la proposta mi> nisteriale che stabilisce la massima durata della privativa a quindici anni, non solamente perchè tale appunto è il piú lungo termine stabilito dalla nostra legislazione, e general- mente dalle estere (Austria, Baviera, Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Prussia, Svezia, Parma, Roma, Due Sici- lie, ecc.), mentre presso alcune altre esso è minore, ma an- cora e principalmente perchè in questo secolo in cui le scienze progrediscono con una sorprendente alacritá, e, ciò che è an- cora piú notevole, si applicano alle arti i progressi scientifici passati e presenti, di modo che, appena fatta un’invenzione, subito le tien dietro altra piú maravigliosa e piú utile, quin- dici anni equivalgono al doppio ed anche al triplo del tempo che trascorreva quando i trovati scientifici, non uscendo dai libri e dai gabinetti dei dotti, non ricevevano pratica appli- cazione, epperò molto piú lento era il movimento industriale. Se si accordasse adunque all’inventore piú lungo privilegio,

si federebbero i diritti dei consumatori, essendo probabile che quella stessa invenzione fatta da altri avrebbe colla con- correnza abbassato il prezzo dei prodolti,

Dei cambiamento di redazione dell’articolo 4 non rende- remo ragione, da se stessa di legzieri appalesandosi. Diremo bensí la Commissione essere entrata perfettamente nelle viste del Ministero quanto alla tassa. Davendo lasciare all’inventore le piú larghe facoltá possibili, e cosí quella di domandare la privativa per quel numero di anni che egli crede opportuno, purchè nor oltrepassi fa meta stabilita dalla legge, è neces- sario tale facoltá trovi un limite nell’aumento della tassa an- nusle. Quanto piú si progredisce nel tempo, tanto piú cre- scendo la probabilitá del concorso di altri inventori, la tassa degli ultimi anni può, sino ad un certo segno, considerarsi come un compenso che l’inventore paga ai consumatori per mezzo del Governo.

Lunga discussione ebbe luogo per sapere a chi si debbano affidare la spedizione degli altestati di privativa e le altre in- combenze tendenti all’esecuzione della presente legge. Con- sentivano Ministero e Commissione non doversi di ciò ingerire direttamente íl ministro, nè incaricarne una Commissione permanen*e. In ogni modo, perchè la legge non induca la necessitá di creare un nuovo apposito ufficio, si è, d’accordo col Minislero, modificato lariicolo 19, In tal guisa gli atte- stati non avranno quell’importanza solenne che essi avreb- bero se fossero spediti dal ministro e da lui sottoseritti. Che il sovrano od altre primarie autoritá dello Stato dichiarino in tal giorno essere stata presentata da un tale domanda di pri- vativa, è cosa assolutamente inopportuna ; affari di sí lieve momenio voglionsi lasciare ad impiegati interivri. Cosí viene anche tolto un facile mezzo di cui sogliono spesso valersi i ciurmadori per accalappiare il volgo ignorante, il quale piú bada ai nomi altosonanti che a quanto è contenuto nell’atte- stato. Per altra parte la Commissione osservava in un Go- verno costituzionale dovere ogni ramo di amministrazione essere nella dipendenza di uno dei ministri, e quello a cui sarebbe affidata l’esecuzione della presente legge dover es- sere risponsabile, non giá della novitá e dell’utilitá della sco. perta, ma unicamente dell’osservanza delle forme. Aggiunge» vasi questa veritá non impedire che i ministri possano dele- gare varie parti cell’amministrazione a persone da essi dipendenti, Gli emendamenti fatti agli articoli 49 e 20 sono la conseguenza delle considerazioni che abbiamo esposte.

Per somministrare maggiore facilitá al pubblico, la mag- gioranza della Cominissione crede che le domande degli in- ventori possano essere presentate ad ogni ufficio d’intendenza, tanto piú che col nuovo progelto di legge presentato alla Ca- mera sarebbero soppresse le intendenze generali,

L’autorizzazione data, anzi il dovere imposto all’ufficiale del Ministero di spedire i certificati solamente quando le pre- scrizioni della legge sono state osservate, involge necessaria- mente il dovere di esaminare le carte ed i documenti senza che sia necessario di esprimerio ; cosí ad un giudice non si impone di studiare la causa prima di pronunciare la sen- tenza.

La Commissione, d’accordo col Ministero, non vede ra- gione di escludere dalla privativa, come fanno alcune legis- lazioni, le preparazioni farmaceutiche, i medicinali, le be- vande ed i commestibili, le quali cose tutte possono essere oggetto di invenzione o scoperta, giusta l’articolo 2. Ma, sul riflesso che da questa legge non sono abrogate le leggi sani- tarie, alcuni membri della Commissione proponevano di om- mettere gli articoli 37 e 58, che la maggioranza decise do- versi conservare.