Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/522

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| SESSIONE DEL 1858-54

Art. 9. Identico al progetto del Ministero.

Articoli 10, 11, 12 e 15, Identici al progetto del Mini- stero.

Art. 14, Per ogni attestato di privativa saranno pagate due fasse: una proporzionale quando si domanda la privativa, al- tra annuale.

La tassa proporzionale, ecc., come nel progetto del Mini. stero, surrogando alle parole La contribuzione annuale, quelle La tassa annuale.

Art.45, La prima annualitá e la fassa proporzionale sa- ranno pagate al tempo in cui si produrrá la dimanda dell’at- testato.

Le altre annualitá saranno pagate con anticipazione, ecc., come nell’articolo del Ministero.

Art. 16. Ilentico all’articolo del Ministero.

Art. ‘17. Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire quaranta oltre alla tassa proporzionale, ecc., come nel- l’articolo del Ministero.

Art, 18. Identico al progetto del Ministero.

TITOLO II.

CONDIZIONI E PROCEDIMENTI PER OTTENERE UN ATTESTATO DI PRIVATIVA.

Caro I. — Dimanda e sue condizioni.

Art. 19. La direzione di tutto ciò che riguarda le privative industriali appartiene al Ministero delle finanze.

Art. 20. Chiunque desidera di ottenere un attestato di pri- vativa, ne deve dirigere domanda al capo di uno degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze che ne sará incaricato.

Siffatta domanda verrá presentata dallo inventore, ovvero da un suo speciale mandatario, e conterrá:

4° Il nome, il cognome, il nome del padre e la patria sí del richiedente e sí del suo mandatario, se ve ne ha;

2° La indicazione della scoperta, ecc., il resto dell’articolo come nel progetto del Ministero.

Art. 21. Alla dimanda debbono essere uniti:

4° La descrizione della invenzione o scoperta;

2° I disegni, ove sono possibili, oltre i modelli che l’inven- tore giudica utili alla intelligenza della invenzione o sco- perta;

3° La ricevuta, da cui apparisca essersi versata iú una delle pubbliche casse la tassa corrispondente all’attestato che chie- desi;

4° Il titolo originale o in copia legale, da cui apparisca la privativa concedata all’estero, quando dimandasi un attestato per importazione;

5° Se vi è un mandatario, l’atto di procura in forma au- tentica, ovvero sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la soscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaio 0 dal sindaco del comune ove il mandante risiede;

6° Un elenco delle carte e degli oggetti presentati.

Art. 22, 23, 24 e 25, Identici agli articoli del progetto del Ministero,

Art. 26. Entro i sei mesi, ond’è parcla nell’articolo 23, sa- ranno conferiti attestati per modificazioni soltanto all’autore della invenzione 0 scoperta munita di privativa ed a chi ha causa da lui. Le dimande prodotte da ferze persone, per si- mili attestati, e i documenti a quelle congiunti verranno pre- sentati in un pacco da loro suggellato, ecc., il resto dell’ar- ticolo come nel progetto del Ministero.

Art. 27. La dimanda per un attestato completivo non con- terrá indicazione di durata. Quanto al resto saranno osser- vafe le prescrizioni degli articoli 20 e seguenti.

Art. 28. Alla dimanda per prolangamento di privativa sa- ranno uniti:

4° Il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa, della quale desidera il prolungamento;

2° La ricevuta della tassa indicata nell’articulo 17;

3° L’aito e lo elenco, ond’è menzione nei paragrafi 3 e 6 dell’articolo 21.

Capo II. — Deposito delle domande e delle altre carte ed oggetti ad esse miti.

Art. 29. Le dimande di qualsiasi specie, ei documenti ed altri oggetti che possono o che debbono esservi aggiunti, sa- ranno presentati, in Torino all’afficio incaricato dal ministro, altrove alle intendenze.

Art. 30, 34, 32. Ilenlici agli articoli del Ministero.

Art. 33. Tra i cinque giorni sussegneuti, le carte ed oggetti tutti depositati nelle segreterie delle intendenze saranno spe- diti al Ministero delle finanze.

A questa spedizione sará aggiunta una copia in carta libera del processo verbale.

Art. 54. I processi verbali pervenuti dalle provincie sa- ranno trascritti sui registri dell’ufficio del Ministero.

Art. 35, Se le prescrizioni delle legge sono state eseguite, le doniande saranno registrate colla data della loro presenta- zione, e si rilascieranno gli attestati richiesti.

Art. 36. Ogni attestato sará scritto sopra apposito registro ed ivi sottoscritto dal capo dell’ufficio incaricato,

Una copia sottoscritta dal medesimo verrá rilasciata alla parte interessata, congiuntamente ad uno degli esemplari ori- ginali dei disegni, della descrizione e dello elenco, cifrati in ogni foglio dal detto ufficizle. Questa prima copia dell’atte- stato sará gratuita; per ogni altra, che porterá il numero d’ordine della spedizione, saranno pagate lire quindici.

Art. 37. Trattandosi d’invenzione o scoperte corcernenti:

4° Preparazioni farmaceutiche o medicamenti di qualunque specie;

2° Bevande o commestibili di qualsiasi natura, l’ufficio in- caricato invierá la descrizione e quanto altro potrá accorrere al Consiglio superiore di sanitá per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta.

Art. 38. Se il Consiglio sanitario avviserá che l’invenzione o scoperta è nocevole alla salute, o che per lo meno vi è dubbio che sia, la dimanda per l’uftestato verrá risettata.

Se l’avviso sará favorevole, ecc., il resto dell’articolo come nel progetto del Ministero. .

Art. 39. L’attestato di privativa sará negato:

4° Se l’invenzione o scoperta, per cui dimandasi, entra in una delle tre categorie segnate nell’articolo 6;

2° Se manca la dimanda scritta, ovvero se nella dimanda manca la indicazione del litoio della invenzione o scoperta ;

3° Se manca la descrizione ; °

4° Se dimandasi un attestato per diverse invenzioni 0 sco- perte, ovvero chiedonsi con una sola dimanda piú attestati della stessa o di diversa specie;

5° Se infine la tassa versata non corrisponde alla specie di attestato che dimandasi.

Art. 40. La concessione dell’attestato di privativa sará s0- spesa quando manchi l’adempimento di qualche altra delle condizioni stabilite da questa legge, o la descrizione non al- bia tutti i caraiteri richiesti.

Art, 44, La comunicazione del rifiuto 0 della sospensione, non che dei mctivi di essi sará fatta ai postulanti o ai loro mandatari per mezzo degli uscieri addetti alle intendenzs, €