Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/525

Da Wikisource.

L’inesattezza o poca diligenza che avesse per effetto il con- ferimento d’una privativa non dovuta, sarebbe facilmente rimediata dall’insanabile nullitá dell’ attestato e dall’alirai interesse a farla pronunziare dal giudice.

Ma, quando l’uffiziale negasse l’attestato o dichiarasse im- perfetti i documenti della invenzione, gravi ed irreparabili ne sarebbero Je conseguenze per l’inventore.

Ad ovviare a questo inconveniente, nel primitivo suo pro- getto il Governo proponeva una Commissione la quale, no- minata ad hoc e composta d’individui scelti tra determinate categorie, avesse a rivedere il giudizio del sopraddetto uffi- ziale.

Su questa materia la Camera elettiva apportò, di accordo col Governo, una modificazione la quale consiste in ciò, che i membri della Commissione, di cui è parola, siano pominati annualmente, e che per averne di abili a disaminare le que- stioni tecniche di ogni natura, sieno piú numerosi e vengano distinti in tre sezioni, una destinata a giudicare delle inven- zioni meccaniche, un’altra delle chimiche, e la terza delle rimanenti altre che possono tutte comprendersi sotto la de- nominazione di fisiche. Ciascuna sezione esaminerá la mate- ria che si attiene alla sua speciale indole; e contro gli avvisi non concordemente presi da’ suoi membri, gl’inventori a- vranno un’altra guarentia, quella cioè d’una revisione fatta dalla intiera Commissione in cui siedeno dodici uomini tecnici e tre giureperiti, come quella che deve giudicare di cose ad un tempo tecniche e legali.

Avverrá di rado assai che la Commissione o le sue sezioni sieno chiamaie a dare il loro avviso.

Perciocchè rari oitremodo saranno i casi in cui l’uffiziale neghi un attestato o dichiari insufficiente un documento, e piú rari ancora quelli in cui egli non ne abbia motivo tanto rilevato ed evidente da togliere al richiedente la volontá di ricorrere ad uomini che sono ianto piú giustamente severi dell’uffiziale amministrativo, per quanto meglio di lui inten- dono la materia,

Un’altra correzione è stata dalla Camera elettiva fatta agli articoli 6 e 37 del progetto ministeriale,

Questa correzione sta nello aggiungere alle materie che non possono costituire argomento di privativa, le prepara- zioni farmaceutiche e i medicamenti di qualunque specie.

Veramente questa clausola contiene una eccezione al prin- cipio che ogni «invenzione industriale» merita una priva- tiva, perocchè le preparazioni farmaceutiche ed i medica- menti sono prodotti e materia d’una industria di nen lieve importanza. i ;

Non pertanto è da notare che simigliante clausola debbe essere accordata a tutto il resto della legge, ed interpretata anche essa secondo il pensiero che la informa, Ond’è che, siccome tutto il sistema del progetto si aggira intorno al principio che della virtú dell’invenzione non debba essere fatto esame di sorta, cosí è da ritenere che né l’affiziale in- caricato delle privative, nè la Commissione di revisione non possano mai farsi, di loro arbitrio, ad indagare se una com- posizione chimica o un prodotto qualunque abbiano proprietá medicinali; ma sieno invece obbligati a considerare la de- scrizione del prodotto quale fu faita dall’inventore.

Solo dunque nel caso in eui l’inventore medesimo indi- casse l’uso farmaceutico o medicinale del-suo trovato, la privativa sarebbe negata.

Questa distinzione ripugna in parte all’intenzione princi- pale della legge. Ma la Camera elettiva temè che col conce- dere privativa al medicamento o al prodotto farmaceutico, non s’inducesse la gente in errore, facendole credere che la

privativa fosse conceduta all’azione medicinale del prodotto, considerata in modo separato e distinto dal prodotto mede- simo. Il che veramente non si dovrebbe, ed a noi sembra chie non si potrebbe se anche si volesse.

Fu inoltre osservato che l’uso d’un prodotto come farmaco è da regolarsi con altre leggi che non sono le industriali, e che, quando si tratterá della riforma delle leggi sanitarie, si daranno all’uopo i provvedimenti opportuni.

Noi quindi raccomandiamo l’adozione dell’esposto emen- damento, sí per questa ultima csservazione da noi rammen- tata, e sí perchè, ove il progetto meriti nelle altre sue parti l’approvazione del Senato, possa, con grande soddisfazione dell’industria nazionale, essere senza ulteriore indugio con- vertito in legge.

Articoli del progetto di legge nei quali la Camera in- trodusse qualche modificazione alla redazione della sua Commissione.

Art. 6. Non possono costituire argomento di privativa :

{° Le invenzioni 0 scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica ;

2° Le invenzioni 0 scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali;

3° Le invenzioni o scoperte puramente teoriche;

4° I medicamenti di qualunque specie.

Art. 37. Trattandosi di invenzioni o scoperte concernenti:

Bevande o commestibili di qualsiasi natura, l’uffizio inca- ricato invierá la descrizione e quanto altro potrá occorrere al Consiglio superiore di sanitá, per sentire il suo avviso, prima di accordare attestato di sorta,

Art. 68. Il presidente del tribunale provinciale può, sopra dimanda del proprietario d’un attestato di privativa, ordinare il sequestro ovvero la semplice descrizione degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non sieno addetti ad uso puramente per- sonale. i

Con la stessa ordinanza il presidente delegherá un usciere per eseguirla, e potrá aggiungervi la nomina d’uno o piú pe- riti per la descrizione degli oggetti.

Egli imporrá inoltre all’attore una cauzione da essere pre- stata prima di procedere al sequestro.

Art. 69, L’attore può assistere alla esecuzione del seque- stro e della descrizione, se viene a ciò autorizzato dal presi- dente del tribunale; egli può in ogni caso convertire il se - questro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontá, sia nel processo verbale della esecuzione, sia in un distinto atte intimato per mezzo di usciere, cosí alla parte contro cui procedesi, come all’usciere esecutore.

Relazione fatta al Senato il 10 gennaio 1855 dall’ufficio centrale, composto dei senatori Besambrois, Audiffredi, Di Bagnolo, Di Poltone e Giulio, relatore.

Sienori! — Che gli antichissimi ed ignoti inventori dell’a- ratro, della spuola, della sega o della pialla ; che Salvin de- gli Armati, che Jacquard, che Watt, che mille altri autori di novelli trovati, non abbian resi all’uman genere segnalati servigi, non è stato dubitato giammai; nè deve quindi revo- carsi in dubbio che essi non fossero meritevoli, per cagione di quelle invenzioni medesime, non pur di riconoscenza, ma