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documenti parlamentari


presente relazione si fossero espressi i motivi pe’ quali erasi riputato inutile di introdurla nel contratto.

Per le ragioni stesse alcuni membri della Commissione, opinarono che non convenisse introdurre nel contratto una apposita clausola la quale lo dichiarasse risolto e ponesse a carico dei tre signori ingegneri tutte le spese degli esperimenti, nel caso che altri ottenesse di far dichiarare nei modi legali sua propria l’inveuzione della quale si tratta; ovvero che, ad istanza di privati o del Governo stesso, venisse giudicato che il sistema dei detti tre signori ingegneri non fosse veramente una invenzione, essendochè ciò fosse naturale e legale conseguenza delle massime sancite dal diritto nella materia de’ contratti bilaterali. Però la maggioranza della Commissione credette opportuna una tale aggiunta, la quale, quantomeno, avesse lo scopo utile di prevenire ogni dubbio a questo riguardo, e di escludere ogni contraria interpretaziene si potesse dare alla convenzione, principalmente intorno al diritto tuttora spettante al Governo, non ostante il contratto, di provare (ove lo’ credesse possibile) che il trovato dei tre signori ingegneri non fosse veramente una invenzione (articolo 5).

Il contratto pone a carico dei tre signori ingegneri le spese degli esperimenti, ove essi non diano felici risultamenti, ma non richiede ai medesimi veruna guarentigia pel rimborso eventuale delle dette spese. Per una parte dicevasi trattarsi di persone notoriamente responsabili, ed aggiunte altre considerazioni di convenienza, opinevasi non fosse nè necessario, nè opportuno il richiedere la detta guarentigia. Però la maggioranza della Commissione, nel mentre non contestava codeste circostanze, e riconosceva gli utili e distinti servizi resi dai detti ingegneri allo Stato, non credeva che cotali ragioni potessero consigliare una deroga nella presente convenzione a quelle generali regole che debbono moderare tutti i contratti in cui interviene lo Stato e che prescrivono a di lui favore le ordinario guarentigie. Perciò la maggioranza della Commissione accettava una aggiunta diretta a stabilire le dette guarentigie (articolo 4).

L’articolo 2 del contratto prescrive un esperimento da farsi con una lunghezza del tubo propulsore di 200 metri almeno, e, nel caso di non favorevole riuscita, pone a carico dei tre signori ingegneri il rimborso di tutte le spese fatte dal Governo. La Commissione dovette esaminare se questa lunghezza potesse riputarsi sufficiente; se, anche nel dubbio, non dovesse prescriversi la continuazione dell’esperimento sopra una linea più estesa, ove la Commissione giudicatrice, dopo l’esperimento sopra 200 metri, avesse opinato ciò essere necessario ed opportuno per abilitarla ad emettere un fondato giudizio; chi in tal caso dovesse anticipare le spese di questo secondo esperimento, e se non convenisse fissare pel medesimo un maximum di spesa; e finalmente se, anche questa maggiore spesa, nonchè quella che sarebbe stata necessaria per la Commissione, non dovesse essere assoggettata al patto che obbliga i tre signori ingegneri al rimborso delle spese nel caso di non favorevole riuscita dell’esperimento.

La Commissione fu d’avviso che non le spettasse il giudicare della sufficienza di un esperimento fatto sopra la estensione di 200 metri lineari, essendochè si trattasse di un giudizio tecnico, il quale per avventura non potrebbe proferirsi in modo sicuro ed anticipatamente, rispetto alla applicazione di una invenzione, neppure dagli uomini più periti.

Essa fu d’avviso che ia Commissione indicata in questo stesso articolo del contratto fosse essa sola chiamata a proferire un tale giudizio dopo l’esperimento medesimo, imperocchè le fosse impossibile il pronunziare un giudizio affermativo 0 negativo intorno alle questioni che le sono proposte, se l’esperimento non fosse dalla medesima riputato sufficiente a somministrarle gli elementi del giudizio stesso,

Però essa credette di dover provvedere a questo caso non contemplato nel contratto, cioè al caso in cui la Commissione, per la insufficienza dell’esperimento, non si credesse abilitata a dare un giudizio nè affermativo nè negativo. Per un tal caso, la Commissione adottò il principio che la linea per un altro o per successivi esperimenti dovesse prolungarsi di quel tanto, che dalla Commissione dei periti fosse prescritto, e finchè essa non si giudicasse fornita di tutti gli elementi necessari ad emettere il proprio voto nel modo che esso gli è dal contralto richiesto (articolo 3).

Passando quindi la Commissione a risolvere le altre questioni da questa dipendenti, fu d’avviso che il maximum della spesa di questi maggiori esperimenti dovesse fissarsi in lire 30 mila, oltre le lire 90 mila indicate nello stesso articolo; che le dette lire 30 mila dovessero del pari essere anticipate dallo Stato, come le dettenlire 90 mila; e che tanto la spesa del secondo e degli ulteriori esperimenti, quanto quella da farsi per la Commissione (da non comprendersi, nelle lire 90 mila) dovessero parimente essere rimborsate allo Stato, avvenendo un giudizio sfavorevole della Commis- sione sulle questioni alla medesima sottoposte dal contratto. Ammise però la Commissione stessa che potessero i tre signori ingegneri rifiutare gli esperimenti successivi al primo prescritto sopra la lunghezza di 200 metri, ogniqualvolta rimborsassero allo Stato, ne’ termini dei contratto, le spese dal medesimo fatte sino al tempo in cui essi facessero un tale rifiuto (articolo 3).

La Commissione delegata nella convenzione a giudicare le questioni nella medesima indicate e queste questioni medesime costituiscono senza dubbio la parte più importante del contratto, essendochè al giudizio di quella Commissione sia pienamente subordinata esecuzione compiuta della convenzione e dipenda dal modo di proporre le dette questioni e dai loro soggetto la sicurezza per lo Stato di non impegnarsi in una impresa inutile e dannosa. Perciò la vostra Commissione prese in serio esame il modo col quale la detta Commissione verrebbe nominata e le questioni che al di lei giudizio verrebbero assoggettate.

Rispetto almodo di nominare la detta Commissione, le parve che quello proposto nel contratto presentato non fosse il più conveniente. Essa credette che si dovesse evitare quell’antagonismo che nasce naturalmente dalla nomina di alcuni periti per caduna parte, allorquando diversi sono o possono essere gli interessi delle medesime. Le parve inoltre che convenisse per ogni riguardo che la nomina dei periti e l’accettazione per parte dei medesimi del mandato precedessero gli esperimenti, Finalmente fu d’avviso essere necessario, in affare di tanta importanza, il provvedere col contratto alla surrogazione di quello fra i membri della Commissione, dal quale, per cause sopravvenute, fosse impossibile ottenere il concorso nei lavori della Commissione stessa.

La maggioranza dei vostri commissari opinò che a tal fine, ritenuta la nomina già fatta nella persona del signor commendatore Giulio, fosse opportuno l’adottare per la designazione degli altri quattro periti il sistema della nomina da farsi d’accordo fra il Governo e ì tre signori ingegneri contraenti, colla condizione dell’accettazione del mandato suddetto per parte dei periti prima che sia dato principio agli esperimenti. Per provvedere poi alla surrogaziane da quello dei cinque periti che per avventura venisse a mancare alla Commissione venne