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sessione del 1853-54


adottato il partito che la detta surrogazione sarebbe fatta dai membri rimanenti della Commissione all’unanimità dei voti, la quale ad assoluta maggioranza dovrebbe pur procedere, occorrendone il bisogno, alla nomina di un nuovo presidente fra i di lei membri, dopo di essersi reintegrata nel numero prescritto.

Passando quindi all’esame delle quattro questioni sulle quali il progetto proposto chiama il giudizio decisivo della delta Commissione, noi abbiamo innanzitutto esaminato di quali elementi si dovesse comporre il detto giudizio, acciocchè per la natura del suo soggetto presentasse le necessarie guarentigie pell’interesse dello Stato.

La prima questione indicata nell’articolo 2 del contratto al n° 1 ha per iscopo di ottenere un giudizio sull’effetto utile della macchina in aria compressa; la seconda, sull’efficacia del sistema di propulsione. Questi due giudizi considerano la macchina ed il sistema in loro stessi, indipendentemente dalla applicazione loro alla strada ferrata ed ai loro effetti sulla medesima. Il primo richiede l’indicazione del grado di pressione dell’aria, suscettivo di essere usufruttato; la seconda chiama un giudizio sulla misura della potenza propellente in se stessa considerata ed alta a produrre effetti diversi a seconda delle diverse possibili di lei applicazioni.

Sebbene la Commissione riconoscesse l’importanza di tali giudizi assoluti, ciononpertanto essa pensò che la parte più importante a cui la chiamava il proprio ufficio, e che più strettamente si connetteva al contratto, consistesse nei giudizi relativi della macchina e degli effetti della medesima nella di lei applicazione alla strada ferrata. I quali giudizi essa credette potersi ridurre a tre punti principali, cioè: 1° all’effetto meccanico della macchina e del sistema proposto, valutato il delto effetto in forza di trazione ed in velocità sulla rampa dei Giovi; 2° all’effetto economico in relazione al sistema attuale; 3° alla durata di tali effetti nell’uso successivo della detta macchina e dell’accennato sistema.

La prima condizione parve alla Commissione chiaramente espressa al n° 3 dell’articolo 2 del contratto, ove si stabilisce che l’effetto meccanico debba consistere nello spingere sulla rampa dei Giovi un convoglio di 150 tonnellate, colla velocità di 25 chilometri all’ora. Dalla relazione ministeriale, che precede il progetto di legge, risulta che coll’attuale sistema delle locomotive il peso utile dei convogli non può eccedere le 50 tonnellate, e dalle informazioni assunte venne a constare alla Commissione che la velocità attuale è notevolmente minore, La differenza fra gli effetti nei due sistemi sarebbe perciò tale che non lascierebbe dubbio alcuno sulla preferenza a darsi, per questo rispetto, al nuovo sistema di propulsione,

Ma, rispetto alla seconda condizione, la Commissione opinò che essa non trovasse espressione sufficiente nel detto numero terzo. Potrebbe per avventura opporsi che l’aumento della forza di trazione in ragione eccedente il triplo, l’accrescimento della velocità ed il risparmio delle spese pel combustibile e per le macchine siano effetti tali che bastino per loro stessi ad assicurare una notevole economia nelle spese di esercizio. Però la Commissione, non ostante quella fiducia che da simili ragioni può essere ispirata, credette necessaria un’aggiunta, per questo riguardo, al contratto. Essa vi fu determinata dalla considerazione che in materia di tale gravità non dovesse bastare la semplice fiducia, anche fondata, di ottenere una economia; ma fosse necessario che essa fosse confermata dal giudizio dei periti in seguito agli esperimenti, Le parve inolre che nelle materie che riguardano gli effetti da ritenersi da nuovi sistemi di locomozione applicati alle strade ferrate, gli elementi delle spese e le loro proporzione siano di lor natura sì incerti ed imprevedibili, che l’esperienza sola ed un giudizio dopo la medesima pronunziato possano darne indicazione sufficiente ed abbastanza sicura.

Per queste ragioni essa propone un’aggiunta al detto n° 3, il cui scopo consisterebbe nel determinare che si debba ottenere ed affermare un’economia nelle spese di ogni sorta, in confronto col sistema attuale, non minore del 20 per cento per ogni tonnellata. Essa non intende con ciò di recare verun giudizio sugli effetti economici del proposto sistema; ie parve solo che, ove alla velocità di 25 chilometri all’ora ed alla spinta di 150 tonnellate sulla rampa dei Giovi si aggiungesse l’economia di un quinto nelle spese, l’applicazione utile del proposto sistema sarebbe assicurata, se inoltre fosse giudicato dalla Commissione dei periti che l’esercizio non incontrerebbe ostacoli nella lunga sua continuazione (articolo 2).

A quest’ultima condizione poi provvedendosi nel n° 4 dell’articolo 2, la Commissione è d’avviso che esso si possa adottare come venne proposto.

Senonchè essa prese quindi a considerare se il giudizio sulla possibilità di spingere sulla rampa dei Giovi 150 tonnellate colla velocità di 23 chilometri all’ora fosse una sufficiente guarentigia allo Stato per intraprendere definitivamente i lavori di applicazione del proposto sistema a tutta la rampa dei Giovi. Essa non si è dissimulato che un giudizio di asseverante certezza non potrebbe richiedersi a chi lo debba pronunziare sopra esperimenti fatti in circostanze non assolutamente identiche a quelle intorno alle quali il giudizio si dovrebbe profferire. Però essa fu d’avviso che, ritenuta in tal parte la base del contralto, e solo modificandone le espressioni, si potesse ottenere qualche maggiore guarentigia. Le parve che ciò si conseguisse ove, invece di chiedere ai periti se sarà possibile ottenere l’effetto indicato nel terzo punto, si domandasse loro un giudizio pel quale si affermasse che il detto effetto si può conseguire.

A queste ragioni appoggiansi le variazioni ed aggiunte che vi proponiamo di adottare nel n° 3 dell’articolo 2 del contratto.

La lieve aggiunta fatta all’articolo 6 ha per iscopo di meglio specificare che il divieto fatto allo Stato di permettere esperienze sul sistema idropneumatico non riguarda che la strada ferrata dei Giovi.

L’altra leggiera aggiunta fatta all’articolo 6 chiarisce meglio che la facoltà fatta al Governo di applicare altri sistemi più perfetti riguarda qualsivoglia nuovo sistema, ossiachè esso consista nell’applicazione di sistemi affatto diversi da quello ora proposto, ossiachè esso sia un perfezionamento del sistema idropneumatico, purchè l’applicazione non venga fatta a modo di esperimento, locchè sarebbe dall’articolo 5 vietato.

La Commissione non credette di presentarvi osservazioni sulle altre parti del contratto, epperò mi ha incaricato di proporvene l’approvazione colle variazioni sopra indicate.

Trovandosi per tal modo modificato il contratto, la Commissione ha pure introdotte nel progetto di legge quelle variazioni che sono conseguenza dei di lei voti intorno alla convenzione. A nome pertanto della medesima ho l’onore di presentarvi il progetto del contratto ed il progetto di legge modificati a seconda delle di lei deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 28 marzo 1854 tra le finanze dello Stato e gli ingegueri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, in ordine all’ap-