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punisce con pene criminali, saranno giudicati in via corre- zionale.

La Camera di Consiglio e la sezione d’accusa rinvieranno, in tali casi, l’imputato avanti il tribunale di prima cognizione, il quale dovrá, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

Art. 2. In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione del- etá o dello stato di mente, o per altre circostanze, i reati qualificati crimini siano punibili, a tenore di legge, rispetto a tutti gli imputati, col selo carcere; o si faccia Iuogo alla diminuzione 0 commutazione delle pene col passaggio dalla reclusione e dalla relegazione alla deita pena del carcere; la sezione d’accusa potrá rinviare la causa al tribunale di prima cognizione, il quale pronunzierá in via correzionale,

Tale rinvio però, se la sezione d’accusa sará composta so- lamente di tre giudici, dovrá essere deliberato ad unanimitá di voti.

Art. 3, In tutti i casí nei quali, a termini di legge, si fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, la Camera di Consiglio potrá, ad unanimitá di voti, rinviare l’imputato avanti il tribunale o giudice di polizia, .

Contro all’ordinanza di rinvio sará ammessa l’epposizione del pubbiico Ministero e della parte civile, a termini dell’ar- ticolo 234 e seguenti del Codice di procedura eriminale.

Art. 4, Le sentenze della sezione d’accusa e le ordinanze della Camera di Consiglio che, nei casi contemplati negli ar- ticoli precedenti, ordineranno il rinvio al tribunale di prima cognizione, ovvero al tribunale o giudice di polizia, espri= meranno le circostanze da cui il rinvio sará motivato.

Il tribunale di prima cognizione od il giudice o tribunale di polizia a cui sará stato fatto il rinvio della causa, non po- tranno declinare la loro competenza pel titolo del reato, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

Secondo però le circostanze che risulteranno dai dibatti. menti, il tribunale di prima cognizione potrá estendere la durata del carcere al maximuni della reclusione, a tenore deil’articolo 60 del Codice penale; ed il tribunale o giudice di polizia potrá raddoppiare la durata degli arresti e del- l’ammenda.

Art. 5. Le percosse, ferite od altri mali trattamenti corpo- rali fatti senza armi, e che nor avranno cagionato malattia od incapacitá di lavoro per un tempo maggiore di giorni cin- que, saranno di cognizione del giudice di mandamento o del tribunale di polizia, i quali dovranno applicare pene di poli- zia, con facoltá di raddoppiare gli arresti e l’ammenda come nel secondo alinea dell’articolo precedente.

Art. 6, La libertá provvisoria mediante cauzione non poirá essere dinegala all’imputato a termini dell’articolo 189 del Codice di procedura criminale, anche nei casi in cui sará stato ordinato il rinvio a termini dell’articolo 3 della presente legge, depo che esso imputato avrá subito l’interrogatorie di cui agli articoli 210 e seguenti.

Potrá però sempre l’ammessione della domanda essere so- spesa fino al compimento degli atti di ricoguiziune e con- fronto, cui occorresse procedere a senso degli articoli 220 e segúenti.

Art. 7. È abolita Ja eccezione contenuta nelParticolo 191 del Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati del reato preveduto dall’articolo 165 del Codice penale.

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti = Vol, Il. 170

Relazione fatta alla Camera il 6 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Sappa, Pezzani, Baino, Mantelli, Cavallini, Tecchio e Astengo, zela- tore.

Signori! — Le riforme generali dei Codici sono senza dub- bio preferibili alle riforme parziali, ma le prime richiedono lunghi studi e lungo tempo, e quindi non riescono nè facili nè pronte. D’altra parte le riforme parziali non impediscono nè ritardano Ie generali, ed anzi le facilitano; imperciocchè, riformate le diverse parti che ne sono suscettibili, diviene piú facile e piú spedita la riforma generale, nelia quale si trasfondono le parziali giá decretate ed esperimentate, e si rigettano o si correggono quelle che la pratica abbia dimo- strate difettose, Questi effetti sono innegabili tuttavolta che le modificazioni parziarie non intacchino l’economia gene- rale dei Codici, ma, salve le fondamenta, tendano a miglio- rare le diverse parti deli’edifizio, mentre certe riforme fon- damentali non possono decretarsi con disposizioni parziali senza sconvolgere l’intiero sistema, e però vogliono essere riservate alle revisioni generali.

Lo spediente impertanto di decretare modificaZioni par- ziali suggerite dalla opportunitá delle circostanze non può essere seriamente contestato, salvo a farne uso colla neces- saria avvedutezza, e chi lo contestasse somiglierebbe a colui che oggi rigettasse il bene per avere piú tardi il meglio, quando, accettando il bene, conseguirebbe piú presto il me- glio che desidera.

Quindi è che un tale spediente lo vediamo adottato dalle nazioni piú civili ed illuminate. Cosí nella Francia, la quale può gloriarsi a ragione dei suoi Codici, che servirono di tipo e di modello a pressochè tutte le nuove legislazioni, furono faite nel tempo della monarchia costituzionale modificazioni ed aggiunte al Codice civile colla legge del 14 luglio 41819 sulle successioni e disposizioni a pro degli stranieri; con quella del 17 aprile 1832 sull’arresto personale e con quella del 20 maggio 18538 sui vizi redibitorii degli animali : al Co- dice di procedura civile, colla predetta legge 17 aprile 1832, sul modo di eseguire l’arresto personale, e con quella dei 2 giugno 4844 sulle vendite forzate dei beni immobili : al Co» dice di commercio colla legge 49 marzo 1817, relativa alle lettere di cambio ; con quella del 28 maggio 418538 sopra i fallimenti; con quella del 8 marzo 1840 sopra i tribunali di commercio, e con quella del 14 giugno 1844 sulla risponsa= bilitá dei proprietari delle navi e sopra altre disposizioni di commercio marittimo ; al Codice penale e a quello d’istru- zione criminale colle leggi 17 maggio 1819 e 25 marzo 1822 sui reati di stampa; con quella del 28 aprile 1832 sulle cir- costanze attenuanti, sulle pene e sul procedimento; con quelie finalmente del 2 maggio 1827, del 4‘ marzo 1831 e del 9 settembre 1835 sulle Corti d’assisie e sul giurí,

L’esempio della Francia fu piú volte imitato dal Belgio, come ne fanno fede le raccolte delle sue leggi, tra le quali notiamo quelle del 13 maggio 1838, del 1° e 18 maggio 1849 sulle Corti d’assisie, sul giurí e sulla competenza in matéria penale, avendo appunto servito di tipo al progetto di cui ora imprendiamo Pesame.

Un tale esempio fu egualmente, dopo Io Statuto, imitato nel nostro paese, ove colle leggi del 5 febbraio e B giugno 1850 e del 18 febbraio 1851, fa tolto il ‘divieto agli stranieri di acquistare beni posti a minore distanza di cinque chilometri dai confini dello Stato, fu imposta ai corpi morali la condi- zione di ottenere l’autorizzazione governativa per acquistare