Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/549

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DOCUMENTI PARLAMENTARI

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a titolo di successione © di donazione, e furono aboliti i fe- decommessi d’ogni sorta, abrogando o modificando le relative disposizioni del Codice civile: colla legge del 10 ottobre 1848 fu mutato in alcune parti il Codice penale militare; e con quella del 26 settembre stesso anno furono anche variate alcune disposizioni del Codice penale comune, ed anche in altre parti voi, o signori, ne avete decretato recentemente la riforma, accettando per vostra parte quel progetto, la cui sorte pende ora dal voto deli’altro ramo del Parlamento,

Dopo che nei nostro-paese fu mandato ad esecuzione il Co- dice di procedura criminale, mentre da una parte si esperi- mentarono i benefici effetti del pubblico dibattimento, si do- vette sentire il peso delle spese di giustizia criminale aumen- fate di molto per effetto del nuovo sistema, le quali, mentre prima del 1848 ascendevano a lire 500,000 all’incirca, sono giunte presentemente a piú di un milione (1).

Se tale maggiere aggravio non potesse diminuirsi senza ri- nunciare ai benefizi dell’orale dibattimento, o senza meno- marne gli effetti, nessuno dî noi vorrebbe desiderarne la di- minuzione, non potendo a nessuno venire in mente di sacri- ficare l’interesse della giustizia atl’interesse pecuniario. Sic- come però ha dimostrato l’esperienza che le spese criminali consistono in buona parte nelle indennitá di trasferta e di soggiorno dovute agli ufficiali di giustizia, ai periti ed ai te-

| stimoni, e ha dimostrato ad un tempo che frequentemente le Corti di appello condannano gl’imputati a pene correzionali di competenza dei tribunali provinciali, e talvelta ancora a pene di semplice polizia di competenza dei giudici di manda» mento, e che i detti tribunali pronunciano bene spesso le pene di polizia, venne in mente spontaneo il pensiero di con- siderare se aggravio della spesa non potesse per avventura diminuirsi correggendo qualche disposizione del Codice di procedura criminale, senza alterare le basi della competenza rispettivamente attribuita alle Corti, ai tribunali ed ai giudici, imperciocchè scemar deve la cifra delle indennitá di trasferta e di soggiorno quanto è minore la distanza che hanno da per= correre coloro cui sono dovute.

La nostra legislazione, imitando in. questa come in altre parti quella della Francia, ha stabilito che la pena sia la base della principale divisione dei reati, dichiarando crimine il reato punito con pene criminali, delitto il reato punito con pene correzionali e contrarrenzione quello punito con pene di polizia (2). Questa prima divisione è quella che servi per fissare la competenza, poichè il giudizio dei crimini fu attri- Buito alle Corti di appello, quello dei delitti ai tribunali pro- vinciali, quello infine delle contravvenzioni ai giudici di mandamento (3). Conseguenza logica di queste prime regole fondamentali dovrebbe essere questa che, ogniqualvolta si deve applicare una pena criminale, il reato commesso è un crimine, e quindi deve essere giudicato *dalla Corte di ap- pello ; ogniqualvolta si deve applicare una pena correzionale, il reato commesso è un delitto, e quindi deve essere giudi- cato dal tribunale provinciale ; ogniqualvolta infine si deve applicare una pena di polizia, il reato commesso è una con-

(1) Per gli esercizi del 1847 e del 1848 erano bilanciato, per le spese di giustizia criminale e pei giudizi d’interdizione pro- vocati d’uffizio, lire 565,000, e risulta dagli spogli che si fece una economia, non essendosi spese che lire 563,000 per cia- scuno di detti due anni. Per l’esercizio del 1849 si sono spese lire 674,410; per quello del 1850, lire 827,004 39; per quello del 1851, lire 955,569 62; per quello del 1852, lire 1,066,974 83.

(2) Codice penale, articolo 2.

{8) Codice di procedura criminale, articolo 9.

traevenzione, e quindi ne deve conoscere il giudice di man- damento. Tali regole fondamentali impertanto saranno gelo- samente custedite, adottando riforme che tengano alla rigo- rosa applicazione della notata conseguenza.

La ragione per cui le Corti di appello conoscono abitual- mente in primo ed ultimo grado di molti delitti e di molte contravvenzioni, e i tribunali provinciali conoscono frequen- temente di semplici contravvenzioni, sta scritta nell’articolo decimo del Codice di procedura criminale, il quale prescrive «che nel determinare le competenze, si avrá riguardo al ti- tolo e non alle circostanze del reato, quand’anche per que- ste l’imputato non dovesse soggiacere a pena o si potesse fare Iuogo al passaggio da una pena superiore ad altra di ge- nere inferiore.» Il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni tende appunto a correggere quell’articolo, e, salve alcune modificazioni delle quali terremo discorso a suo luogo, esso è ricavato nelle principali sue parti dalle leggi pubblicate nel Belgio nel {15 maggio 1838 e nel 41° e 15 mag- gio 1849.

Uno dei commissari recando in seno della Commissione il voto del proprio uffizio, che era contrario ai primi articoli della legge, dichiarò che trovava buono intrinsecamente ed accettevole il pregetto del Governo, tendendo questo ad avvantaggiare la condizione degl’imputati, ma che dai lato della economia era d’avviso che, adottandolo, sarebbesi ot- tenuto un effetto opposto a quello che si aveva di mira, vale a dire che, lungi di fare economie, si sarebbero aggra- vate le spese -della giustizia criminale, stante che buona parte di quei processi che ora sono giudicati in prima ed ul- tima istanza dai tribunali provinciali applicando pene di po- lizia, e dalle Corti criminali applicando pene correzionali, darebbe luogo per l’avvenire a doppio grado di giarisdizione e quindi a doppio giudizio, appellandosi dai giudici di man- damento ai tribunali provinciali e dai tribunali alle Corti criminali. Prescindendo anche dai molti casi di assolutoria nei quali appella raramente il pubblico Ministero, riuscí fa- cile ribattere tale argomento colla semplice osservazione giá fatta nella relazione del Ministero, che di regola nei giudizi di appello non si ripetono gli esami dei testimoni e le pe- rizie che ebbero luogo nel primo giudizio, la quale regola soffre solo eccezione allorquando il tribunale o la Corte di appello credano assolutamente indispensabile alla dilucida- zione del falto sentire nuovamente gli stessi testimoni, lo che nella pratica accade raramente (1). Pochi casi di ecce- zione impertanto non possono togliere né menomare consi- derabilmente la certa e grande economia che il progetto as- sicura nelle spese, coll’avvieinare di piú i giudizi criminali al domicilio degl’imputati, dei testimoni e dei periti. Questo avvicinamento diverrá anche piú utile ed importante per ef- fetto della legge del 31 marzo 41855, che obbliga la Corte di cassazione, anche nelle materie criminali, a rinviare il pro- cesso ad una Corte d’appello, diversa da quella che pro- nunziò la sentenza annullata. Questa legge infatti, che non potevasi non adottare senza posporre all’interesse pecuniario considerazioni di un ordine piú elevato, accresce essa pure le spese di giustizia criminale, rendendo necessaria la tras- ferta degl’imputati e dei testimoni dall’una all’altra sede delle Corti d’appello che risiedono in poche cittá dello Stato, ed è facile prevedere quanto maggiori si renderanno le spese di trasferta allorquando V’abitante della Savoia che fu esa- minato a Ciamberí dovrá recarsi in Torino, 0 quello di Nizza a Genova, e via discorrendo. Giova invero sperare che que-

(1) Codice di procedura criminale, articoli 276 e 342,