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ú SESSIONE "DEL 1853-54

sto nuovo male sará un giorno sanato o diminuito colla creazione delle Corti d’assisie; ma, urgendo di alleviarlo mentre ci opprime, si ha pure da calcolare sull’attuale si- stema dell’ordine giudiziario nell’apprezzare i vantaggi ma- feriali che ci-promette il Governo col presente progetto. A dar prova che esso progetto, collo sminuire il numero dei processi che sono ora giudicati dalle Corti d’appello, rinvian- done una parte ai tribunali provinciali, ed il numero di quelli che sono giudicati dai tribunali, rinviandone una parte ai giu- dici di mandamento, fará luogo senz’altro a non lievi eco- nomie, concorre l’esperienza del Belgio, la cui legislazione in tema di procedimento penale può dirsi uguale aila nostra, salvo ciò che si riferisce alta istituzione dei giudici del fatto pei reati comuni, della quale difetta finora il nostro paese. In quello Stato la legge del 45 maggio 1838 diede facoltá alla sezione d’accusa e alla Camera di Consiglio di rinviare l’imputalo al tribunale correziorale, quando il reato, sebbene punibile colla reclusione, fosse stato commesso con circostanze atte- nuanti, per le quali la detta pena potesse commutarsi con quella del carcere, e la Commissione della Camera dei rap- presentanti nel relativo suo rapporto addusse, fra gli altri motivi, che una tale disposizione avrebbe arrecato un’eco- nomia nelle spese di giustizia (1). Nella seduta del 2 di- cembre 1848 il ministro di grazia e giustizia presentò a quella Camera un progetto di legge sulle Corti d’assisie e sulla competenza in materia penale, nel quale, estendendo il principio adottato dalla legge del 1838 (articolo 26), attribuí ai giudici di mandamento la cognizione di alcuni reati che in ragione del loro titolo erano di competenza dei tribunali correzionali, come anche di tutti quelli che pel concorso di circostanze attenuanti, potevano punirsi con pene di polizia in luogo del carcere o dell’ammenda, e riconfermò la fa- coltá alle Sezioni d’accusa e alle Camere di Consiglio di rin- viare ai tribunali correzionali gli accusati di crimini, pei quali si potesse far luogo alla commutazione di una pena cri- minale ia una correzionale. In tale circostanza il ministro dichiarò che il progetto del Governo tendeva a realizzare delle economie, e nelle seguite discussioni ripeté piú volte la stessa cosa (2). L’esperienza adungue di un decennio a- veva fatto prova che il principio adottato coll’articolo 26 della legge del 15 maggio 1838 conduceva realmente ad una economia nelle spese di giustizia, senza di che il Governo non lo avrebbe riconfermato ed ampliato nella vista appunto di realizzare economie.

Notò per altro a ragione il ministro di giustizia del Belgio in quella circostanza, che se le proposte disposizioni, assicu- rando delle economie avessero per avventura sconvolto il si- stema della legislazione penale e quello del procedimento,

(1) Enfin il y aura économie dans les frais dejustice qui sont plus considérables devant la Cour d’assises, et retombent le plus souvetit è la charge de l’Etat.» (Rapporto presentato nella seduta 16 febbraio 1837. Moniteur Belge del 19 maggio di detto anno, n° 139.)

(2) «La pensée qui a présidé è la confection de ces projets c’est une penste d’iconomie... Le projet de loi que le roi m’a chaárgé de vous soumettre est destiné è apporber au Code d’in- struction criminelle des nouveavx changemente qui rondront le cours de la justice plus prompt, accorderont des nouvelles garanties aux prévenus et accusés, et réaliseroni des économies importantes... J’ai déjá eu l’honneur de dire èla Chambre que le principal motif qui avait amend la présentation du projet actuel était un motif d’economie» (V. picesimprimées par ordre de la Chambre, t, 2, n° 59. Annales parlamentaires de Belgi- que 1348, 1849, pag. 992 e 1007, Sedute 14 e 15 marzo 1849.)

- dovuto rigetlarsi;

arrecandovi confusione o perturbazione, in allora avrebbero ma dimostrò ad un tempo che, lungi di arrecare quei gravi inconvenienti, accrescevano le garanzie che la legge deve agli imputati, e rendevano piú spedito ii corso della giustizia senza pregiudizio della sicurezza sociale, cosicché Ie progettate innovazioni, a parte anche il riguardo economico, erano razionali, utili e eonvenienti.

Sotto di tale aspetto impertanto vuol essere principalmente esaminato il presente progetto, il quale sará sicuramente pregievole ed accettabile quando riunisca la bontá intrinseca alla economia nelle spese.

Nel procedimento penale, giusta il sistema dell’orale di- battimento, vi hanno due parti che dobbiamo esaminare se- paratamente:; l’una precede laccusa, l’altra la segue; la prima riguarda l’istruzione BIGIERA la seconda riguarda il giudizio.

Il giudice istruttore, guanto: è compiuta l’istruzione pre- paratoria fa il suo rapporto alla Camera di consiglio, la Quale dichiara non esservi luogo a procedimento, se il fatto denun- ziato non costituisce reato, o l’azione penale è prescriita od altrimenti estinta, o non risultano indizi sufficienti di reitá contro l’imputato, Non verificandosi alcuno di detti casi, se il fatto costitaisce una semplice contravvenzione di polizia, la Camera di consiglio rimanda l’imputato avanti il giudice di mandamento; se il reato è di natura tals da essere punito con pene correzionali, rimanda l’imputato al tribunale di prima cognizione; se infine uno qualunque dei suoi membri è d’avviso che l’imputazione costituisca un crimine, e sianvi sufficienti indizi di reitá a carico dell’impufato, allora tras- mette gli atti all’avvocato fiscale generale, che ne fa rapporto alla sezione d’accusa presso il magistrato di Appello (1).

La sezione d’accusa se non iscorge traccia alcuna di reato, od indizi sufticienti di reitá a carico dell’imputato, o le ri- sulta che lazione penale sia prescritta, o in altro modo estinta, dichiara a sua volta non farsi luogo a procedimento; se vi sone indizi sufficienti di reitá, ed è d’avviso che il fatto costituisca una contravvenzione di polizia, ordina il rinvio dell’impufato avanti il giudice di mandamento; se è invece d’avviso che il fatto costituisca un delitto, rimanda l’impu- tato al tribunale di prima cognizione; Io rinvia finalmente al magistrato d’Appelle, se crede che il fatto SONIA un cri- mine (2).

Ma la Gamera di consiglio e la sezione di accusa dovranno esse fare calcolo . nelle loro decisioni delle circostanze dei reati? Queste circostanze possono influire per aggravare la condizione dell’imputato, assoggettandolo ad una pena mag- giore, o possono influire per migliorarla scusando il fatto; od attenuandone la gravitá e quindi la pena. Nel primo caso le-circostanze del reato possono influire sul titolo di esso, poichè se invece di una pena di polizia si ha da pronunziare una pena correzionale, il reato non è piú contravvenzione, ma diventa un delitto; e se invece di una pena correzionale se ne ha da pronunziare una criminale, il reato non è piú de- litto, ma diventa un crimine: infatti, giá notammo piú sopra che nella nostra legislazione la qualitá della pena è la base della divisione dei reati. Cosí, se si tratta di furto, siccome questo reato è punito con pena criminale soltanto, allorchè è qualificato o pel valore .0 per la persona o pel tempo o pel luogo 0 pel mezzo o per la qualitá della cosa, cosí è necessario che la Camera di consiglio e la sezione d’accusa

(1) Codice di procedura criminale, articoli 227, 228, 229, 230, 847 e 348. (2) Articoli 359, 354, 357, 358, 359 e 360 di detto Codice,