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DOCUMENTI PARLAMENTARI

nea, sempre che il medesimo sia nella impossibilitá di pre- sfarla (4),

Ma i compilatori di quel Codice hanno anche in questa parte copiate le disposizioni del Codice francese, che in ma- ‘teria di libertá provvisoria, mediante cauzione, non ammette ltra malleveria fuorchè quella in denaro o in beni stabili (articolo 147); sicchè, sotto il suo impera, non sarebbe am- messibile la semplice promessa, anche giurata, dell’imputato, salva il case dell’articalo 329.

La vostra Commissione impertanto, adottando il senti- mento spiegato dal quarte uffizio, aggiunse all’articolo 6 una disposizione che autorizza i tribunali a dispensare dalla cau- zione i poveri non recidivi, sulla cui moralitá si abbiano in- formazioni favorevoli, sicchè basti per essi un atto di sotta- missione di presentarsi ad ogni richiesta, senza bisogno di ralferzarlo colla santitá del giuramenta, di cui nou si deve fare uso che colla massima parsimonia.

Dopo l’articolo seltimo, che fu accettato senza alcuna op» posizione, la Commissione aggiunse ancora una disposizione diretta ad estendere il termine di dieci giorni, entro cui è ora permessa la desistenza del querelante in quei reati pei quali l’azione penale non può esercitarsi senza l’instanza della parte lesa (2). Perchè il querelante potrá arrestare l’a- zione penale nei dieci giorni, e piú non potrá nei giorni suc- cessivi? È bene che sia sempre lasciata aperta la via alla riconciliazione, al perdono, e Ja legge in tali casi si limiti a provvedere alle spese occorse al seguito della querela, Le leggi di procedura penale pel regno delle Due Sieilie, dopo avere prescritto che nei reati ne’ quali Pazione penale non può esercitarsi senza istanza privata, debba il querelante, fra le ventiquattro ore dall’atto della querela, o dimandare la punizione dei colpevoli o rinunziarvi, dando al silenzio gli effetti della formale rinunzia, permette ancora ia desistenza finchá la condanna sia divenuta irrevocabile nei giudizi cor- rezionali a di polizia, 0 finchè non sia chiuso il termine per la esibizione delle nate dei testimoni da ascoltarsi nella pub- blica discussione, se si tratti di giudizi criminali (articoli 43 e 47), Questo sistema è sicuramente preferibile a quello del Codice francese, giusta cuni, di regola generale, anche per quei reati che richiedono la istanza della parte lesa, quando questa siasi fatta, non è piú arrestata l’azione pubblica, co- munque il querelante desista formalmente da agni querela (3).

Ma, onde la facoltá di desistere abbia un limite ragione- vole, la Commissione vi propone di ammetterla finchè non siano cominciati i pubblici dibattimenti,

Signori, il progetto di legge presentato dal Governo, men- tre tende a realizzare delle considerevoli economie nelle spese di giustizia criminale, presenta in ogni sua parte delle utili riforme nella procedura penale, dettate tutte da spirito libe- rale. Persuasa la vostra Commissione che le poche aggiunte da essa suggerite non saranno rigettate dal Ministero, pro- pone a voi di approvarlo, modificato nel modo seguente,

PROGETTO DI LEGGE,

Art, 4. I minori di anni quattordici, se non avranno com- plici maggiori di tale etá, anche pei reati che la legge pu-

(1) Il Senato di Nizza nel 1898 decise nel senso affermativo, e il Senato di Casale nel 1843 in senso negativo. (V. collezione Mantelli, vol. 2, pag. 475; e vol. 10, pag. 295.)

(2) Articolo 105 del Codice di procedura criminale.

(3) Decisione della Corte di cassazione 18 aprile 1889, nel processo Adam-Lagreverend, t. 1, pag. 53; Mangin, t. 1, nu- mero 131, ecc,

nisce con pene criminali, saranno giudicati in via correzio» nale.

La Camera di Consiglio e la sezione &’accusa rinvieranno, in tali casi, l’imputato avanti il tribunale di prima cogni- zione, il quale dovrá, giudicando, uniformarsi alle disposi- zioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

Quando però risulterá dall’istruzione scritta che l’imputato agi senza discernimento, la Camera di Consiglio e la sezione d’accusa potranno, omesso il riavio, dichiarare non farsi luogo a procedimento.

Art. 2 e 3. Identici al progetto del Ministero,

Art. 4, Le sentenze della sezione d’accusa e le ordinanze della Camera di Consiglio che, nei casi contemplati negli are ticoli precedenti, ordineranno il rinvie al tribunale di prima cognizione, ovvero al tribunale o giudice di polizia, esprime- ranno le circostanze da cui il rinvio sará motivato.

Il tribunale di prima cognizione, od il giudice o tribunale di polizia a cui sará stato fatto il rinvio della causa, non po- tranno declinare Ja loro competenza pel titolo del reato con- templato nella seatenza od ordinanza di rinvio, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

Secondo però le circostanze che risulteranno dai dibatti- menti, il tribunale di prima cognizione potrá estendere la du- rata del carcere al marimum della reclusione, a tenore del- l’articolo 60 del Codice penale ; ed il tribunale o giudice di polizia potrá raddoppiare la durata degli arresti e dell’am- menda.

Ove poi per circostanze nuove risultasse che il fatto costi- tuisce un reato di titolo diverso, si osserveranno rispettiva- mente le disposizioni dell’articolo 315 e dell’ultimo alinea dell’articolo 254 del Codice di procedura criminale.

Art. 5. Identico al progetto del Ministero.

Art. 6. Identico al pragetta del Ministero coll’aggiunta dell’alinea seguente

I poveri, non recidivi, potranno essere dispensati secondo le circostanze dall’obBligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralitá,

Art. 7. Identico al progetto del Ministero.

Art. 8, La desistenza contemplata nell’articolo 10% del Co - dice di procedura criminale potrá sempre farsi finchè non sia

| incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterá l’azione i penale, coll’obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse.

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) 27 maggio 1854, con cui presenta al Senato il pro- getta di legge approvato dalla Camera nella tornata del 20 stesso mese.

Sicnori! — La riformazione dei nostri Codici è nel voto di tutti, ed è seria intenzione del Governo di iniziarla in Parla- mento quanto prima sará possibile; ma frattanto gli è av- viso che non siano da differirsi quei singolari provvedimenti che possono rendere piú efficace la repressione dei reali age- volando la decisione delle cause, costituire in meglio senza danno della giustizia la condizione degl’imputati, e cagionare eziandio una sensibile economia nelle spese dei processi ; uti- litá che non sarebbe certamente spregievole nello stato at- tuale delle finanze,

Questi effetti il Governo attende dal progetto di legge giá approvato dalla Camera dei deputati che ho l’onore di pre- sentarvi, il quale reca alcune modificazioni al Cedice di pro-