Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/562

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Il primo e principale fine, che il Ministero si propone col progetto di legge che stiamo discutendo, ed il motivo piú potente che lo spinse a presentarvelo, o signori, è il rispar- mio che dall’atiuazione del medesimo egli si ripromette, di una parte delle considerevoli spese che l’amministrazione della giustizia punitiva richiede nell’attuale sistema di no- stra legislazione,

A giungere questo scopo vari mezzi soccorrevano, tra i quali non v’ha dubbio che il piú ovvio e naturale, il piú ra- gionevole e giusto fosse quello di risalire alla sorgente del male, e di troncarlo fin dalla sua radice.

E siccome il male principalmente deriva dal sistema di pe- nalitá e dal relativo modo di procedimento, adottati dai Co- dici penale e di procedura criminale, che ne governano; cosí il rimedio doveva naturalmente MELIA, * e farsi consistere nella riforma dei Codici stessi.

Cosí adoprando, o signori, non solo si ; seggiungiora lo scopo, a cui di presente intende il Governo, ma quello inol- tre si conseguiva, assai piú essenziale, di mettere la penale nostra legislazione ip armonia colle leggi fondamentali, da cui siamo retti e coile libere istituzioni di cui godiamo.

A questo, che primo di tutti si affacciava naturalmente alla mente dell’ ufficio centrale, teneva dietro un secondo mezzo, o signori, che ne poteva medesimamente condurre a quella meta a cui tendiamo nell’odierna discussione, quello, cioè, di ritoccare e correggere nei due Codici sovracitati le sole disposizioni in essi contenute, dalle quali piú particolarmente procede il male, che si lamenta, ed a cui si vuol rimediare, riducendole a quei giusti termini, entro ai quali dovrebbero essere circoscritte, e dai quali nella pratica e giornaliera loro applicazione l’esperienza ne fa toccar con mano che non mai o ben di rado sogliono uscire. Per questa via, o signori, di una parziaria riforma delle suddette disposizioni si riusciva a quella meta, a cui mira il Governo, senza essere obbligati a recare veruna lesione ed offesa ai principii regolatori della penalitá e del procedimento orale.

Il terzo mezzo di conseguire l’intento, che il Governo si propone col progetto che discutiamo, era quello, o signori, di togliere dal novero delle pene criminali la reclusione e la relegazione, confidandole entrambe nella classe delle sem- plici correzionali. Per questo modo assai facile e spedito si otteneva molto piú di quanto contiene il progetto, poichè si toglievano alla giurisdizione dei magistrati d’Appello per at- tribuirli a quella dei tribunali di prima cognizione tutti indi- stintamente i reati, che sono moltissimi e frequentissimi, che ora la legge punisce colle pene della reclusione e della rele- gazione, e non quei soli a cui accenna lo stesso progetto, i quali, sebbene pel loro titolo passibili di tali pene, nondi- meno per le circostanze attenuanti, che quasi sempre li ac- compagnano, sono giornalmente puniti con altro genere di pene piú miti e semplicemente correzionali.

L’’afficio centrale non ha creduto, o signori, di andare in cerca, e molte meno di occuparsi degli altri mezzi che po- tessero per avventura mettersi innanzi, come conducenti al medesimo fine: ma, lasciandoli da parte, siccome quelli che per la natura loro non valevano neppure il pregio di una discussione qualunque, fermò la sua attenzione sui tre soli da me or ora indicati.

Se non che toltisi, un per uno, ad esame cotesti mezzi, ebbe l’ufficio centrale, a farsi tosto capace a riguardo del primo, che, se non poteva dall’un cauto negarsi che il me- desimo si appalesasse il piú ragionevole, îl piú conveniente, ed il piú compiuto di tutti, non poteva neppur dall’altro dis- simularsi che l’adozione di questo equivaleva ad un rifiuto

non solo della proposta del Governo, ma al rinvio benanche d’ogni presentaneo miglioramento e d’ ogni rimedio pronto ed efficace; non potendo disconoscersi essere tali e tante le difficoltá da superare e gli ostacoli da vincere nel compi- mento di sí grand’opera, che dovrebbero correre ancora di molti anni prima di toccare alla desiderata meta. Intanto però il bisogno è presente, e per conseguenza pronto debb’essere anche il rimedio, Ond’è che, se non si vuole per la lontana speranza d’un bene maggiore, ma futuro, rinunciare al be- nelicio d’un bene minore, ma presente, conviene di neces- sitá dimettere per ora ogni pexsiero del primo degli indicati mezzi, e volgere la mente agli altri due.

Ma, se questa ed altre considerazioni, che la saggezza e perspicacia vostra, o signori, può assai di leggieri immagi- nare e comprendere, senzachè sia mestieri che io venga con piú lungo discorso divisando, chiariscono inammessibile il primo dei sopraddetti mezzi, non dissimili ragioni ne dissua- dono dall’adottare il secondo, il quale in sè accoglie tutti 0 la maggior parte degli inconvenienti del primo senza offrire i medesimi vantaggi.

La difficoltá, tuttochè apparentemente in piú angusti li- miti ristretta, di procedere alia revisione e riforma delle par- ticolari disposizioni dei due Codici, il pericolo che si corre- rebbe, toccandone alcune, e serbando intatte ed illese le altre, di rompere quell’armonia, che tutte insieme le uni- sce, e quell’unitá di concetto, che ha inspirate le une e le altre, la conseguente probabilitá che, una volta investito il Parlamento della parziaria revisione e riforma dei due Co- dici, si troverebbe quasi per necessitá e dall’iniziativa di ciascuno dei di lui membri tratto all’ esame ed alla revi; sione e riforma di tutte e singole le disposizioni dei mede- simi, sono altrettanti ostacoli che attraversano il disegno

. di una parziaria riforma, che in realtá riuscirebbe ad una

piena e totale. Piú semplice, epperò piú facile e spedito si appalesa il

.terzo dei divisati rimedi. Ma, quanto semplice nella sua

forma, e facile e spedito nella sua esecuzione, altrettanto ponderoso nella sua sostanza, e pieno di gravi e funeste conseguenze sarebbe per riuscire, quando ci attentassimo di recarlo ad atto. Per esso verrebbero con un tratto di penna cancellate dalla classe delle pene criminali, a cui di presente appartengone, la reclusione e la relegazione per essere collo- cate nel novero delle pene semplicemente correzionali,

Ma chi non vede a prima giunta, o signori, che da un si- mile cambiamento tutta, quant’è, ne verrebbe sommamente perturbata ed alterata l’intiera economia regolatrice dei reati e delle pene? Che un generale scompiglio e sovverti- mento totale si recherebbe nella qualificazione e punizione dei reati, e nella misura, graduazione e passaggio delle pere, introdotti e stabiliti dal Codice penale? Chi non comprende che i reati ora puniti colla reclusione, e sono la maggior parte di quelli che toccano alle persone ed alla proprietá, piú non sarebbero con equa e proporzionata pena repressi, quando, cessando Ja reclusione di appartenere alle pene cri- minali, venisse annoverata tra quelle semplicemente corre= zionali? Che, quando simili reati si avessero a punire con pene semplicemente correzionali, maggiore dovrebbe essere la loro durata ? Che sarebbe insomma falsato tutto il sistema della penalitá, capovolta tutta l’economia del Codice penale?

Ma, se a questi ed altri non pochi inconvenienti, che non giova qui di riferire, tutti, qual piú, qual meno, vanno sog- getti i tre spedienti, sui quali ho avuto l’onore di interte- nervi, non crediate, o signori, che ne vada esente quello contenuto nel progetto del Ministero,