Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/567

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La Commissione ha preferito mantenere il sistema della vigente tariffa, riducendo generalmente del terzo cosí il di- ritto di vacazione accordato ai periti dall’articolo 24 del re- golamento, come gli onorari stabiliti negli artlcoli 19 e 20 per gli uffiziali di sanitá, poichè fu detto a principio essersi avuto in mente di ridurre bensí le spese, ma di mantenere, per quanto possibile, nella forma e nella sostanza il sistema di esso regolamento, e poichè l’articolo 19 sopra citato stabi- lisce, ad esempio delle tariffe della Francia e del Belgio, una differenza tra le semplici visite o medicazioni ordinarie, e quelle piú difficili e piú lunghe, della quale non sarebbe tenuto conto nel progetto del Ministero.

Gli uffiziali di sanitá ei periti, oltre i predetti onorari, hanno diritto alle indennitá di viaggio e di soggiorno nelle stesse circostanze in cui vi avrebbero diritto i testimoni; ma per le indennitá di viaggio sono ora trattati diversamente dai periti; il perchè propone il Governo di trattarli ugualmente anche su tale punto. La Commissione ha pure aderito a tale proposta, considerando che anche costoro, come appartenenti alla grande famiglia sociale, banno dovere di prestarsi per la censervazione dell’ordine nell’interesse della sicurezza pub- blica e privata, e mentre percepiscono una retribuzione per l’opera prestata nella loro rispettiva qualitá, se si rende ne- cessario nell’interesse della giustizia che si trasferiscano ad una data distanza per cseguire le loro operazioni o farne rap- porto, non vi ha ragione per cui debbano avere maggiore in- dennitá di quella che la legge accorda a tutti indistintamente i testimoni. Arroge che, a termini dello stesso regolamento del 26 aprile 1848 (articolo 30), gli ufficiali di sanitá e tutti glialtri periti, allorquando sono chiamati o avanti il giudice istruttore o ai pubblici dibattimenti per ischiarire le loro dichiarazioni senza dover procedere a nuove visite od opera- zioni, percepiscono, anche per le spese di viaggio, le stesse indennitá che sono accordate ai semplici testimoni,

Finalmente il progetto diminuisce eziandio le indennitá do- vute agli uffiziali di giustizia ed agli uscieri statuendo che questi ultimi avranno diritto alle medesime indennitá che sono accordate ai testimoni, e che per le trasferte dei primi non avrá piú luogo l’aumento del quarto allorchè si trasferi- scono ‘a piú di due miriametri. Su questo secondo punto tino dei vostri uffizi ba osservato che gli articoli 94 e 96 dell’attuale regolamento, col fissare le indennitá di viaggio e di soggiorno

per gli uffiziali di giustizia in quantitá diverse a seconda dei gradi rispettivi, male si accordano col sistema generale del presente progetto, che, in quanto ai testimoni, ai periti ed agli uszieri abolisce ogni diversitá di trattamento, riducendo per essi tutti ogni indenvitá negli stretti limiti del necessa- “rio. Gli uffiziali di giustizia sono retribuiti dallo Stato in ra- gione del grado rispettivo, e quando si trasferiscono fuori di loro residenza, nei casi previsti dal Codice di procedzra cri- minale, adempiono appunto a quei doveri d’ufficio pei quali percepiscono stipendio; e se è giusto che abbiano dallo Stato una indennitá per le maggiori spese che incontrano nel tras ferirsi fuori della ordinaria residenza, questa indennitá, come quella dei periti e dei testimoni, deve essere ristretta al puro necessario, riservato però quel decoro che non ha giammai da essere disgiunto da chi amministra la giustizia, e non deve assolutamente servire di lucro a scapito del pub- blico erario. Or bene, tutti sanno che, quando gli uffiziali del» l’ordine giudiziario fanno trasferte per un incombente di pro- cedura, sono accompagnati dal segretario o da chi ne fa le veci, e questi va soggetto alle stesse spese sia di viaggio che di soggiorno, Ma se pel segretario bastano lire sei al giorno per indennitá di viaggio, coll’aumento del quarto ove la trasferta

oltrepassi due miriametri, e se pel soggiorno gli bastano lire cinque, queste medesime indennitá debbono bastare per gli altri uffiziali dell’ordine giudiziario, qualunque sia il loro grado, che si trasferiscono assieme al segretario. La tariffa del Belgio del 1859 (articoli 78 e 79) ha bensí stabilito una indennitá speciale pei presidenti delle Corti d’assisie, ced e- ziandio pei procuratori generali presso di esse Corti, essendo questi pareggiati ai primi nell’onorifico e nello stipendio;

ma per gli altri giudici d’ogni grado, per tutti gli altri,

uffiziali del pubblico Ministero e pei segretari e commessi giurati fissò una sola indennitá per le spese di viaggio e di soggiorno.

Nel progetto di legge sull’ordinamento giudiziario, presen- tato a questa Camera nella tornata del 27 dicembre 1853, il Ministero ha proposto d’accordare una indennitá in ragione di lire 200 per ogni mese di durata delle sessioni delle assisie ai presidenti, ai consiglieri d’Appello, ai procuratori generali e loro sostituiti, agli avvocati dei poveri e loro sostituiti, che saranno deputati per intervenirvi ; la quale indennitá com- prende tauto le spese di viaggio quanto quelle di soggiorno e corrisponde a poco piú di lire sei al dí. Eppure è ben diverso il grado e lo stipendio del presidente di una Corte d’appello © del procuratore generale del Re da quello di uno dei sosti- tuiti dell’avvocato dei poveri. D’altra parte nemmeno il rego- lamento del 26 aprile 1848 fa distiozioni tra il segretario di un magistrato d’Appello e quello di un giudice di manda- mento, nè tra i presidenti dei magistrati, i consiglieri, gli av- vocati fiscali generali e loro sostituiti, sebbene tra di essi vi sia diversitá e di gradi e di stipendi. Pare quindi piú giusto e piú logico che in tema di semplice indennitá sia fissata una tassa eguale per tutti gli uffiziali di giustizia,

Quindi Ja maggioranza della Commissione vi propone di stabilire che gli ufficiali di giustizia, trasferendosi, a termini del Codice di procedura criminale, oltre cinque chilometri fuori della loro residenza, riceveranno, senza alcuna distin- zione per le spese di viaggio e di cibaria, la indennitá di lire sei per ogni giorno, aumentate di un quasto se si trasferi- scano al di lá di due miriametri, e quella di lire cinque per ogni giornata di soggiorno. Nè teme con ciò di menomare il lustro e l’alta considerazione che giustamente si addice al- P’ordine giodiziario, e di cui la nostra rispettabile magistra- tura si è sempre mostrata degna, pensando invece che nelle strettezze in cui si trova il pubblico Tesoro, e nella dolorosa necessitá d’aggravare sempre piú i contribuenti per giungere al tanto desiderato e necessario pareggiamento dell’attivo col passivo nei bilanci dello Stato, l’ordine giudiziario, cui

è affidata l’amministrazione dell’imparziale ed inesorabile’ P

giustizia, fará plauso allo spirito d’economia e d’uguaglianza da cui è animato il presente progetto.

Non ignera la Commissione che le tariffe vigenti per le tras- ferte dei funzionari dell’ordine amministrativo non sono ba- sate su quei medesimi principii che informano questo pro- getto e gli emendamenti che essa vi fece; ma non doveva nè poteva eccedere i limiti del proprio mandato, ed è per- suasa d’altronde che supplirá il Governo proponendo altre riforme, avendo giá dato prove d’avere veramente a cuore la economia nelle spese dello Stato,

Questo progetto e quello che giá votaste sul Codice di pro- cedura criminale arrecheranno ben presto una considerevole diminuzione nelle spese di giustizia criminale, che sorpassano ormai un milione di lire, di cui metá all’iucirca è assorbita dalle indennitá che si pagano ai testimoni, e piú del quarto è impiegato per gli onorari dei periti e per le trasferte degli ufficiali giudiziari.