Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/571

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Ter

Art. b. Ai soldati in attivitá di servizio, chiamati a fare te- stimonianza, non sará dovuta indennitá «di viaggio o di sog- giorno oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li riguardano ; ai sott’ufficiali invece ed ufficiati di qualunque grado saranno pagate le indennitá prescritte con la presente legge; eglino non potranno con questa cumulare le indennitá stabilite col reale decreta del 25 marzo 1882.

I rimanenti articoli come nel progetto ministeriale, va- riando soltanto la numerazione.

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) 5 dicembre 1854, con cui ripresenta alla Camera il progetto di legge modificato e approvato dal Senato nella tornata del 28 novembre 1854.

Sienori! — Il progetto di legge che approvaste nella tor- nata del $ passato giugno, avente per oggetto alcune modi- ficazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, corre- zionale e di polizia, ottenne pure l’adesione del Senato con due sole variazioni, le quali pienamente consentono con lo spirito della legge, e ne spiegano in meglio il concetto.

Si è primieramente modificato l’articolo 4 per dichiarare il senso di quella frase, la quale accennava ai poveri traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero, traducendola in altra piú esplicita, intesa a significare che vuolsi intendere di quel lavoro giornaliero, che produca un compenso ugual- mente giornaliero, del quale andrebbe privo il testimonio a causa dell’esame ; e cosí mediante la nuova redazione il primo alinea del detto articolo 4 trovasi trasformato nel seguente:

«Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno diritto a indennitá, semprechè l’esame cui dovettero intervenire sia per privargli del necessario sostentamento,»

Ma per antivepire che siffatta disposizione ottenga in pra» tica una troppo estesa applicazione, e che si eccedano i ter- mini di quella necessitá da cui è suggerita, vi si aggiunge un alinea col quale sono specificati per modo di eccezione certi casi in cui l’indennitá non sará concessa, colle quali ec- cezioni si viene ognora piú confermando la regola che si vuole introdurre. E quindi per una maggiore convenienza di reda- zione i due ultimi alinea dell’articolo 4 del progetto primi- tivo sono ridotti a comporre l’articolo secondo.

La seconda modificazione risguarda l’articolo 4 del detto progetto primitivo, che ora è diventato il quinto.

Ai militari in attivitá di servizio erasi indistintamente ri-

‘ servata l’indennitá loro attribuita dagli speciali regolamenti che li risguardano.

Ora si vuole mantenere la stessa disposizione rispetto ai sott’uffiziali ed ai semplici soldati, perchè il trattamento che scorgesi loro attribuito dai regolamenti, si accorda con quel» economia a cui intende il progetto di legge; ma gli uffiziali

. di ogni grado vogliono essére giustamente parificati agli altri cittadini, perocchè l’indennitá a cui avrebbero diritto viag- giando per conto del Governo, ed a ragione del grado e delia qualitá onde sono investiti, si dilungherebbe di troppo dalle basi di mera equitá, sulle quali vnol essere regolata quella da prestarsi ai testimoni,

ll Ministero prega la Camera di voler mettere di nuovo in deliberazione questo progetto, considerandolo come d’ur- genza, onde si ottenga senza piú l’effetto delle designate eco- nomie,

PROGETTO DI LEGGE,

Art. 1. Non sará corrisposta alcuna indennitá ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavero, industria e commercio, avranno diritto a indennitá, semprechè Pesame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio con bottega o in qualsivoglia altro modo non potrá ripetere indennitá, se ha socio, commesso o gar- zone che supplisca al suo difetto; essa non sará neppure ace cordata agli operai che tengono a servizio due o piú lavoranti o garzoni.

Art. 2. Tale indennitá pei minori d’anni quattordici dele uno o dell’altro sesso sará di centesimi quaranta per ogni giorno ; per le donne non minori d’anni quattordici di cente»

’ sini sessanta; per tutti gli altri di una lira, e devrá ridursi

a metá per coloro che saranno trattenuti a causa dell’esame per tempo non maggiore di ore tre.

I certificati che fcssero prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennitá saranno rilasciati gratuitamente in carta libera. i

Art. 3. Ai testimoni di ogni qualitá e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell’articolo pre- cedente sará dovuta tanto per l’andata che pel ritorno una indennitá di viaggio in ragione di centesimi quattro per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle fer- rovie ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi oltremarini do- vranno recarsi in terraferma e viceversa sará pure dovuta uu’ indennitá pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggieri sui bastimenti a vapore incari- cafi del servizio postale. ;

Art. 4. I testimoni contemplati nell’articolo precedente avranno pure diritto all’indennitá di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare pel viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennitá di }ire una e cen- tesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Questa indennitá verrá loro parimente corrisposta se saranno frattenoti in viaggio da forza maggiore In questo vaso dovranno ottenere dal giudice del mandamento o dal sindaco un certificato in carta libera, comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Le indennitá di cui nel presente articolo non saranno mai cumulate,

Art. 3. Ai sott’offiziali e soldati in attivitá di servizio, chia- mati a far testimonianza, non sará dovuta indennitá di viaggio o di soggiorno, oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li risguardano; agli ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennitá prescritte colla presente legge; eglino non potranno con questa cumulare le indennitá stabi- lite col regio decreto del 25 marzo 1852.

Art. 6. 1 testimoni citati sull’istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile avranno diritto alle indennitá sopra stabilite, Je quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza, salvo il diritto di rimborso che possa competere a questi ultimi.

Art. 7. La tassa delle indennitá di viaggio sará duplicata e quella di soggiorno sará aumentata della metá pei minori di anni quattordici e per le donne quando siano accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalia madre o dal marito o dal tutore o da un parente prossimo,