Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/586

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SESSIONE DeL 1 8583-54

nuovi crdini politici, denno informare anche l’ordinainento amministrativo,

La questione giá era stata nettamente formulata : tratta- vasi ormai solo di scegliere fra i due opposti sistemi del concentramento e della libertá amministrativa,

Hi primo, creazione dell’assolutismo, conseguenza logica, necessaria di cotesta forma di Governo, specie di panteismo politico ; l’altra, sorella germana della libertá politica, sua compagna per natura indivisibile, corollario irrecusabile del principio fondamentale del sistema rappresentativo.

Il Governo avrebbe mancato a sè medesimo, ai suoi prece- denti, alle sue convinzioni se avesse esitato.

Le libertá sono tulte solidarie e inscindibili ; ammettono sí o, meglio, richieggono una gradazione successiva nella loro attuazione, ma non possono venir separate e accettate in parte, e in parte respinte.

Quella logica medesima che, interpretando lo Statuto, ne derivava la libertá di coscienza pei cittadini, emancipazione civile dello Stato, ia libertá dei commerci e delle industrie, voleva che le teoriche della libertá si applicassero eziandio all’ordinamento dell’amministrazione.

Rensi erano a prevedere due cose. Anzitutto, in egni ben

, regolata societá non potendosi il principio di libertá scom-

pagnare da quello di antoritá, era da porre mente a contem-

perare nel miglior modo i due conceiti, dissimili tanto, e par cosí intimamente annessi.

È insieme conveniva graduare per modo questa nuova ap- plicazione della libertá, che la transizione non riuscisse troppo rapida e repentina, poichè chi voglia mutare violen- temente ad un tratto opinioni ed abitudini inveterate, fa il piú delle volte opera vana e pregiudicievole a quello stesso scopo al quale mira.

Il Governo si lusinga di avere fenuto nel debito conta i due elementi, e di proporvene quella combinazione, la quale valga ad attuare fin d’ora sensibili vantaggi, senza che se ne abbia a provare alcuna scossa troppo viva o pericolosa e sen- sachè possa dirsi in uno o in altro senso compromesso l’av- venire. Quell’ampliazione di vita, che vi è proposta per le minori societá comprese in seno al civile consorzio, quella maggiore indipendenza di azione che vi proponiamo per il comune e per la provincia, mentre per una parte non ci pa- iono spinte tant’oltre che siano a temersene quei pericoli in nome dei quali alcuni le osteggiano, lasciano d’altra parte lo addentellato a quelle alteriori larghezze, che in un avvenire piú o meno remoto, percorso felicemente questo primo stadio d’innovazione e di progresso, potranno sembrare utili o necessarie.

In breve: ricognizione delia personalitá morale, che per fatto della natura insieme e della legge concorre nella pro» vincia, mediante una costituzione e un’amministrazione sua propria, e cosí soppressione delle divisioni amministrative ; riforma ed allargamento delle basi del diritto elettorale ; at- tuazione del diritto competente alle varie parti o ricogni- zioni territoriali del comune o della provincia di avere rap- presentanti propri neí Consiglio comunale e provinciale ; e per mantenere, al tempo stesso, in tutta l’unitá nazionale e la efficacia governativa, ia creazione di alcuni grandi centri governativi per l’azione politica e per.quella parte di tutela amministrativa che sia riconosciuta tuttavia indispensabile, con annesso un Consiglio permanente, che sia ad un tempo tribunale amministrativo e collegio consultivo : ecco le basi e i principii capitali ai quali s’informerebbe il propostovi riordinamento dell’amministrazione comunale e provinciale,

Ed in applicazione di queste massime «costituire ’ammi-

nistrazione del comune e della provineia in modo che si abbia in essa una rappresentanza fedele dell’una e dell’altra; assi curare a quest’amministrazione la piú ampia libertá di a- zione, senza che tuttavia questa libertá possa compromettere gl’interessi dell’avvenire, o togliere al Governo dello Stato alcune delle sue condizioni di unitá o di forza ; o, in altri ter- mini, riservare a quest’ultimo tutto ciò che è (direttamente) d’interesse generale, e lasciare che il comune e la provincia provvedano, sotto l’alta sua tutela, il primo a tutto ciò che è d’interesse locale, e la seconda a tutti gli oggetti d’inte- resse provinciale ; promuovere ed agevolare tra municipio e municipi, tra provincie e provincie, le associazioni richieste all’eseguimento delle imprese dirette a crescere i loro com- merci e la comune prosperitá; porre in ogni provincia, presso il rappresentante del Governo una Commissione elet- tiva, l’intervento e il parere della quale siagli sempre neces- sario agli atti di amministrazione che esso è chiamato a com- piere per le provincie 0 per i comuni; dar guarentigia a tuiti i diritti mercè un largo e ben inteso sistema di pubbli - citá ; combinare inoltre siffattamente ordinamento ammini- strativo, che sia seopre aperta una via ai richiami» (1): ecco per sommi capi i principali provvedimenti diretti ad attaare quei principii.

Come sia riuscita la legge ad applicare ciascuno d’essi nella sua sfera emerge dall’esame piú particolareggiato delle varie parti e delle singole disposizioni del progetto.

La prima indagine, nella elaborazione di sn nuovo progetto di legge, doveva concernere il metodo colquale volessero venir ordinate e distribuite le varie sue parti, e ben sembrava che preferibile a quella della legge del 1848 fosse nna distribu- zione la quale procedesse dal centro alla circonferenza, dal- l’alto al basso, e non viceversa; ossia che, premesso anzi- tutto un cenno sulla circoscrizione generale dello Stato, si cominciasse a trattare prima delle maggiori unitá, poi delle secondarie, poi delle ultime. E cosí venisse a dichiararsi pre- liminarmente come futto lo Stato si divida in altrettanti Go- verni civili, e questi in provincie e le provincie in comuni, con aggiungere mano mano tutto ciò che spetti all’ordina» mento ed alle attribuzioni rispettive. i

Ma il riflesso che «tanto piú facile deve riuscire lo studio e Papplicazione pratica di una nuova legge, quanto essa piú si avvicina nella sua forma alla legge in vigore, giá da tutti co- nosciuta,» consigliò di attenersi di preferenza all’ordine di questa. Bensí, per maggior chiarezza, distribuite le materie per titoli e per capi, vennero raccolte insieme in altrettante sezioni, suddivise in paragrafi tutte le disposizioni che in ragione dell’oggetto piú specialmente si colleghino fra di loro,

E cosí il progetto consta di cinque titoli, dei quali il primo diviso in nove capi, suddivisi in sezioni, regola l’amministra- zione comunale; il secondo, diviso in sette capi, l’ammini- strazione provinciale; ii terzo le disposizioni comuni a questa e a quella; il quarto stabilisce fa circoscrizione territoriale politica dello Stato ed enumera le attribuzioni delle potestá governative relativamente ai comuni ed alle provincie; il quinto ed ultimo contiene le disposizioni transitorie e finali.

TITOLO PRIMO., DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Caro I. — Disposizioni generali.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo capo sono la riproduzione in ordine diverso degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 delia legge vigente.

(1) Relazione del Consiglio di Stato,