Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/592

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ufficio, la nomina ne venne attribuita all’uno od all’altro Consiglio,

Si è poi fatta un’aggianta per provvedere al caso di con- testazione giudiziaria fra due o piú frazioni dello stesso co- mune, all’uopo di guarentire nel modo che parve migliore i rispettivi loro diritti, senza pregiudizio dell’unitá morale co- stituente il comune,

E quanto alle facoltá che convenisse lasciare rispettiva- mente alle amministrazioni comunali, il progetto intese a conciliare la desiderata emancipazione degli interessi locali colla integritá della unitá nazionale e della azione governa- tiva. Epperò mentre, secondo giá appare dalle disposizioni di questo capo, consentí che i comuni liberamente deliberas= sero su tutte le materie dell’amministrazione; mantenne per quelle che potrebbero pregiudicare gli interessi delle generazioni future un’alta tutela governativa la quale, men- tre per nulla nuoce o detrae alla legittima libertá dei comuni stessi, vale ad un tempo a preservarli da quelle risoluzioni inconsiderate o precipitose che talvolta, sotto specie di un bene presente o immaginario, potrebbero causar loro un pre- giudicio irreparabile,

Era questa fuor d’ogni dubbio la parte piú malagevole della proposta riforma, sia per la divergenza delle opinioni in pro- posito, sia per le difficoltá di attuare pralicamente il prin- cipio una volta proclamato.

Il nostro paese è troppo nuovo tuttavia agli ordini rappre- sentativi ed alla vita di libertá, e in ispecie a ciò che gl’ In-

glesi chiamano cosí bene il governo di sè per sè, perchè non -

debba incontrare qualche ripugnanza ogni concetto che tenda a cessare d’un tratto la tutela siú qui esercitata dal Governo sopra le minori amministrazioni dello Stato, Molti sono che, per quanto sinceri amatori di libertá e desiderosi di vederne moltiplicate le applicazioni ed estese, secondo ragion vuole, ad ogni ramo del sociale ordinamento, rifuggono al pensiero di proclamar liberi i comuni perchè temono veder pronta- mente abusata, dove dalla inesperienza, dove dalla malizia, massime in questi tempi di commozioni politiche, le nuove facoltá che si concederebbero a molti, prima che abbiano po- tuto imparare a valersene.

Egli è in ispecie per i piccoli comuni rurali, tanto nume- rosi nel nostro Stato, e nei quali spesso incontransi tante dif- ficoltá per trovare gli uomini necessari a costituirne conve- nientemente l’amministrazione, che i dubbi si fanno piú forti, Tant’è che parve anche qui opportuno lo studiar la questione se convenisse per avventura, in ogni ipotesi, provveder loro con disposizioni speciali. Ma le considerazioni che giá avevano sconsigliata ogni classificazione di comuni per categoria di- mostrarono non eseguibile questo progetto.

E d’altra parte, se invocansi contro la emancipazione dei comuni i futuri pericoli dell’abuso della libertá, i fatti quo- tidiani constatano gli inconvenienti e gli sconci gravissimi dell’attuale sistema di accentramento amministrativo. Per modo che nel bivio fra un male presente e pericoli futuri, il Governo non ha potuto esitare; bensí, mentre proclamavasi il principio della emancipazione amministrativa, procuravasi di accompagnarla con tali temperamenti che, lasciando alla riforma ideata quanto può aver di bene, ne rimuovessero le conseguenze pregiudizievoli.

Il vizio principale del sistema vigente non è tanto in ciò che il Governo eserciti una tutela od un ceto sugli atti ammi- nistrativi dei comuni e delle provincie, ma è piuttosto nel modo. Duole e nuoce realmente lo incaglio gravissimo che nasce dalla necessitá di ricorrere a ogni tratto al potere cen- trale e di passare per gradi infiniti prima di giungere alla

soluzione di un dubbio od alla conchiusione di una pratica. L’intendente, l’intendente generale, il ministro, il Consiglio di Stato, il Re sono altrettanti gradi che talvolta anche pra- tiche semplicissime o irrilevanti devono percorrere con quanto dispendio di tempo, e cosí con quanto nocumento del rego- lare indirizzo degli affari, non è chi nol vegga.

Mantengasi invece la tutela governativa, ma semplifican- dola, sia cioè col circoscriverla a quei soli atti, la reale im- portanza dei quali la giustifichi, sia soprattutto coll’affidaria alle autoritá governative locali; e mentre si sará provveduto ad un urgente bisogno, quello di lasciare libera l’azione del comune o della provineia nelle materie di sua competenza, si sará ad un tempo impedito lo abuso di questa libertá.

Nè dicasi che essa a tal modo riesce illusoria. Anzitutto, secondo il criterio giá sopra indicato, molti atti che ora abbi- sognano della sanzione governativa, ne andranno immuni da ora innanzi.

Inoltre, altro è dipendere dall’autoritá centrale per l’ap- provazione, altro è conferire alle autoritá locali un diritto di veto da esercitare solo quando loro paia cosí richiedere lo interesse generale dello Stato, o quello degli autori stessi della deliberazione che si vuol sospesa.

Tengasi per ultimo a calcolo essere a questa riforma coor- dinata l’altra del Consiglio di Stato, il quale, modificando ra- dicalmente Pattuale sua costituzione, verrá ad essere la piú efficace salvaguardia delle libertá comunali e provinciali, perchè ad esso saranno in ultima analisi deferite le contesta- zioni che possono sorgere circa lo esercizio delle attribuzioni dalla legge lasciate alle amministrazioni minori,

Caro HI. Sezione I. — Della composizione dei Consigli delegati.

Allargandosi di molto le attribuzioni dei Consigli delegati, riuscí necessario di ricostituirli piú numerosi,

Sezione II. — Delle attribuzioni dei Consigli delegati.

L’innovazione radicale, circa la importanza e le ragioni della quale ci riferiamo alle osservazioni ‘sopra esposte, ri- sulta specialmente da ciò che d’ora innanzi i Consigli dele- gati, compiendo tutti gli atti di pura amministrazione, meno quelli espressamente riservati al Consiglio, agirebbero per diritto proprio, a vece che, giusta la legge attuale, non agi- scono se non quali rappresentanti o muandatari del Consiglio comunale,

Inoltre, i Consigli delegati avrebbero facoltá, in caso d’ur- genza, di prendere anche le deliberazioni riservate dalia legge al maggior Consiglio, eseguendole senz’ altro o riferendone, secondo il grado dell’urgenza stessa, all’intendente che potrá sosperderne la esecuzione; ma in quest’ ullimo caso parve necessario diradunare immediatamente il Consiglio comunale, perchè sarebbe eccessiva la ingerenza dell’intendente, qua- lora da solo potesse impedire una deliberazione che i rap- presentanti diretti del comune avessero giudicata necessaria,

Caro IV. — Dei sindaci e vice-sindaci. Sezione I. — Dei sindaci.

Nulla si è innovato in questa parte alla legge vigente, per- chè una matura disamina della materia non infirmò nel pro- ponente la convinzione che il sistema attuale sia pur sempre da preferire come quello che meglio risponde alla natura della istituzione ed alle esigenze del pubblico servizio.

Furono, egli è vero, a piú riprese suggerite altre norme,