Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/599

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Ù empo necessarie, sia nel generale interesse dello Stato, sia in quel medesimo delle provincie e dei comuni,

Quindi è che il progetto riserva al governatore l’approva- zione definitiva di certi atti di massima importanza, gli atti, secondo la proposta formola, interessanti il patrimonio o l’avvenire del comune e della provincia ; quindi è anrora che egli riceve in appello le istanze ed i richiami degl’interessati che si credono lesi dai provvedimenti di funzionari inferiori; quindi è finalmente che per il carattere d’imparzialitá, che in lui piú specialmente deve rifulgere, come estraneo che egli è alle questioni d’interesse locale, a lui eziandio è demandata la formazione dei consorzi provinciali.

Capo III. — Aftribucioni dei Consigli di Governo.

Le facoltá attribuite al governatore sono abbastanza im- portanti perchè non debba’ parere superfluo il fare che lo as- sistano nel loro esercizio i lumi di un consesso speciale ; ep- però come l’intendente avrá, per conferire su quanto rifletta gl’interessi della provincia, la Commissione provinciale, cosí a fianco il governatore saravvi un Consiglio di Governo che eserciterá ad un dipresso le funzioni degli attuali Consigli di intendenza, come quello prende ad un dipresso il Juogo del- l’infendente generale.

Ad un dipresso come i Consigli d’intendenza, si è detto, perchè, oltre le attribuzioni consultive, i Consigli di Governo saranno pure giudici del contenzioso amministrativo,

Esaminata cioè maturamente la questione della unifica- zione della giurisdizione, mercè la soppressione del conten- zioso, da alcuni desiderata, il Governo siè dovuto convincere che questo ramo dell’ordine giudiziario abbisogna bensí di ra- dicali riforme, ma che non si potrebbe confonderlo nel diritto comune, senza compromettere gravi ed importanti interessi.

E giá si è posto mano anche a questa riforma, che ha due parti principali : una, riordinare i tribunali amministrativi, nel che si connette col radicale mutamento della costituzione del Consiglio di Stato e della Camera dei conti, richiaman- dosi questa alle sole attribuzioni che per la sua natura spe- ciale le competono, e facendosi di quello il tribunale supremo amministrativo. i

L’altra parte della riforma consiste nel definire meglio le materie di contenzioso amministrativo, restringendole fra piú giusti confini, e restituendo alla giurisdizione ordinaria molte materie che indebitamente furono dichiarate di competenza amministrativa.

I relativi progetti di legge, che vi sono insieme a questo presentati, provveggonoa ciò; e, se ottengono l’approvazione del Parlamento, sará fra breve dotato il nostro paese di un compiuto Codice amministrativo in armonia coi principii po- litici sopra i quali sorge, come su base incrollabile, l’edificio sociale della nostra patria ; nè sará certamente coltesto il mi- nor titolo della nazionale rappresentanza, giá per tanti ri- spetti benemerita, alla riconoscenza del paese che le affida la tutela dei suoi piú cari e piú vitali interessi.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,

Caro I. — Disposizioni generali.

Art. 1, I comuni siamminisfrano per mezzo di un Consiglio comunale, di un Consiglio delegato, di un sindaco e di vice-

sindaci eletti e nominati nelle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 2. Gli interessi attivi e passivi delle frazioni che com- pongono un comune formano una sola massa, ad eccezione di quelli che risguardano speciali stabilimenti fondati ad esclu- sivo benefizio delle frazioni stesse, e salvo che fosse altrimenti disposto da legge speciale.

Art. 3. Sono sottoposte all’amministrazione comunale tutte le instituzioni fatte a pro della generalitá degli abitanti del comune o delle sue frazioni, per cui non sia stata stabilita dai fondatori un’amministrazione particolare, od alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di caritá e di bee neficenza.

Nondimeno gli stessi stabilimenti di caritá e di beneficenza ed altri aventi un’amministrazione particolare sono soggetti alla sorveglianza del comune, il quale può sempre esaminarne l’andamento e vederne i conti.

Art. 4. Soggiacciono eziandio all’esame annuale del comune i bilanci ed i conti delle fabbricerie e delle altre amministra- zioni ogni volta che il pubblico deve sopperire all’insufficienza delle loro rendite.

Caro II. — Dei Consigli comunali.

Sezionn I. — Della composizione dei Consigli comunali.

$ 1. — Del numero dei consiglieri.

Art. 3. Il Consiglio comunale è composto, compreso il sin- daco, i vice-sindaci ed i membri del Consiglio delegato, di 50 consiglieri nei comuni eccedenti 80 mila anime ;, di 25 in quelli eccedenti 20 mila; di 20 in quelli eccedenti 10 mila; di 15 in quelli eccedenti 3 mila, e di 12 in tutti gli altri,

Art. 6. Una tabella di classificazione dei comuni indicante sopra queste basi il numero dei consiglieri di ciascun comune è unita alla presente legge.

Essa verrá riveduta alla scadenza d’ogni decennio in con- fronto coll’ultimo censimento officiale. —

Art. 7. I consiglieri vengono eletti a norma delle disposi- zioni che seguono.

$ 2. — Degli elettori comunali,

Art. 8. Sono «lettori tutti i maggiori degli anni 253 aventi l’esercizio dei diritti civili che abbiano pagata da un anno al- meno nel comune, per contribuzioni dirette, una somma sta- Dilita nelle seguenti basi, cioè :

Nei comuni al disopra

Di 80 mila anime . . .... 4... L. 30 Di 30 mila» soevi assaggia ® 20 Di 10mila o»... 15 Di Smila»° . 6... +» 10 Intotti gli altri... ., +0.» 5

Art. 9. Si ritengono come paganti fai un anno la contribu- zione prediale i possessori a titolo di successione o per anli- cipazione di ereditá.

Art. 40, Al padre si terrá conto della contribuzione pagata pei beni della sua prole di cui abbia l’amministrazione.

AI marito di quella che paga la moglie, eccetto che siasi tra loro pronunziata la separazione di corpo e di beni.

Art. 441. Le contribuzioni pagate da una vedova, o dalla moglie separata come sopra dal proprio marito, varranno per censo elettorale a favore di quello dei suoi figli o generi di primo o secondo grado, che sará da lei delegato.

Il padre può delegare ad uno dei suoi figli ‘l’esercizio dei suoi diritti elettorali, purchè nel delegato concorrano gli altri requisiti voluti.