Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/600

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La delegazione non potrá farsi che per atto autentico.

Entrambe Ie suddette delegazioni saranno revocabili.

Art, 12. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi 0 da una societá commerciale conferiscono il diritto elettorale a ciascun socio.

L’esistenza della societá di commercio sí avrá per sufficien- temente comprovata mercè d’un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 13. Le contribuzioni pagate da societá in accomandita od anonime varranno per censo elettorale a favore dei gestori o direttori delle medesime.

Art. 14. Non possono essere elettori gli analfabeti quando vi resti tuttavia un numero di elettori doppio dei consiglieri da eleggere ; ie donne: gl’interdetti; coloro che furono con- dannati a pene criminali, salva riabilitazione, a pene corre- zionali od a quelle contemplate dai $$ 3 e 4 dell’articolo 38 del Codice penale mentre le scontano ; coloro che sono in i- stato di fallimento dichiarato o che hanno fatto cessione di beni finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro cre- ditori; e finalmente coloro che furono condannati per furto, truffa od attentato ai costumi.

$ 3. — Degli eleggibili.

Art. 15. Sono eleggibili tutti gli elettori, eccettuati i mini- stri del culto aventi giurisdizione o cura d’anime anche in qualitá di vice- parroco, i funzionari cui spetta la sorveglianza dell’amministrazione comunale, gli impiegati dei loro uffizi, i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di Governo, della divisione, le persone che ricevono una retribuzione fissa dal comune e coloro che hanno il maneggio del denaro co- munale,

$ 4. — Delle operazioni elettorali,

Art. 16. I nomi degli elettori saranno descritti in apposita lista formata dal Consiglio delegato.

La lista resterá permanentemente depositata nella sala delle adunanze, e sará riveduta ogni anno dallo stesso Con- siglio nella prima quindicina di marzo per le occorrenti can- cellazioni ed addizioni.

A queste operazioni si procederá colla scorta dei ruoli delle contribuzioni dirette e dei litoli presentati Der giustificare le altre qualitá volute dalla legge.

Art. 17. La lista deve indicare a riscontro del nome di ciascun iscritto:

4° Il luogo ed il giorno della sua nascita;

2° I numeri d’iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette dell’iscritto o delle persone da lui rappresentate in virtú de- gli articoli 10 e 11 della presente legge indicando, in que- st’ultimo caso, il titolo da cui deriva il suo diritto.

Art. 18. Nella prima domenica successiva al 18 di marzo il sindaco con apposito manifesto significherá al pubblico che la lista trovasi depositata nella sala del Consiglio per lo spazio di giorni otto onde chiungre possa prenderne visione e pre- sentare all’amministraziore comunale quei richiami che cre- derá di suo interesse.

Quindi la lista sará riveduta dal Consiglio comunale nel principio della sua Sessione di primavera con esame dei ri- chiami presentati; verrá stabilita da esso Consiglio e sará pubblicata nello stesso modo.

Nel manifesto del sindaco sará inserito un semplice elenco dei nomi aggiunti alla lista o tolti alla medesima, esprimendo che ogni richiamo sará recato dinanzi l’intendente a mente dell’articolo 21 della presente legge.

Art. 19, Dopo spirato il termine prefisso ai richiami, la

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lista ed un esemplare dei ruoli delle contribuzioni, non che tutte le carte, titoli e documenti mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovato i loro diritti all’elettorato, o che avranno dato luogo a canceliazioni, dovranno nello spazio di 24 ere trasmettersi all’intendente della provincia.

Un esemplare della lista sará serbato nella segreteria del comune.

Si fará constare della trasmissione mediante ricevuta spe- dita dall’intendente.

Questa ricevuta sará inviata all’amministrazione comu- nale nelle 24 ore dall’arrivo della lista all’ufficio d’inten- denza.

Art. 20. Ognuno potrá esaminare le liste cosí nella segre- teria del comune come nell’ ufficio d’intendenza, e potrá pure esaminare l’esemplare dei ruoli e le altre carte sum- mentovate.

Art. 24. Gli individui stati erroneamente inscritti, indebi- famente ommessi, esclusi od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, le cui reclamazioni non-saranno stale accolte dall’amministrazione comunale, potranno ricorrere all’inten- dente entro il termine perentorio di 10 giorni dalia dala del- l’ultima pubblicazione accennata nell’articolo 18.

Art. 22. Spirato il termine sopra prefisso, l’intendente pro- cederá alla disamina generale delle liste, e quindi, sentita la Commissione provinciale, pronunzierá sui richiami e man- derá aggiungersi alle liste queile persone che riconoscerá a- vere le qualitá dalla legge richieste, comprese quelle che fos- sero state suleccdentembnie ommesse od indebitamente can- cellate.

Manderá cancellarsi, se ancora non lo furono dal Consiglio comunale:

1° Gli individui che si resero defunti;

2° Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalie autoritá competenti;

3° Quelli che avranno incorsa la perdita delle volute qua- litá;

1° Quelli che riconoscerá esservi stati indebitamente in- scritti, non ostante che la iore inscrizione non sia stata im- pugnata.

Art. 23. Immediatamente dopo l’adempimento delle di- sposizioni precedenti l’intendanie procederá alla decreta- zione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate 0 prescritte d’uffizio,

Art. 24. Sino alla revisione dell’anno successivo non po- tranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fos- sero ordinate in virtú di sentenze profferite nelle forme sta- bilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del de- cesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili, in virtú di sentenza passata in giudicato,

Art. 25. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunciata dall’intendente, od a lagnarsi di dene- gata giustizia, potrá ricorrere alla Corle d’appello con pro- durre i titoli che danno appoggio al ricorso medesimo.

Questo ricorso dovrá, a pena di nullitá, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei lueghi, cosí all’in- tendente come agli interessati.

Dove la decisione dell’intendente avesse rigettata una do- manda d’iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, il ricorso alla Corte d’appello non potrá intentarsi che dal- l’individuo del quale era stata chiesta l’iscrizione neila lista,

Art. 26. La causa sará decisa sommariamente ed in via di urgenza, senza che sia d’uopo del ministero di causidico, e sulla relazione che ne verrá fatta in udienza pubblica da uno