Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/601

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dei consiglieri del magistrato, sentita la parte od il suo di- fensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 27, L’intendente, sulla notificazione che gli verrá fatta della profferita sentenza, fará operare nella lista la prescritta rettificazione. :

Art, 28. Se vi è ricorso in Cassazione, il magistrato prov- vederá sommariamente in via di urgenza come innanzi alia Corte d’appello.

Art. 29. Il ricorso alla Corte d’appello contro una decisione per cui un elettore sia siato cancellato sulla lista ha effetto sospensivo,

Art. 30.I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portaia sul ruolo l’estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all’articolo 25 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per l’estratto di ruolo concernente ciascun contri- buente. °

Art. 341. Le elezioni avranno luogo entro la prima quindi. cina di luglio nel giorno che sará fissato con decreto dell’in- tendente da pubblicarsi in tutti i comuni.

  • Questa pubbucazione davrá precedere le elezioni almeno

di otto giorni.

Art. 32. Un manifesto del sindaco indicherá il luogo e ora della riunione degli elettori.

Art. 33. Gli elettori di un comune concorrono tutti egual- mente all’elezione di ogni consigliere, salvo il disposto dal $ 6 della presente sezione.

Art. 35. Il diritto elettorale è personale; nessun elet- tore può farsi rappresentare, nè mandare il suo veto per iscritto.

Art. 35. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea in quei comuni deve il loro numero non oltrepassa i 400; quando questo numero sia maggiore di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e con- corre direttamente alla nomina di iulti i consiglieri che il co- mune ha da scegliere, ad eccezione di quanto è stabilito dal $ 6 della presente sezione.

Art. 36. Ogni sezione sará formata dalle frazioni del co- mune piú vicine tra loro; sará assegnato un luogo distinto per l’adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sará lecito, dove il numero delle sezioni lo esiga, di convocare gli elet- tori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale fa cienti parte d’un medesimo fabbricato.

Art. 37. Avranno la presidenza provvisoria delle adunanze elettorali e delle loro sezioni fino alla nomina elettiva dei pre- gidenti, il sindaco, i vice-sindaci cd i consiglieri piú anziani.

1 due elettori piú avanzati d’etá ed i due piú giovani fa- ranno ie parti di scrutatori provvisori.

L’ufficio composto del presidente e dei quattro scrutatori provvisori nominerá il segretario, pure provvisorio, che non avrá se non voce consultiva.

Art. 38. La lista degli elettori dovrá restare affissa nella sala dell’adunanza durante il corso delle operazioni.

Pendente io stesso tempo stará pure affissa nella sala una tabella indicante il numero dei consiglieri da eleggersi ed i nomi di quelli da surrogarsi coll’annotazione che gli scadenti sono rieleggibili.

Art. 39. L’adunanza o la sezione elegge a semplice mag- gioranza di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior nu- mero di voti. L’ufficio cosí definitivamente composto nomina

il segretario pur definitivo, non avente anch’esso se non voce consultiva.

Art, 40. Se il presidente di un collegio ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe mag- gior numero di voti ; il secondo scrutatore diventa primo, e cosí successivamente, e l’ultimo scrutatore è colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio embe maggiori suffragi. La stessa regola si osserva in caso di rinunzia o di assenza di aicuno fra gli scrutatori.

Art. HA. Non possono essere scelti a membri dell’ufficio definitivo i consiglieri sortenti rieleggibili.

Art. 42, Non si può procedere all’elezione dell’ufficio defi- nitivo se non si trova presente un numero di elettori eguale almeno a quello dei membri dell’ufficio provvisorio.

Se però entro un’ora dall’apertura della seduta non si è riunito an tal numero di elettori, lo stesso ufficio provvisorio rimane definitivo,

Art. 43. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che della elezione dei consiglieri ; è loro inter- deita ogni discussione o deliberazione.

Art. 44,1 presidenti delle adnnanze, o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l’ordine e la tranquillitá nel luogo dove si fa la elezione e nelle sue adiacenze. Potranno a quest’ uopo ri- chiedere la forza pubblica.

Il presente articolo ed i seguenti di questo paragrafo, non che gli articoli 43, 60, 61, 62 e 63, saranno affissi alla porta delta sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 45. Il presidente solo è incaricato della polizia della adunanza. Tre membri almeno dell’ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 46. Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell’ufficio definitivo, sia per la elezione dei consiglieri, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare ac- cesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presen- teranno provvisti di una sentenza di magistrato d’Appello con cui si dichiari ch’essi hanno diritto di far parte di quelle adu- nanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall’articolo 29.

Art. 47. Per procedere alla votazione ciaschedun elettore è chiamato dal presidente nell’ordine di sua inscrizione nella lista, e gli rimette un bollettino contenente un numero di nomi eguale a quello dei consiglieri che ladunanza ha da eleggere.

Questo bollettino viene dallo stesso presidente deposto nell’urna a tal uso destinata.

Art. 48. A misura che si vanno riponendo nell’arna i bol- lettini, uno degli scrutatori, od il segretario ne fará constare serivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun volante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrá i nomi, e le qualificazioni di tuttii membri dell’a- dunanza o della sezione.

Art. 49. Un’ora dopo terminato il primo appello, si pro- cede ad una seconda chiamata degli eleitori, che non rispo- sero alla prima, onde diano il loro veto. Eseguita questa operazione, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta.

Art. 50, Aperta quindi l’urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli serutatori piglia successivamente ciaseun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dá lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascua scrutinio è immediatamente reso pubblico.