Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/602

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Art. BA. Si avranno per non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette, od il nome di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi : il bollettino resterá va- lido nelle altre parti,

Art. 52. Tosto dopo lo scrutinio dei suffragi, i bollettini sono arsi in presenza degli elettori, salvo quelli su cui na- scesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidi- mati almeno da tre de’ componenti l’ufficio.

Art. 55. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in piú sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L’ufficio della sezione ne dichiara il risultato, mediante ver- bale sottoscritto dai suoi membri. Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all’ufficio della prima se» zione, il quale, in presenza di tutti i presidenti delie sezioni, procede al computo generale dei voti dell’intero corpo elet- torale.

Art. 5. L’ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria sulla validitá delle scritture e sopra ogni altra difficoltá che si sollevi in riguardo alle operazioni della se- zione, salve le riclamazioni.

Si fa menzione nel verbale da stendersi di tutte le difficoltá insorte e delle ragionate decisioni profferite provvisoria- mente dall’ufficio. Le note o earte relative sono munite del visto dei membri dell’ufficio ed annesse al verbale.

Art. 55. Apparterrá all’intendente, sentita la Commissione provinciale, di statuire svlle riclamazioni di cui all’articolo precedente, salvo ricorso al governatore, il quale prontin- zierá definitivamente, sentito il Consiglio di Governo.

L’ intendente non prenderá cognizione delle vertenze, fuorchè sull’istanza dei reclamanti, i quali dovranno contem- poraneamente depositare la somma di lire 10, che sará loro restituita, ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sará devoluta a benefizio della congregazione locale di caritá,

1 richiami saranno presentati all’intendente in un col cer- tificato del deposito fatto presso l’esatiore mandamentale en- tro il termine perentorio di giorni otto da quello della deci- sione dell’ufficio.

Art. 56. S’intenderanno elsiti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti, ed, a paritá di voti, il maggiore di etá fra gli eletti otterrá la preferenza.

Art. 57. Nei comuni di oltre 500 abitanti non possono es- sere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti, i discen- denti, i consanguinei di secondo grado civile, e gli affini di primo. Se la elezione porta nel Consiglio alcuno di siffatti congiunti, il consigliere nuovo viene eseluso da chi è in uffizio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior nu- mero ; il piú giovane dal piú provetto. In tali casi si procede prontamente, ad invito del presidente, a surrogare gli esclusi,

Art. 58. Dopo lo scrutinio Padunanza verrá sciolta imme- diatamente, eccettochè siansi proposte riclamazioni intorno allo serutinio medesimo, sulle quali dovrá essere statuito dali’ ufficio prima che sciolgasi ” adunanza in cui ebbero luogo.

Art. 59. I membri dell’ufficio principale stenderanno il verbale della elezione prima di sciogliere l’adunanza, e lo indirizzeranno all’intendeute fra giorni tre dalla sua data, Se ne conserverá un esemplare nella segreferia del comune, il quale sará certificato conforme all’ originale dai membri dell’ufficio.

$ 5. — Disposizioni di sanzione penale relative alle elezioni.

Art. 60. Chiunque sia convinto di avere altempo delle ele- ioni causato disordini o provocato assembramenti tumul-

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tuosi, accetfando, poriando, inalberando od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sará punito secondo la gravitá dei casi con un’ammenda non minore di lire 10 0 col carcere estensibile ad un mese,

Saranno puniti colla stessa pena coloro che, non essendo nè elettori nè membri dell’ufficio, sintrodurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell’adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discus- sioni, dar prove di approvazione o disapprovazione, od ecci- iassero altrimenti tumulto.

Il presidente fará iscrivere menzione della cosa nel ver- bale dell’adunanza, del’qaale rimetterá copia autentica alla autoritá giudiziaria.

Il verbale fará piena prova dei fatti materiali in esso rife- riti,

Art. 61. Niuno ciettore può introdursi armato nell’ adu- panza elettorale, sotto le pene comminate dall’articolo pre- cedente.

Art. 62, Chi con finto nome avrá dato il suo suffragio in un’adunanza eletterale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli 0 documenti per essere iscritto sulla lista eiettorale, perderá per dieci anni l’esercizio del suo diritto di elettore, senza pregiudizio delle pene che po- tessero, per lo stesso fatto, essergli inflitte a termini del Co- dice penale,

Art. 63. Chiunque, richiesto di scrivere il bollettino per un elettore, avrá scritto nomi diversi da quelli che il medesimo gli avrá dettati, sará punito col carcere.

$ 6. — Disposizioni speciali per alcuni comuni,

Art. 64. Nei comuni eccedenti 10 mila anime le elezioni avranno luogo in distinti collegi.

Per tale oggetto ognuno di questi comuni sará diviso in tanti collegi quanti corrispondano al quinto del numero dei consiglieri, da cui debba essere il Consiglio composto a te- nore dell’articolo 3.

I collegi saranno ordinati in ragione del numero degli elettori, e dovranno essere formati in ogni quinquennio con decreto dell’intendente, sentito il Consiglio comunale, ed avuto il parere della Commissione provinciale,

Ciascun collegio nominerá un consigliere, il quale notrá essere scelto fra tutti gli eleggibili dello sfesse comune.

Art. 65. Parimente nei comuni divisi in frazioni, quando anche il numero degli abitanti sia inferiore alle £0 mila anime, l’intendente potrá, sentito pure il Consiglio comunale, ed avuto il parere della Commissione provinciale, ripartire il numero dei consiglieri fra le frazioni stesse in proporzione della popolazione, determinando le circoscrizioni di ciascuna frazione, ed ordinandole anche in modo da formare uno 0 piú distinti collegi.

Ciascuno di questi collegi nominerá un consigliere, il quale potrá anche essere eletto fra tutti gli eleggibili del comune.

Art. 66. Il decreto dell’intendente, che ordinerá la forma- zione dei detti collegi, dovrá essere pubblicato almeno quin- dici giorni prima delle elezioni.

Art. 67. Alla prima votazione niuno s’intende eletto, se non riunisce in suo favore piú de! terzo delle voci del totale numero degli elettori componenti il collegio, e piú della metá dei suffragi dati dai vofanti presenti all’adunanza.

Art. 68. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, Vafficio in persoria del presidente proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, e si procede od una seconda votazione nel modo avanti espresso.