Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/61

Da Wikisource.

(a, ra

SESSIONE DEL 1853-

Natura

degli atti

Segue Testamenti

Inventari

Societá

Divisioni

Denominazione

Articoli della tariffa

degli atti, contratti e scritture

Testamento fatto con forme partico- lari o ricevuto da un console di S. M. all’estero, giusta gli articoli 778, 779, 789, 794 e 799 del Codice civile, allor- quando l’insinuazione ne sia richiesta.

Note testamentarie presentate con atto a parte, qualunque sia il numero di esse.

Inventario o descrizione di beni ed effetti di qualunque sorta,

67 | Societá costituita per oggetti di commer- cio o d’industria, per l’esercizio di me- stieri, arti 0 professioni o per l’esercizio di un determinato affittamento, ap- palto od impresa, il cui contratto non sia per anco ridotto in atto pubblico 0 scrittura privata, qualunque siano le obbligazioni o convenzioni stipulate, purchè esse si riferiscano unicamente all’ente sociale.

Societá universale, in cui sono compresi beni immobili dei quali si trasferisce la proprietá all’ente sociale.

Dichiarazione pura e semplice dei soci per la continuazione della societá dopo spirato il primo termine.

Risoluzione o recesso dalle societá con- template negli articoli 67 e 68.

Divisione della proprietá o dell’usufrutto di beni stabili o mobili. tra coeredí o

Diritti doruti

fisso

10

»

»

i Base

{proporzio= nale

per ogni

100 lire

della riscossione dei diritti

Se le note sono presentate col testa- mento sí pubblico che segreto, non sará dovuto diritto particolare.

» d

Per ciascuna vacazione di tre ore, da calcolarsi sul totale delle ore con- sunte per l’intiero atto, quantun- quel’ultima vacazione non sia com- piuta.

»»

> >| Nelle costituzioni di societá anonime per la nomina di direttore od am- ministratore anche nella persona di uno dei soci con assegnamento di determinata somma, sará inol- tre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le procure con retri- buzione dall’articolo 76.

lí mandato anche con retribu- zione conferito dalla societá in nome collettivo ad uno o piú soci, purchè fatto nell’atto stesso di co- stituzione sociale, non dá luogo ad aleun diritto.

Se gli atti di societá contengono l’affittamento fatto da un asso- ciato 0 da un terzo, mediante cor- respettivo a carico della societá, di beni quantunque necessari allo stabilimento cd all’andamento del- l’impresa sociale, si esigerá inol- tre il diritto proporzionale stabi. lito per le locazioni.

Quando l’atto di societá riflette particolarmente l’esercizio d’affit- tamenti, appalti od imprese i cui relativi contratti furono giá sti- pulati in favore d’uno o piú soci, tale atto sará considerato come cessione per quella parte che dai soci i quali hanno stipulato in-loro favore viene trasferita agli altri, e sará quindi soggetto al relativo diritto proporzionale.

225 | Sul valore degli immobili. conferiti alla massa da ciascun associato.

»»| Qualora alcuno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che } può spettargli, sí esigeranno inol- tre i diritti proporzionali stabiliti perlerifattenegli atti di divisione.

Nel caso di maggiore assegnamento ad un condividente si fará luogo

» >»