Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/611

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Art. 198. Sono approvate dall’intendente, previo voto della Commissione provinciale, le deliberazioni indicate nei nu- meri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 44 dell’articolo 88, non che quelle per ragione di somma eccettuate nell’articolo prece- dente, e le locazioni non eccedenti gli anni trenta, quando oltrepassano il novennio, o si vogliono esporre agl’incanti per un annuo fitto maggiore di lire 500.

Art. 199. L’intendente, sentita la Commissione provinciale, elimina dal bilancio gli stanziamenti contrari alle leggi, e v’iu- troduce d’afficio le aliocazioni necessarie per le spese obbli- gatorie.

Può inoltre eliminare le spese che riconosce non potere essere compiute coi mezzi disponibili entro il prossimo triennio, quando non ne trova giustificata la necessitá,

In questi casi l’intendente, prima di provvedere, deve co- municare le sue obbiezioni al Consiglio comunale, acciò questo possa somministrare maggiori schiarimenti o pren- dere ulteriori risolnzioni,

Art. 200. I progetti di costruzione di nuovi edifizi, o di ri- slauro essenziale, 0 demolizione degli antichi, saranno og- getto di deliberazione a parte, da sottoporsi all’approvazione dell’intendente, il quale provvederá, sentita la Commissione provinciale.

Quando l’urgenza richieda lo stanziamento in bilancio di

fondi per un’opera non ancora approvata, lo stanziamento verrá ammesso, salvo esame ed approvazione del progetto prima della sua esecuzione.

Art. 201. Ad eccezione delle avvertenze espresse negli ar- ticoli precedenti, l’intendente si iimiterá ad esaminare se il bilancio sia regolare quanto alla forma, ed in tal caso vi ap- porrá il suo visto.

Art. 202. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione del bilancio all’intendente, senza che sia stato restituito al comune col di Jui visto, o con una sua risoluzione riguardo al merito, il bi- Jancio medesimo sará senz’altro esecutorio.

In ogni caso, a partire dal primo gennaio, saranno esecu- torie le spese ordinarie stanziate nei limiti dell’ultimo bi. lancio e le spese preventivamente autorizzate a carico del bilancio sottoposto ad esame.

Art. 203. Quando si presenterá entro l’anno la necessitá di oltrepassare la somma assegnata in bilancio per determi- nati oggetti, o di eseguire una spesa non bilanciata, la rela- tiva deliberazione dovrá essere approvata dall’intendente, sentita la Commissione provinciale.

Art. 204, Per sopperire alle spese obbligatorie, a termini degli articoli 139 e 199, l’intendente, sentita sempre la Com- missione provinciale, potrá ridurre le spese facoltative, e, ciò non bastando, potrá rendere obbligatoria una proporzionata sovrimposta, entro il limite stabilito dalla. prima parte del- Particolo 147.

Art. 205. Saranno soggette all’approvazione dell’intendente le deliberazioni portanti nomina, sospensione o rimozione del segretario e catastaro comunale, eccettuata però la scelta di segretario assunto di cui all’articolo 121.

La sospensione o rimozione non potranno essere appro- vafe se non previo il parere della Commissione provinciale.

La sospensione sará provvisoriamente esecutoria, e non potrá eccedere la durata di tre mesi.

L’intendente potrá pure, col voto conforme della Commis- sione provinciale, e per gravi molivi d’interesse pubblico, decretare d’ufficio la sospensione 0 rimozione deí segretario e del catastaro.

Art. 206. Sará trasmessa all’intendente copia dei processi verbali delle sedute dei Consigli comunali,

Art. 207. Quando il sindaco non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni debitamente approvate, ovvero esso, od i Consigli non compiano operazioni falte ob- bligatorie dalla legge, l’intendente dopo averli specialmente eccitati potrá supplire d’officio al dovere loro.

Art. 208. L’intendente potrá assicurarsi, per mezzo di de- legati speciali, della regolaritá del servizio dei segretari, dei catastari, dei coniabili e degli altri impiegati del comune.

In caso di negligenza 0 di ommissione per parte dei me- desimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrá inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedi» zione degli affari in ritardo.

Art. 209. In caso di dissoluzione o mancanza inopinata del Consiglio comunale, l’amministrazione del comune verrá provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nomi- nato dal Re a carico dell’erario comunale.

Questo delegato eserciterá le attribuzioni affidate dalla legge al sindaco, ed inoltre quelle spettanti al Consiglio de- legato.

Esso presiederá pure le nuove elezioni, le quali non sa- ranno differite oltre tre mesi.

Art, 210. Quando l’urgenza dei provvedimenti fatti dal de- legato regio in senso dell’articolo 98 delia presente legge non sia tale da escludere ogni indugio, essi saranno soggetti all’approvazione dell’intendente, e questi non potrá appro- varli se non sentita Ja Commissione provinciale.

L’ariicolo 97 non sará applicabile agli atti del delegato regio.

Caro X. — Disposizioni di sanzione penale.

Art. 244, Alle infrazioni dei regolamenti formati dai co- muni per l’esazione delle loro imposte speciali, per regolare il godimento dei beni comunali ed il riparto delle acque, per la polizia urbana e rurale, ed a quelle dei manifesti ed ordini déi sindaci, sono applicabili le pene stabilite dal libro terzo, capitolo quarto del Codice penale.

Art. 2412. Per l’accertamento delle semplici contravven- zioni ai regolamenti locali basterá, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle 2% ore dinanzi al sindaco di uno degli agenti giurati del comune o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati negli articoli 44 e 45 del Codice di procedura criminale. i

Art. 213. Sí prima, che dopo la detta deposizione il sin- ‘ daco chiamerá i contravventori avanti di sè colla parte lesa, onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione ac- consentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento. s

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore sará ammesso a fare oblazione per l’interesse pubblico.

L’oblazione sará accettata dal sindaco per processo verbale che avrá lo stesso effetto di escludere ogui procedimento.

Art, 214%, Non riescendo l’amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all’articolo precedente sa- ranno immediatamente trasmessi dal sindaco per l’opportuno procedimento al giudice, che ne spedirá ricevuta.

Capo XI. — Dei consorzi obbligatorii 0 facoltativi fra piú comuni.

Art. 215. Le spese messe dalle leggi a carico dei manda- menti, delle tappe d’insinuazione o di altri distretti territo- riali composti di piú comuni, sono ripartite fra i comuni stessi nel modo seguente, ogniqualvolta la legge non abbia disposto altramente.

Il capoluogo del distretto sopporta a suo carico speciale