Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/616

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SESSIONE DEL 1853-54

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Se l’operato del governatore sará disapprovato dalla Com- missione, statuirá il Re, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 288. Il governatore presenta annualmente il suo conto di amministrazione alla Commissione consortile.

Nel caso di dissenso della medesima sará pure statuito con decreto reale, come all’articolo precedente.

Art. 289. Trattandosi di provincie che appartengano a di- visioni diverse, il presidente della Commissione sará desti. nato dal Re, e le attribuzioni conferite dall’articolo 287 al governatore saranno esercitate dal ministro dei lavori pub- blici.

Il conto di amministrazione del ministro sará approvato dal Re, sentita la Commissione, e previo parere del Consiglio di Stato, e verrá pubblicato per mezzo della stampa.

Art. 290. I consorzi per spese che sieno di loro natura fa- coltative sono formati per unanime consenso dei Consigli pro- vinciali interessati, e non si possono sciogliere se non col voto della maggioranza dei medesimi.

La formazione o lo scioglimento sono approvati dal Re, sentito il Consiglio di Stato,

Seno nel resto applicabili a tali consorzi le disposizioni degli articoli precedenti,

Art. 291, I cousorzi provinciali per le costruzioni, di cui all’articolo 282 sono sussidiati dallo Stato.

Una somma viene a tal fine stanziata annualmente nei bi- lanci.

TITOLO IMI.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 292. Gli amministratori e consiglieri rimangono in uffizio sino alla installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso per la durata delle Jero funzioni. Queste sono gratuite.

Art. 293, Se un consigliere manca a due sessioni ordinarie consecutive, il Consiglio ne dá atto nell’ultima adunanza della seconda sessione,

Trattandosi di un consigliere comunale, l’intendente dopo averlo invitato a dichiarare i motivi dell’assenza, ed avuto quindi il parere della Commissione provinciale, non ricono- scendo giustificata l’assenza medesima, dichiarerá farsi luogo alla di lui surrogazione.

Quando si tratti di un consigliere provinciale provvederá nello stesso moda il governatore, avuto il parere del Consi- glio di Governo.

Art. 294, Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti ri- mane in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predeces- sore.

Art. 295. Fra i consiglieri contemporaneamente eletti si avrá per anziano il maggiore d’etá.

Art. 296. Non può mai essere dato ai consiglieri aleun man- dato imperativo ; se è dato non è obbligatorio.

Art. 297. La convocazione dei consiglieri dev’essere fatta a domicilio per avviso scritto da chi ha diritto di convocare il Consiglio.

Art. 298. L’avviso per Ie sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse,

Per le altre deve farsi in modo che i consiglieri dimo- ranti nelle diverse regioni del territorio soggetto al Consi- glio lo possano ricevere in tempo utile. Esso deve inoltre specificare in questo caso l’oggetto dell’adunanza.

Art. 299. Le adunanze dei Consigli e Commissioni comu- nali, provinciali e consortili contemplate nella presente legge

s’intenderanno valide quando vi intervenga almeno la metá dei membri.

Art. 300, Il ministro dell’interno può intervenire perso» nalmente a tutti i consessi suddetti senza votare.

Art. 501. Chi presiede alcuno di detti consessi è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e la regolaritá delle discussioni ed operazioni; ritiene a tal effetto la facoltá di sospendere e di sciogliere l°a- dunanza, facendone processo verbale che trasmette all’in- tendente se si tratta di Consiglio comunale o delegato, o della Commissione di consorzio comunale, ed al governatore se degli altri.

Art. 302. L’iniziativa delle proposte da sottoporsi ai detti consessi appartiene indistintamente all’avtoritá superiore, al presidente ed ai consiglieri,

Saranno prima discusse le proposte dell’autoritá superiore, poi quelle dei presidenti, ed infine dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 503. Nessuna proposta può nelle tornate ordinarie dei Consigli comunali e provinciali essere sottoposta è deli- berazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata,

Art. 30%. 1 Consigli nelle adunanze straordinarie non pos- sono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o que- stione estranea all’oggetto speciale della convocazione.

Art. 305. I Consigli possono incaricare Commissioni, od anche un sol membro di riferire sopra gli oggetti che esi» gono indagini od esame speciale.

Art. 306, I Consigli che ommettono di deliberare sopra proposte dell’autoritá superiore e dei presidenti, a cui siano specialmente eecitati, si riputeranno assenzienti, Se ne fará constare nel processo verbale. *

Art. 507. Le deliberazioni dei Consigli importanti modifi- cazioni o revoca di deliberazioni precedenti dovranno dichia- rare in termini espliciti la modificazione o revoca, e spie garne i motivi.

Trattandosi di deliberazioni soggette ad approvazione, la precedente rimarrá in vigore se la posteriore non sará ap- provata,

Art. 308. I consiglieri non potranno essere presenti alle deliberazioni riguardanti liti, ocontabilitá loro proprie verso i corpi a cui appartengono, o cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro ispezione e vigilanza, come pure quando si tratta d’interesse dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile inclusivamente, o di conferire im « pieghi ai medesimi.

Art. 309. I consiglieri ed i segretari si asterranno dal pren.

‘ dere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni

di diritti, somministranze, od appalti d’opere nell’interesse del comune o della provincia, alla cui amministrazione ap- partengono.

Art. 310. La votazione avrá luogo a squittinio segreto perle nomine agl’impieghi e per tutte le altre questioni personali.

N Consiglio potrá anche determinare in altri casi che si. proceda a votazione segreta, quando ne sia fatta instanza dalla quinta parte dei membri presenti.

Art. 341. Terminate le votazioni, il presidente coll’assi= stenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l’esito, Si intende adottata la proposta se ottenne la maggicranza asso- luta.

Art. 542. Ogni qualvolta non procedasi per squittinio se- greto, occorrendo paritá di voti, quello del presidente sará preponderante.