Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/617

Da Wikisource.

Art, 313. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbona indicare i nomi dei consiglieri pre- senti, i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voli res! pro 0 contra ogni proposta.

Art. 314 Ogni consigliere ha diritto d’esigere che nel ver- bale si faccia constare del suo voto e dei motivi del mede- simo, ed eziandio di chiederne le opportune rettifcazioni,

Art. 315. 1 processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 316 Ogni contribuente avrá diritto di farsi comuni- care dagli uffisi provinciali, comunali e consortili il bilancio, il conto, i ruoli e qualsiasi deliberazione del Consiglio e della Commissione provinciale, del Consiglio comunale o delegato, e della Comaiissione consortile, la quale sia estranea al per- sonale, e di cui non siasi vietata la pubblicazione, al fine di prenderne visione senza poterla esportare dall’archivio.

Art. 317. Le deliberazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e consortili per intentare o sostenere azioni in giudizio, sono sottoposte all’assensa del Consiglio di Governo della divisione, salvo il disposto dagli articoli 30, 31 e-32 delle regie patenti del 54 dicembre 1842.

In caso di rifiuto dell’assenso le ammicistrazioni suddette possono ricorrere al Re, ri quale statuisce, sentito il Consi- glio di Stato.

Art. 318. I Consigii possono conferire a delegati speciali la facoltá di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi, nei convegoi che si tenessero per amichevoli componimenti.

Questi nen saranno efficaci senza l’intervento di chi rap- presenta a termini della presente legge il corpo in giudizio,

Art. 319. Sará sempre necessario il consenso del Consiglio per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pon- gono eventualmente il ristabilimento 0 la riparazione a ca- rico del corpo che esso rappresenta, quando tali opere inte- ressino la sicurezza 0 la soliditá delle costruzioni stesse.

Il consenzo è dato con una deliberazione soggetta alle stesse approvazioni che si riefiedono per ie opere eseguite a spese direlie del corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre i} dare diritto d’ottenere immediatamente dal gitdice ordinario la imbizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderá gli autori responsabili in proprio,

Art. 320. In caso di necessitá, potrá con decreto reale es- sere permesso alle provincie ed ai comuni jo stabilimento di pedaggi per la forniazione di nuove strade e ponti,

I pedaggi suddetti e le varie imposte attribuite ai comuni sono sempre rivocabili,

Art. 321. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti, è delerminata dei regolamenti generali dammini- strazione. i

Art, 522. L’intendente potrá ordinare nel corso dell’anno in favore dei creditori muniti di titoli esecutorii l’immediato pagamento dei crediti cei fondi disponibili non affetti ad al- tra destinazione, mediante la spedizione di mandati provvi- sorii.

È riservato al Re, previo il parere del Consiglio di Stato, d’oridinare pel pagamento dei creditori medesimi l’impiego dei capitali riscossi e la vendita dei beni mobili ed immobili, non affetti ad usi pubblici,

Art. 323. Ove un’amministrazione provinciale o comunale creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni del- l’autoritá amministrativa, potrá ricorrere al Re per le oppor-

. fune provvidenze da emanarsi, previo parere del Consiglio di Stato. í Art. 324. In caso di necessitá possono i diversi Consigli

essere sciolti per decreto reale, ma neil’aito stesso sí prov» vederá per una nuova elezione eutro un termine non mag- giore di tre mesi,

Art. 325. Ove, malgrado la convocazione dei Consigli, non potesse aver Inogo alcuna deliberazione, sará provveduto con decreto reale, sentito i Consiglio di Stato, affinchè il pub- blico servizio non rimanga interrotto, si eseguisca il bilancio e si facciano gli atti dipendenti da deliberazioni legalmente esecutorie.

L’autoritá incaricala delle attribuzioni esecutive dará in- tanto le disposizioni d’assoluta urgenza, di cui poscia infor» merá il ministro dell’interno.

Art. 326 Se nella Sessione in cui deve aver luogo la vota- zione del bitancio, questo non sará stato votato, l’autoritá cui spetterebbe d’esaminario, lo formerá d’ufficio inscrivendovi fe spese obbligatorie e quelle che in viriú di precedenti de- liberazioni sieno elassificate fra le ordinarie, o debbano con- siderarsi come siraordinarie progressive,

I bilanci cosí formati d’ufficio saranno decrelati, se comu- nali, previo parere della Commissione provinciale ; se pro- vinciali, previo quelle del Consiglio di Stato.

Art. 327. L’approvazione, alla quale sono soggetti i diversi atti dei Consigli, non attribuisce a chi la deve compartire, salvo espressa disposizione di legge, la facoltá di dare d’uffi- cio un provvedimento diverso da quello proposto,

TITOLO IV.

DELLE DIVISIONI E DELLE AUTORITÀ DIVISIONALI.

Capo I. + Disposizioni generali.

Arl. 528. Le altuali divisioni amministrative sono abolite, e con esse gli uffizi d’intendenza generale, i Consigli d’inten- denza ed i. procuratori del Re,

Art. 329. I territorio dello Stato formerá d’or innanzi pel servizio governativo otto divisioni, cioè Torino , Genova, Ciamberí. Nizza, Novara, Cuneo, Alesssadria e Cagliari,

La comporizione di queste divisioni è fissata dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 350. Le divisioni governative di cui all’arlicolo pre- cedente non sono enti morali, ma semplici circoscrizioni ter= ritoriali.

Art. 53f. A capo d’ogni divisione governativa siede un governaiore ed un Consiglio di Governo.

Art. 332. Ogni Consiglio di Governo si compone del go- vernatore che lo presiede e di quattro consiglieri,

Art. 553. Il governatore ed i consiglieri di Governo sono nominati dal Re, I loro stipendi e le indennitá di rappresen- tanza dei governatori seno determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 554. La carica di consigliere di Governo potrá essere.

cumulata colla pensione d’intendente in riposo, con che la somma risultante dall’unione dello stipendio di consigliere cun tal pensione, non ecceda mai Pammontare dello stipen- div d’attivitá di cui godeva in ultimo il giubilato.

Art. 335 H governatore ha rango di consiuliere di Stato.

Art. 3360. Presso ogni Governo sono stabiliti impiegati di segreteria, in conformitá della pianta, che verrá approvata con decreto reale da pubblicarsi ed inserirsi negli attí del Governo.

Art. 337. In caso d’assenza 0 d’impedimento del governa- tore, ne fará provvisoriamente le veci il piú anziano fra i consiglieri di Governo, sinchè venga aliramente provveduto per decreto reale.