Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/618

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SESSIONE DEL 1853-54

Caro II. — Delle attribuzioni del governatore.

Art. 558. Il governatore rappresenta il Governo del Re nella divisione, soprintende in essa all’ordine pubblico, e di- rige il servizio di pubblica sicurezza.

Gl’intendenti dipendono da Ini per questo e per ngni altro oggetto di servizio generale dello Stato.

Art. 339. Rispetto all’amminisirazione provinciale e co- munale il governatore esercita le attribuzioni determinate dalla legge. :

Art. 540. Chiunque si creda leso da un provvedimento degl’intendenti può ricorrere in via amministrativa al gover- natore, ogni qual volta la legge non abbia dichiarata defini» tiva la decisione dell’intendente.

Art. 544. Il governatore veglia all’osservanza delle leggi, e promuove l’interesse generale della divisione.

Può a tali fini richiedere dagl’intendenti e dalle ammini- strazioni comunali, provinciali e consortili, tutte le comuni - cazioni e notizie che stima opportune.

Art. 342. È specialmente affidata ai governatori la dire- zione dei lavori di statistica.

Art. 343. Sará pure speciale doverè dei governatori il promuovere la formazione dei consorzi provinciali, quando ne vedano l’utilitá, e non ne sia presa l’iniziativa da un’am- ministrazione provinciale.

Caro ID. — Delle attribuzioni dei Consigli di Governo.

Art. 544. 1 Consigli di Governo banno attribuzioni consul- tive, contenziose e miste.

Art. 545. Quali corpi consultivi, i Consigli di Governo sono chiamati a dare parere: °

4° In tutti i casi in cui la legge lo prescrive, e quelli in cui disposizioni non abrogate richiedono f’avviso del Consi. glio d’intendenza ;

2° In tutti gli affari per cui il Governo centrale od il ga» vernatore stimano di sentirli,

Art. 346. I Consigli di Governo sono giudici nelle materie attribuite dalle leggi al contenzioso amministrativo ; s’osser- verá presso d’essi la procedura determinata dall’editto del 29 dicembre 1847 pei Cousigli d’intendenza.

Art. 347. Le attribuzioni miste dei Consigli di Governo sono quelle sinora esercitate dai Consigli d’intendenza, in virtú dell’articolo 40 dell’editto suddetto.

Spetterá inoltre ai medesimi d’ordinare i sequestri e le i- nibizioni di pagamento sulle casse dello Stato,

Art. 348. Prima di pronunciare sulle questioni piú gravi deferite alla sua decisione, il Consigho di Governo potrá ri- chiedere il parere dell’avvocato generale presso la Corte di appello del distreito.

TITOLO V ED ULTIMO.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 349. La presente legge sará esecutoria in tutte le sue parti dal 4° ..... 185... (4 wesi dopo la sua pubblicazione.)

Art. 550. Ciò nondimeno, dopo la pubblicazione di essa legge, si procederá immediatamente alia formazione delle liste elettorali, e successivamente alle elezioni dei consiglieri co- munalie provinciali, osservando le norme stabilite dalla legge medesima per l’elettorato e per l’eleggibilitá

Per questa volta la formazione e la revisione delle liste, non che la proclamazione delle elezioni sono affidate alle au- toritá attualmente esistenti, ed avranno luogo colla procedura tracciata dalla legge del 7 ottobre 1848.

Tosto che sieno ferminaie e prociamate le dette elezioni saranno convsrati i nuovi Consigli comunali e provinciali, al sole fine di eleggere rispettivamente i Consigli delegati e le Commissioni provinciali.

Saranno pure nominati tutti i nuovi sindaci e vice-sindaci,

Art. 551 Al 1°..... 185... entrerznno in funzione i go- vernatori ed í Cunsigli di Governo, non che le amministra- zioni comunali e provinciali costituite a termini dell’articolo precedente,

Sino a tale epoca rimarranno in ufficio le autoritá attuali, e si osserveranno le leggi ora vigenti, salve le sole eccezioni dal precedente arlicolo volute.

Art, 352. Pel rinnovamento ulteriore dei sindaci sono mans tenute le serie ora stabilite.

Quelli compresi nella prima serie scadranno con tutto Vanno 188...

Quelli della seconda con tatto il 185.

Quelli infine della terza con tutto il 188...

Art. 3553. Nei primi due anni Pestrazione dei consiglieri, di cui all’articolo 72, non si estenderá alla persona del sin- daco.

Art. 354. Staranno fermi i contratti în corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni. provinciali e comunali.

Art. 355. 1 Consigli divisionali saranno tuttavia convocati per la revisione del conto d’amministrazione dell’intendente generale pell’esercizio 1854 e per quelle altre deliberazioni che il Governo sará per promuovere a definizione dell’ammi- nisirazione divisionale per l’esercizio corrente.

La revisione del conto d’amministrazione che sará reso dall’intendenie generale pell’esercizio 1854 sará fatta da una Commissione composta di due membri per ciascuna delle provincie componenti la divisione da nominarsi dai rispettivi Consigli provisciali nella sessione dei corrente anno.

Art. 356. L’intendente generale della divisione ammini- strativa formerá il progetto di separazione delle pertinenze attive e passive di ciascuna provincia ora fuse in una sola massa,

Ogni provincia riavrá gli inleressi attivi e passivi di natura patrimoniale che teneva prima delia creazione dei circon- dari ossia divisioni amministrative nelio stato in cui si tres vano.

1 fondi di economia, non che i debiti contratii senza scopo speciale, saranno ripartiti fra le provincie io proporzione del loro concorso nelle spese generali della divisione.

lí progetto dell’intendente generale sará approvato con de- creto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sentita la Commissione di cui all’articolo 355.

Art. 557. Leattribuzioni dell’intendente generale, le quali non trovansi colla presente legge abolite e non sono deman- date ad altra autoritá, s’intenderanno devolate all’intendente di provincia.

Art. 358. Nelle materie rette da leggi speciali, che hanno relazione coll’amministrazione comunale e provinciale, si 03- serveranno le leggi siesse in quanto non sono contrarie al te- nore della presente.

Saranno considerate come disposizioni di natura speciale non abrogate quelle formaati i titoli 6, 7 e 8 del regolamento dei pubblici in data del 6 giugno 1773, è perciò continue- ranno ad osservarsi in tatte quelle parti cui non siasi altra- mente provvisto con posteriori leggi.

Art. 359. La legge del 7 ottobre 1848 è abrogata, ed è derogato ad ogni altra disposizione contracia alla presente legge.