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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Riordinamento del Consiglio di Stato,

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal ministro guardasigilli reggente il dicastero dell’interno (Rattazzi).

Signori! — Il Consiglio di Stato fu la prima istituziene della quale la genercsa sapienza di Carlo Alberto volle dotato il suo paese non appena fa chiamato a governario; e ss un concorso di sfavorevoli circostanze non lo avesse fin da quei primordi impedito di colorare pienamente il suo disegno, a- vrebbe fin da quell’epoca il Consiglio di Stato snpplito in certo mado alle istituzioni rappresentative; posciachè nella mente del principe che lo ideava esso doveva preparare la nazione a quella maggiore libertá, a quella maggiore inter» venzione nel governo di sè medesima, alia quale giá il prine cipe magnanimo divisava di chiamarla.

Pur tuttavia, anche in quella piú ristretta cerchia di attri- buti e di azione entro la quale, suo malgrado, il suo fonda- tore doveva circoscriverlo, il Consiglio di Slato veniva posto in grado di servire utilmente gli interessi del pacse, e non si potrebbe, senza ingiustizia e senza ingratitudine, contestare che esso abbia saputo comprendere la sua missione e ado- prarsi efficacemente a bene adempieria.

Grandi e importanti servizi, massime in questi ultimi anni, rese il Consiglio di Stato al Governo e alla nazione, concer- rendo coi suoi Iumi e colla sua esperienza sia alla formazione dei progetti di leggi e dei regolamenti, sia al disimpegno de- gli affari amministrativi di maggior rilievo nei quali sempre ebbe il Governo molto giovamento dai preavvisi del Consiglio di Stato.

Ma, immegliate di tanto le condizioni politiche del Pie- monte e dotatolo di an compiuto ordinamento rappresenta. tivo, la condizione del Consiglio di Stato veniva ad essere so- stanzialmeote modificata. Era di grande momento il suo con- corso nella elaborazione delle leggi e delle provvidenze rela- tive, quando esse emanavano libere e spontanee dai potere esecutivo, ed erano pure di alfa importanza i suoi preavvisi în materie amministrative, quando i ministri non crano che semplici agenti del sovrano. Ma; attribuito alla rappresen- tanza nazionale lo esercizio, in concorso del principe, del potere legislativo, e proclamata in massima la responsabilitá ministeriale, doveva di molto scadere la importanza del Con- siglio di Stato, Ed anzi ron mancò chi apertamente opinasse che oramai la suna missione si dovesse ritenere come compiuta, Ma chi meglio rifletta, di leggieri si convince che quanto è incontestabile la necessitá e la urgenza di un compiuto e ra- dicale riordinamento di questa importante istituzione, onde metterla in armonia coi generali caratteri della nostra legis-

lazione politica ed’ amministrativa, altrettanto sarebbe fare |

opera improvvida ed inconsiderata lo abolirla, privando il Governo, e per esso lo State, dell’opera illuminata e coscien- iosa di un Consesso il quale deve riunire in sè le migliori capacitá del paese, ed offrire per conseguenza i migliori titoli d’autoritá.

Si è creduto di potere arguire la inutilitá del concorso ul- teriore del Consiglio di Stato dal nuovo metodo di legisla» zione, in quanto cioè îe leggi, non emanando piú in modo diretto ed esclusivo dal potere esecutivo, ma sí dalla inizia- tiva concorde di questo e della rappresentanza nazionale, e questa studiando i progetti di legge ed analizzandoli ‘a piú riprese prima negli uffici, poi nella Commissione, poi nelle

pubbliche adunanze, potrebbero parere superflue altre elu- cubrazioni del Consiglio di Stato sulla stessa maferia.

E quanto al Governo, che deve preparare i progetti di legge e presentarli al Parlamento, si esservò che potrebbe, sempre quando senta bisogno di circondarsi di lumi speciali, nomi- narsi apposite Commissioni che, studiando a fondo la materia, gli somminisirino tutti quei maggiori dafi che possa desi- derare.

Ma chi abbia alcuna conoscenza di queste materie fosto vede come il sistema celle Commissioni sia insufficiente e vie zioso, perchè accresce gli inconvenienti che alcuna volta ac- compagnano l’aituale modo di prepesta e formazione della legge, senza offrire in compenso alcun altro vantaggio. Pre- senta cioè il sistema parlamentare questo pericolo, che spesso le Ieggi, promuovendosi sotto la influenza di circostanze ac- cidentali e posseggiere, per soddisfare alla tendenza che in un dato momento assume la pubblica opinione, o ad un bi- segno che, sebbene iemporario, esercita per altro una pres- sione abbastanza efficace per determinare un movimento le- gislafivo, non sempre rientri questo nella orbita normale, non sempre cioè le nuove proposte quadrino perfettamente coí rimanente dello edificio sul quale pur si vogliono inca- sionate,

Certamente chi si prevale del diritto di iniziativa deve soddisfare a tutte le condizioni razionali del medesimo, deve cioè chi propone una legge nuova curare non solo che elia sia intrinsecamento buona, ma che si adatti convenientemente al complesso dell’ordinamento nel quale deve entrare e di- venirne parte piú o meno principale. Ma le buone intenzioni non ponno tenere lungo delle cognizioni pratiche e positive, in materia di legislazione alirettanio necessarie, quanto Io stadio maturo e profondo dei principii scientifici relativi al- l’oggetto speciale della proposta di iegge.

La quale cognizione sará piú difficile che concorra quando la proposta parte dalla iniziativa particolare di singoli membri dell’una o dell’altra Camera, ma spesso eziandio il ministro piú attivo, piú intelligente, piú oculafto, se non abbia il sus- sidio del consiglio di uomini versatissimi presenterá leggi imperfette, perché olîre alla difficoltá inerente per sua natura a qualunque alc legislativo, male si potrebbe pretendere la cognizione minula di tutte e singole disposizioni che possono essere cmapate, in una data materia, nella successione delle epoche. E male eziandio potrebbesi volere che il ministro, confinuamente distratto dalla necessitá di provvedere senza indugio agli affari correnti della amministrazione, frovasse tempo ed agio di pesare cosí minutamente le disposizioni di ogni nuore progetto e di farne il confrente scrupoloso con tutte quelle altre che vi si possono in qualche modo riferire da essere a un dipresso sicuro che non vi si inconirino antinomie o lacune, contraddizioni o conflitti di precetti e di norme.

Nè gli gioverebbe ricorrere a Commissioni temporanee, i- stituife per ogni singolo progetto.

Vee anzitutto ciascuno quanto converrebbe moltiplicarie, il che giá sarebbe per sè stesso un inconveniente non lieve.

È inoltre oramai troppo noto quale prontezza ed efficacia di aiuto, generalmente parlando, si possa sperare da siffatte Commissioni composte di persone aventi le loro eccupazioni proprie, distratte per conseguenza da altre care, da altri nf- fici, che possono solo consecrare all’opera sussidiaria che loro si chiede i ritagli di tempo risparmiati sulle altre loro 0e-

cupazioni. Se si volesse compensarti, lo Stato esporrebbesi a

spese ragguardevoli e tanto piú gravose in quanto che non vi sarebbe modo di assegnare per esse un limite all’arbitrio mi-

‘nisteriale; o si chiederebbe ai singoli cittadini l’opera loro