Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/667

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DOCUMENTI PARLAMENTARI

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vazione del Consiglio di Stato è nell’opinione di chi teme che il suo intervento nell’amministrazione sminuisca la rispon- sabilitá ministeriale. A rimuovere perentoriamente ogni diffi- coltá che possa sorgere da questa obLiezione, basterá porre mente che il voto del Consiglio di Siate è sempre esclusiva- mente consultivo.

Le quali considerazioni futte, mentre per una parte val- gono a chiarire la necessitá della conservazione del Consiglio di Stato in ragione dei molti ed importanti servizi che esso rende alla nazione ed al Governo, giovano a un tempo a de- terminarne le attribuzioni. Risulta cioè da codesta esposi- zione che il carattere del Consiglio di Stato è eminente- mente consultivo, perchè è in ispecie destinato a soccorrere il Governo coi suoi lumi, tanto nell’ordine legislativo che nell’ordine amministrativo, cioè a titolo di lavoro prepara- torio quanto al primo, redigendo o rivedendo i progetti di leggi, di regolamenti, di decreti reali e simili, ed a titolo di preavviso quanto agli atti di amministrazione, emettendo l’o- pinione sua circa il modo con cui debba nei singoli casi, nei quali esso venga consultato, spiegarsi l’azione governativa.

Ma se questo parve, come veramente è, ufficio proprio e naturale del Consiglio di Stato, è pure un altro genere di at- tribuzioni, delle quali conviene investirlo per attuare una importante riforma, lungamente aftesa, vivamente deside- rata.

Per quanto cioè bramasse il Governo del Re di vedere uni- ficato e semplificato l’ordinamento giudiziario, fu pur forza ammettere la necessitá di una costituzione speciale del con- tenzioso amministrativo.

L’indole tutta loro propria delle materie che ne costitui- scono l’oggetto, e per conseguente i requisiti affatto speciali che si richieggono nei giudici amministrativi, le regole stesse del procedimento, che mal si adatterebbe alle norme del di- ritto comune, banno dimostrata la necessitá di conservare il contenzioso amministrativo. Bensi dae sostanziali migliorie apparivano urgenti e facili: l’una rispetto alla materia stessa, suscettiva di essere circoscritta fra piú giusti confini, dimi- nuendo i casi del procedissento eccezionale, e restituendo al diritto comune una parte notevole di ingerenza statagli in- debitamente tolta; l’altra riordinandolo sopra basi piú sem- plici e meglio appropriate alla magistratura. amministrativa,

Al primo intento provvede una legge speciale sul conten- zioso che fa seguito alla presente, e Ie ragioni delle nuove disposizioni della quale le troverete acconciamente svolte in una accurata relazione premessavi dal Consiglio di Stato, che il proponente è lieto di potere far sua. Al riordinamento della magistratura amministrativa provvedono in parte la legge che vi è contemporaneamente a questa presentata dal mio collega il ministro di finanze, la quale riforma e ricostituisce sopra le antiche sue basi la Camera dei conti, e nel rima- nente questo progetto stesso che aggiunge al Consiglio di Stato tutta una nuova serie di attribuzioni, creandolo tribu- nale supremo dell’ordine atministrativo.

Richiamandosi cioè la Camera dei conti all’esercizio di quelle sue attribuzioni che sono piú intimamente connesse coll’indole sua propria e col suo scopo primitivo e normale, non vedrebbesi quale altro corpo, fuori il Consiglio di Stato

riunisca meglio tutte le condizioni desiderabili per il conve-.

niente esercizio dell’importante ufficio che gli viene attri- buito.

Nel Consiglio di Stato concorrono tutti gli elementi di ca- pacitá, di autoritá.e di morale indipendenza che si possono augurare ad un tribunale amministrativo. «Composto di uo- mini che hanno, di regola, percorso con lustro e successo la

carriera amministrativa o forense, e chiamato appunto ad accogliere nel suo seno gli amministratori piú solerti, piú capaci e piú distinti, non è dubbio che dave riuscire, peri lumi dei quali abbonda, il giudice piú competente in materia ammin:strativa,

«Oltrechè una parte delle sue attribuzioni versando in- torne alla legislazione, deve avvenire che, insieme alle nozioni pratiche, i consiglieri di Stato abbiano famigliari i principii generali e fondamentali della scienza del diritto, aiuto non piccolo ad applicare un criterio giusto e sicuro alla soluzione delle controversie sulle quali deve statuire, °

«Di piú, deferendosi al Consiglio di Stato il contenzioso

ammipistrativo, si avrá una omogeneitá nelle istituzioni giu-

diziarie ed una maggiore armonia nella loro azione, nonchè nell’organamento complessivo della pubblica amministra- zione, il calmine della quale sará, per graduata successione, costituito dal Consiglio di Stato.»

Aggiungasi per ultimo che la natura e ia composizione di questo corpo permetteranno si adottino, quanto al procedi- mento, quelle forme piú semplici, piú pronte e piú ecoro- miche, le quali sono tanta parte in una buona organizzazione del contenzioso amministrative.

In conclusione, a tenore del progetto di legge che ho l’o- nore di presentarvi, il Consiglio di Stato viene investito di un duplice carattere; esso quind’innanzi sará anzitutto un corpo consultivo costituito aliato al Governo, e che in codesta qualitá spiegherá un’azione pure duplice, sia cioè prepa- rando 0 rivedendo i progetti di legge, di decreti, di regola- menti e simili, sia dando il suo preavviso sugli atti piú im- portanti dell’am ministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio di Stato sará pure un magistrato per le materie del contenzioso amministrativo, quale lo avrá definito la nuova legge che va unita al presente progetto, e in questa parte eziandio sará duplice la sua azione; in alcuni casi cioè pronuncierá in via di appello, in altri come giudice primo ed ultimo, e sempre le sue decisioni saranno definitive e irre- vocabili.

Dalia quale sposizione dei principii che informeranno la rinnovata istituzione potete di leggieri far ragione delle sin- gole disposizioni del progetto sul quale siete chiamati a deli. berare, Epperò, senza addentrarci in altre discussioni, ba- sterá che vi si soggiungano qui alcuni cenní sommari sul te- nore delle medesime.

Il progetto di legge contiene un solo titolo che si suddi- vide in tre capi.

Il primo tratta della composizione, il secondo delle attri- buzioni del Consiglio di Stafo, l’ultimo della procedara in- nanzi il medesimo.

Caro I. — Della composizione.

Il Consiglio di Stato consterá in tutto di diciassette mem- bri, cioè un presidente, due vice-presidenti, quattordici consiglieri ordinari nominati dal Re sulla proposta del mini- stro dell’interno, previa deliberazione conforme del Consiglio dei ministri e revocabili allo stesso modo.

La importanza delle attribuzioni che avranno i membri di questo corpo, e la natura spesso confidenziale delle funzioni che possono venir chiamati ad esercitare spiegano quella maggior guarentigia che si volle porre nella nomina, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, conformemente alla massima giá sancita in genere, che debbano seguire a questo modo le nomine di maggior momento.

Oltre ai consiglieri ordinari può il Re, nella stessa confor- mitá, nominare consiglieri in servizio straordinario, in nu-