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DOCUMENTI PARLAMENTARI

5° Finalmente è pure attribuita al Consiglio di Stato la ri- soluzione dei conflitti tra l’amministrazione e l’autoritá giu- diziaria, tra l’amministrazione e il contenzioso amministra- tivo, tra i tribunali civili e i tribunali militari, tra ia giuris- dizione marittima e le altre, non che tra piú Consigli di Governo. +

1 motivi di conferire al Consiglio di Stato anzichè ad alcun altro corpo la facoltá di definire i conflitti stanno sostanzial- mente in questo, che cioè, mentre esso è abbastanza alto lo- cato per potere esercitare questa specie di giurisdizione su- prema, al tempo stesso riunisce tutte le condizioni di capacitá che negli altri corpi trovansi variamente sparse. Composto cioè di amministratori e di magistrati, può il Consiglio di Stato meglio che un altro corpo nel quale concorra uno solo di questi due elementi, giudicare con occhio sicuro la giusta indole dei rapporti rispettivi, ed assegnare a ciascuno la vera sua sfera di azione.

Caro III. — Della procedura presso il Consiglio di Stato.

Anzitutto si è prefisso un duplice modo di deliberare al Consiglio di Stato, cioè a sezioni riunite od a sezioni distinte.

I progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pub- blica sono deliberati a classi riunite, e allo stesso modo pro- munzia il Consiglio sui conflitti. Negli altri casi delibera cia- scuna sezione separatamente in ragione di materia,

Si dubitò se per avventura dalla decisione della sezione del contenzioso non convenisse concedere il ricorso in via di cassazione a tutto il Consiglio che avrebbe deliberato a classi riunite; ma parve che, a meglio conseguire la semplicitá e speditezza del procedimento, tanto necessarie in queste ma- terie, fosse da preferire il sistema propostovi.

Finalmente, quanto al procedimento nell’interesse delle parti, si mantengono le norme ora in vigore innanzi alla Ca- mera dei conti, salvochè, sempre per amore di semplicitá e di speditezza, converrá quind’innanzi che le parli siano rappre- sentate da avvocati ammessi al patrocinio innanzi la Corte di cassazione, muniti a tal fine di mandato speciale, i quali fir- ameranno le memorie da presentarsi nell’interesse delle parti, e potranno inoltre, all’udienza, rassegnare osservazioni orali.

L’ordine logico delle idee vorrebbe ora che susseguisse la esposizione dei motivi del progetto pel riordinamento del contenzioso, che sará appunto materia tanto principale delle deliberazioni del Consiglio di Stato ; ma, coerentemente alla dichiarazione giá fatta sopra, il Ministero se ne rimette per questa parte alla relazione che gliene fece il Consiglio di Stato, nel trasmettergli il progetto stesso, unendola in un con questo alla presente comunicazione.

Tabella degli stipendi cuè accenna l’articolo 5 del pro- getto dí legge sul Consiglio di Stato, presentato alla Camera elettiva in seduta del 5 maggio 1853.

Presidente. ....... ee +++ + + L. 15,000 Vice-presidenti. . 2a L. 10,000» 20,000 Consiglieri. . . . ila» 8,900...» 112,000 La»»» 5,000

Referendari. . . Lao»» .. +.» 4,000 ga» 3,000. ...» 6,000

Segretario generale . . . ........» 6,000 Segretari. . .. 2a» 4,000... .» 8,000 Totale , , . L. 176,000

PROGETTO DI LEGGE.

Caro I. — Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 4. Il Consiglio di Stato è composto di un presidente, il quale presiederá pure una sezione, di due vice-presidenti presidenti di sezione e di quattordici consiglieri.

Art. 2. Soro applicati al Consiglio di Stato quattro refe.. rendari, un segretario generale, il quale fará pure le fun- zioni di segretario presso una sezione, e due vice-segretari segretari di sezione, oltre un personale di cancelleria deter- minato da pianta che verrá approvata con decreto reale, da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 3. I funzionari ed impiegati, di cui agli articoli pre- cedenti, sono numinati dal Re sulla proposta del ministro del- Pinterno.

La proposta per le nomine del presidente, dei vice-presi- denti, dei consiglieri e dei referendari debb’’essere prece- duta da conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Questi funzionari non potranno essere rivocati nè sospesi dalle loro fanzioni, se non nel modo prescritto per la loro nomina. -

Art. 4, I referendari avranno rango immediatamente dopo i consiglieri.

Il segretario generale avrá rango di referendario. —

Art, 5, Gli stipendi dei membri del Consiglio di Stato, dei referendari, del segretario generale e dei vice-segretari sono regolati dalla tabella unita alla presente legge.

Art, 6. Il Re può nominare consiglieri di Stato, in servizio straordinario, in numero non maggiore della metá di quello dei membri ordinari.

Essi vengono scelti fra i principali funzionari dell’ ordine amministrativo e del giudiziario. "

Sono ad essi applicabili le disposizioni dell’articolo 3, con- cernenti ai consiglieri ordinari.

Le loro funzioni sono gratuite e si restringono :

1° Alla discussione dei progetti di leggi e di regolamenti generali d’amministrazione pubblica ;

2° Alla decisione dei conflitti previsti dall’alinea dell’ arti- colo 26.

Art. 7. Il Consiglio di Stato si divide in tre sezioni :

Quella di legislazione, grazia e giustizia, ed affari eccle- siastici; quella di amministrazione ; e quella del contenzioso.

Art, 8, La composizione delle sezioni è fatta per decreto reale.

La destinazione dei componenti la sezione del contenzioso è proposta al Re dal ministro dell’interno, di concerto con quello della giustizia.

Art, 9. La sezione del contenzioso non può deliberare in numero minore di cinque votanti.

Art. 40,1 consiglieri straordinari sono anch’essi ripartiti fra le sezioni, esclusa quella dei contenzioso,

Art, 44, I referendari sono specialmente applicati alla se- zione del contenzioso.

Tuttavia il presidente del Consiglio può chiamarli a pre- stare la loro opera nelle altre sezioni,

L’ufficio dei referendari è di supplire ai consiglieri per la relazione degli affari da discutersi ne!le sezioni o nel Con- siglio,

Non possono però essere relatori negli affari per cui eser- citano le funzioni del pubblico Ministero in virtú dell’ar- ticolo 30.