Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/671

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ad esaminare quali fossero le eliminazioni possibili e prati- cabili con vantaggio o con minore inconveniente (1).

La legge organica del 1847 attribuisce al contenzioso am- ministrativo tutte le questioni civili relative alla riscossione delle imposte sí dirette che indirette, ed insieme i procedi- menti per le infrazioni alle leggi sulla stessa materia.

Parecchie ragioni consigliavano di affidare a tribunali speciali la cognizione di tali controversie. Ed invero la le- gislazione finanziaria forma un tutto affatto distinto dal di- ritto civile e penale, che sogliono applicare i tribunali giu- diziari, ed essendo informata da altre viste e derivata da co- gnizioni di natura diversa, richiede in chi deve applicarla studi di economia e idee di amministrazione non ordinarie negl’interpreti del diritto comune. Tant’è che, in generale, negli Stati d’Europa l’applicazione delle leggi di finanza fu riservata a tribunali speciali, e nel paese piú avverso forse di tutti a simili tribunali, che è il Belgio, discutendosi la Costituzione, fu stimato necessario di lasciare aperta la via ad istituirli per Ja materia dei tributi.

Altronde tutte le difficoltá che si incontrano nell’esazione

delle pabbliche entrate, destinate ad alimentare senza inter- ruzione i diversi servizi dello Stato, vogliono essere pronta- mente risolte, e possono esserlo con maggior sollecitudine da giudici piú pratici nella materia, avvezzi ad apprezzarne l’importanza, e non distolti da altri affari, i quali hanno un diverso carattere di gravitá, e per altri rispetti attraggono a sè tutta la preoccupazione di chi ne è responsabile, quali sono le cause civili e criminali, da cui dipendono la fortuna, lo stato, la libertá, e talvolta anche la vita delle persone. _ Si aggiunga che, in materia di tributi, e specialmente di imposte indirelte, le astazie adoperate per eludere la legge sono infinite, e si possono ni agevolmente discernere ed apprezzare: da chi abbia l’occhio esercitato ad indagarle e pronto a vederne le traccie e la portata.

Ma non è men vero che l’applicazione di alcune leggi di imposta, di quelle, cioè, sui diritti d’insinuazione e d’ipo- teca e sulla tassa di successione, è principalmente retta in pratica dalle norme del diritto comune, giacchè nella gene- ralitá dei casi non si tratta d’interpretare il testo della legge finanziaria, ma bensí di esaminare se le disposizioni di un dato istrumento od atto d’altimg volontá abbiano quella forza ed efficacia che dovrebbe caratterizzare per renderle soggette all’applicazione degli articoli di tariffa invocati dal fisco, op- pure la discussione si aggira sulla valutazione degli oggetti contemplati nei contratti o compresi nelle successioni, e 30- pra altre questioni di fatto, delle quali i tribunali ordinari sono ottimi e naturali giudici.

Questi possono altresi ottimamente pronunziare sulle con- troversie relative alla riscossione dei diritti di emolumento,

(1) Nel sistema che è vigente in Francia la competenza dei tribunali amministrativi si estende all’interpretazione di tutti gli atti dell’amministrazione ed a tutte le conseguenze della sua indipendenza, onde segue che i suoi limiti sono di un’am- piezza in certo modo indefinita. Invece, nel sistema stabilito presso noi dalle leggi del 1342 e del 1847, la giurisdizione am- ministrativa abbraccia le sole categorie di affari indicatedalla legge; tale essendo il senso che traspare ad evidenza dal com- plesso dell’editto del 1847, e che, a scanso di ogni dubbio ulte- riore, verrebbe espressamente dichiarato nell’ articolo 338 della legge comunale e provinciale, laddove sono tenorizzate le attribuzioni dei Consigli di Governo. Quindi non occorre che di vedere quali fra le controversie indicate per legge come spettanti alla competenza dei tribunali amministrativi deb- bano o possano essere demandato ai tribunali giudiziari.

poichè, trattandosi di tassare i provvedimenti dell’autoritá giudiziaria, tutto il nerbo della decisione consiste nell’inter- pretare il tenore dei provvedimenti stessi.

Vi hanno poi anche ragioni potenti, sebbene diverse, per rinviare ai tribunali giudiziari il contenzioso delle dogane. Questa per veritá è materia del tutto finanziaria ed estranea al diritto-comune, ma d’ordinario le controversie sono di puro fatto e si riferiscono ad un contrabbando affermato dal fisco, negato dagl’imputati. La discussione delle prove è be- nissimo appropriata ai tribunali ordinari. Essi sono giá at- tuaimente giudici di molti casi di contrabbando, poichè ogni- qualvolta la frode è accompagnata da violenza, e perciò pu- nibile con pene corporali, cessa la competenza del giudice amministrativo, e, sebbene convenga confessare che l’auto- ritá giudiziaria si è mostrata per l’addictro, almeno in al- cune provincie della frontiera, alquanto molle e rilassata nell’applicazione delle leggi doganali, è pur forza riflet- tere per altra parte che, conservandosi i tribunali ammini- strativi nei soli centri delle grandi divisioni governative dello Stato, sarebbe impossibile od almeno vessatorio per le parti di obbligarle a portarsi presso questi tribunali cen- trali per difendersi dalle accuse di contrabbando, relative a fatti che avvennero sall’estremo confine, ed in cui imputali e testimoni appartengono per lo piú a quei luoghi remoti.

- Pare adanque al Consiglia che si possa demandare all’au- toritá giudiziaria il contenzioso sui diritti d’insinuazione, d’ipoteca, di suecessione, di emolumento e di dogana; e ciò tanto in via civile quanto in via contravvenzionale, poichè sembra evidente l’incongruenza di scindere il giudizio sulle infrazioni della legge dagli altri casi d’inierpretazione della medesima, ed un contrario sistema condurrebbe a frequenti divergenze di giurisprudenza tra il tribunale che dichiare- rebbe il senso della legge per la sua esecuzione in via civile, e quello cui spetterebbe dichiararlo per applicarne la san- zione ai contravventori.

Bensí il Consiglio ebbe presente che quando nel 1822 il contenzioso delle contribuzioni indirette era stato attribuito in prima istanza a tribunali dell’ordine giudiziario erasi sa- viamente riservata la cognizione di tali cause ai tribunali di prefettura ed’esclusione dei giudici di riandamento, e pensa che in oggi convenga affenersi alio stesso sistema.

In materie simili la discussione portata sopra una tenue somma involve sempre una quistione che può ripetersi l’in- domani per un valore rilevantissimo, Non è il valore mate- riale che fa l’importanza della controversia, ma sono le con- seguenze della massima da enunciarsi. Conceptrata nei tri- bunali provinciali ’amministrazione della giustizia, in questa parte non sará troppo lontana e troppo difficilmente accessi- bile agli interessati, ma potrá essere esercitata con maggior copia di lumi, unitá di concetto ed autoritá morale, oltrechè ‘ evitandosi nelle cause minori l’esistenza di due gradi di giu- risdizione si otterrá nella spedizione definitiva degli affari quella prontezza che è tanto essenziale nel risolvere i dubbi sollevati dalle leggi d’imposta.

Il sistema che fu in vigore dal 1822 al 1847 presentava ancora altri mezzi di ottenere l’unitá della giurisprudenza e la celeritá dei giudizi in quanto che l’appello dalle sentenze dei tribunali di prefettura era dato ad un solo magistrato particolarmente perito nelle cose di finanza, quello cioè della Camera dei conti, che l’appellazione era permessa per somma di gran lunga inferiore a quella richiesta nelle cause ordi- narie, e finalmente che la controversia poteva pur essere portata avanti il magistrato supremo in grado unico di giu- risdizione, ossia, nel linguaggio curiale, ammisso medio.