Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/672

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Questi vantaggi si erano conservati nell’ordinamento del contenzioso amministrativo, quale risulta dalla legge orga- nica del 1847, ed al fine di supplirvi per quanto sia possibile nel rimandare le materie di che si tratta ai tribunali giudi- ziari, il Consiglio crede importantissimo, se non indispensa- bile, lo-statuire ad esempio della legislazione francese che nelle controversie per dritti d’insinuaziene, di successione, di ipoteca e d’emolumento, le sentenze dei tribunali di prima istanza sieno inappellabili, salvo ricorso alla Corte di cassa- zione, la quale, annullando il giudicato, pronunci nel me- rito.

Sebbene a prima giunta una simile attribuzione sembri aliena dall’istituto della Corte di cassazione, essa lo è assai ‘meno in realtá, mentre le decisioni che si tratte di pronun- ciare concernono in generale quistioni di puro diritto.

La stessa cosa non potrebbe dirsi delle cause in materia di dogane, le quali invece, come giá fu accennato, consistono per lo piú nella discussione di fatti, e per ciò, in ordine a queste cause, forza è di attenersi all’ordine ‘comune dei giudizi.

Una seconda categoria di affari che può essere razional- mente eliminata dal contenzioso amministrativo si è quella dei crediti demaniali contemplati nelle regie patenti del 29 ottobre 1816. Si tratta di crediti antichi sui quali quelle patenti incaricavano gli intendenti di pronunciare. La legge del 1842 sul contenzioso amministrativo non fece altro che trasportare a tribunali amministrativi collegiali, ossia ai Consigli d’intendenza, quell’antica attribuzione degli inten- denti; quella del 1847 lasciò sussistere questo stato di cose. La competenza dei tribunali amministrativi in questa parte scorgendosi determinata piuttosto da riguardi avuti a prece- denti disposizioni che dalla natura dei crediti, pare al Consi- glio che si possa abolire, se pure essa ha ancora al giorno d’oggi una portata reale.

Una ferza eliminazione assai piú rilevante sembra propo- nibile, ed è quella delle controversie relative all’intelligenza ed all’esecuzione degli affittamenti di beni stabili stipulati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle opere pie, dall’economato generale e dall’Ordine mauriziano.

La legge del 4847 riserva ai tribunali amministrativi le cause relative all’esecuzione dei contratti del Governo e delle amministrazioni locali o secondarie, Ie quali sotto la sua ispezione provvedono a pubblici interessi ed a pubblici bisogni, allorchè tali contratti consistono in appalti d’opere e di somministranze, ovvero in affittamenti.

Trattandosi d’appalti d’opere o di somministranze, l’atto porta con sè un carattere evidente d’interesse generale, ed è vero atto di amministrazione pubblica, nulla essendovi al certo che tanto interessi le popolazioni quanto la buona e pronta esecuzione dei lavori pubblici o la regolare e non ritardata effettuazione delle provviste necessarie alle truppe, alla marina, agli stabilimenti pubblici ed ai pii ricoveri, dove hanno albergo tante umane miserie.

Altronde i pubblici appalti sono una categoria di affari relta da norme e da viste uniformi che importa essere ben conosciute dal giudice, e, per apprezzarne lo spirito e le condizioni, giova pure non poco la cognizione dei servizi amministrativi che essi hanno per oggetto, degli usi e delle abitudini sí delle amministrazioni che degli appaltatori e delle molte arti che questi ultimi sogliono adoperare per eludere i propri obblighi od inorpellare la veritá in proprio vantaggio.

Le liti dipendenti dagli appalti si convertono per lo piú in definitiva in giudizi di liquidazione nei quali l’equitá e la

buona fede deggiono prevalere, alla cui decisione principal- mente giovano la pratica di affari simili, l’esperienza ed il buon senso.

Potevano dunque essere giustamente e utilmente attribuite al contenzioso amministrativo le contestazioni degli appalta- tori colle pubbliche amministrazioni, e le stesse ragioni erano in gran parte applicabili agli affittamenti delle gabelle, dei dazi e dei pedaggi; si aggiungeva anzi una considerazione di piú per comprendere nella competenza dei tribunali ammi- nistrativi le cause relative a tali affittamenti in quanto che ben facilmente le discussioni coll’affittavole hanno attinenza coll’interpretazione delle tariffe e dei regolamenti del diritto affittato.

Ma non potrebbe dirsi lo stesso dégli affittamenti di beni stabili, Rispetto ad essi manca una delle principali basi della competenza amministrativa, poichè lo Stato e gli altri corpi morali sovraccennati hanno bensí interesse di riscuotere prontamente i fitti per applicarli a pubblici bisogni, ma la cosa locata non è diversa da qualunque proprietá che po- trebbe appartenere a privati. Il corpo morale affittandola non fece un atto derivante dall’indole di lui propria e spet- tante per sua natura al governo degli interessi pubblici, agí quale proprietario e nella cerchia del diritto privato, Se pertanto da) fatto suo nascono contestazioni, non v’ha piú la stessa ragione intrinseca di riservarne la cognizione ai tri- bunali amministrativi piuttosto che lasciarla ai naturali in- terpreti della legge comune.

Importa però all’interesse pubblico, ed è ragionevole in sé, che il tribunale amministrativo possa continuare a risolvere le semplici opposizioni agli atti esecutivi che hanno luogo per l’esazione dei fitti. Qui non si tratta di quistioni di merito in ordine ai contratti, ma di semplice. malvolere e di osta- coli evidentemente non fondati da rimuovere, e dacchè provvidamente le leggi statuirono che i corpi morali di cui è discorso usino per ia riscossione delle loro rendite dei privi- legi inerenti a quella dei tributi, conseguenza necessaria della stessa disposizione è il diritto in chi li rappresenta di procedere agli atti esecutivi contro i debitori a termini dei regolamenti amministrativi e di far risolvere in simil modo le opposizioni dei renitenti. Se poi questi sollevassero una quistione di merito essa verrebbe rimessa all’autoritá giudi- ziaria.

La legge vigente sul contenzioso amministrativo conservò alla Camera dei conti l’antica sua attribuzione d’interpretare in via di massima le tariffe ed i regolamenti daziari. Era questa una dipendenza di altra attribuzione che aveva la Camera, di quella cioè di sancire con suoi manifesti gli stessi regolamenti e tariffe. Ora si ritiene che tal sanzione, appar- tenendo al Re, debba aver luogo per decreti reali da pubbli- carsi senz’altra formalitá come gli altri atti di reale preroga- tiva; e l’interpretazione in via di massima delle tariffe e dei regolamenti approvati, dovendo avere la stessa virtú obbli- gatoria, non può emanare se non da chi sarebbe competente per adottarli e sancirli, e deve sortire la stessa pubblicitá. È dunque cosa da rimanere del lutto estranea sí al conten- zioso amministrativo che alla competenza dell’autoritá giudi- ziaria.

Si è parlato finora di contestazioni o cause civili da fo- gliersi ai tribunali amministrativi, e si è detto che conver- rebbe insieme eliminare dalla loro competenza le contrav- venzioni in materia di diritti d’insinuazione, di successione, di emolumento, d’ipoteca e di dogana, perchè l’attribuzione d’interpretare in via civile le leggi relative a queste materie trae seco quella di syplicarle in via penale, e viceversa,