Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/676

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Onde dare al controllo degli atti dell’amministrazione quel maggior grado d’importanza che vi è dovuto, col progefto di legge che he Ponore di presentarvi, o signori, ad un ufficio affidato ad un solo funzionario, venne surrogato un magi- strato collegiale ed inamovibile, ciò che, adottato ia altri paesi retti colle forme costituzionali, ba il vantaggio di con- servare presso il potere esecutivo quell’azione d’indipendente vigilanza, per cui giustamente facevasi merito all’antica am- ministrazione del nostro Stato, e che ha cotanto contribuito a manleverle un carattere di legalitá e moralitá che ben la distitise, e nel tempo stesso, mercè la disposizione dell’arti- colo 33 della legge del 23 marzo 1855, lascia all’azione del Governo risponsale quella libertá che è necessaria al compi- mento della sna missione, riservando il definitivo giudizio della sua amministrazione a quei poteri i‘quali costituiscono ia sovranitá ed ai quali solamente il potere esecutivo è per- ciò tenuto di sottomettersi,

Gollo stesso progetto si affida al predetto magistrato, col controllo preventivo degli atti amministrativi del Governo, la revisione dei conti che interessano lo Stato, sia perchè pare sempre conveniente il non moltiplicare gli uffizi, sia perchè, riuniti, possono a vicenda giovarsi ; nè si riconobbe incompatibilitá fra di loro, perciocchè la revisione dei conti, sebbene si aggiri sui documenti stessi sui quali ebbe la Corte giá a pronunziarsi nell’ammetterli a pagamento, ha però altro oggetto, quello cioè di esaminare il fatto del contabile che eseguí il pagaruento e non. piú quello dell’amministra- tcre che Pha ordinato,

Premesse queste generali considerazioni, il riferente si fará a ragionare d’alcune delle piú importanti disposizioni che compongono l’attuale progetto.

Quelle che si contengono nei quattro primi articoli sem- brano esprimere sufficientemente lo scopo a cui sono intese, per cui non oecorrerebbero maggiori spiegazioni ; vuolsi solo osservare in ordine all’articolo 5 che, per quanto gravi siano le attribuzioni del segretario generale della Corte, egli si trova però in una posizione inferiore a quella dei consiglieri, quindi si è creduto opportuno di distinguere nell’ultimo ali- nea dell’articolo 3 il suo rango, collocandolo dopo i consi- glieri della Corte, ad esempio eziandio di ciò che fu proposto în ordine al segretario generale del Consiglio di Stato nel re- lativo progetto di legge che venne oggi anche presentato alla Camera dal ministro dell’interno.

La nomina fatta dal Re dei membri della nuova Corte, oltre di essere consentanea ai principii dello Statuto fonda- mentale del regno, non facendo luogo a periodiche rielezioni, giova pure a dare ai medesimi maggiore stabilitá, la quale cotanto contribuisce ad assicurare allo Stato funzionari ca- paci ed esperti. La guarentigia d’indipendenza che la legge belgica ha cercato nell’elezione dei membri della Corte dei conti che attribuí alla Camera dei deputati il progetto in di- scorso la ripone nell’inamovibilitá, ed in ciò avrebbe pure il merito di essere coerente ai principii che regolano le altre magistrature dello Stato.

Se non che è sembrato che l’esperimento del triennio di esercizio per attribuire l’inamovibilitá ai giudici, comunque sia stato stabilito da! magnanimo principe che sancí lo Sta- tuto, non potrebbe avere eguali molivi applicato ad un corpo composto di pochi membri, i quali, in ragione eziandio del grado a cni vengono innalzati, saranno scelti fra persone le quali giá avranno fatio prova di capacitá distinta, di zelo e devozione,

Per altra parte illogico sarebbe il sistema della legge quando, riconosciuta la convenienza di questa guarentigia, la

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol, Il 186

si volesse lasciare in sospeso per un triennio senz’altro mo- tivo che quello di osservare perfetta paritá di trattamento coll’ordine giudiziario, mentre le circostanze delle nomine seno fra loro ben diverse,

Per questi motivi, riservata al Re coll’articolo 5 la nomina deí membri della Corte, si è proposto nel successivo articolo 6 che essi dovessero dichiararsi inamovibili dal giorno del loro ingresso in funzione.

Non si credette poi che alla Corte dei conti potessero es- sere applicabili le norme stesse dalle leggi stabilite per re- golare l’inamovibilitá degli ufficiali dell’ordine giudiziario. Attenendosi alle vigenti discipline, ia Corte dei conti, come il magistrato di Cassazione, dovrebbe giudicare essa slessa i casi d’amovibilitá dei suoi membri. Ma queste norme, ben

“ considerata la natura e la composizione della Corte de’ conti,

meno utilmente ad essa si potrebbero applicare.

in fatti, quando occorresse di sottoporre a sindacato ta- luno dei membri, il corpo stesso, essendo ristrettissimo di numero, si troverebbe in posizione delicatissima e troppo dif- ficile allorquando si dovesse devenire ad un’epurazione. Af- fatto inammessibile sarebbe poi questo sistema nel non pro- babile, ma possibile caso in cui il corpo intiero, o per meglio dire, la sua maggioranza deviasse dal vero spirito della sua istituzione, e se ne dedusse quindi la necessitá di cercare questo sindacato in altro cerpo, il quale e per posizione ele- vata, e per condizioni di indipendenza somministri le mag- giori guarentigie.

Una tale censura, a cui la legge debbe lasciare aperta la via, sembrò non potersi meglio affidare che ad una Commissione in cui non mancasse l’elemento governativo, ma si trovassero però riuniti i caratteri della massima indipendenza verso il Governo, senza la quale potrebbe diventare illusoria l’indi- pendenza stessa della Corte dei conti.

Si è pure pensato che i membri della Commissione non do- vessero essere scelti neli’evenienza dei singoli giudizi, o per considerazione personale, essendo troppo facile il sospetto che i giudici eletti per una data causa lo siano con preconcette tendenze,

Per evitare ad un tempo questa difficoltá, e dall’altra la sconvenienza di creare un tribunale stabile per provvedere a casi ipotetici improbabili, e certamente lontani e rarissimi, si è immaginato che, occorrendo, venissero riuniti in Com- missione il presidente ed i due vice-presidenti del Senato, il presidente ed i due vice-presidenti della Camera elettiva, il presidente ed i due vice- presidenti del Consiglio di Stato, che il Governo dovrebbe comunicare a questa Commissione i mo - tivi per cui avviserebbe necessaria la revoca di uno o- piú membri della Certe dei conti, e non potrebbe addivenire alla revoca stessa se non mediante il parere conforme di tale consesso. .

Componendo questa Commissione di membri che fanno parte del Parlamento, conviene prevedere il caso in cui le Camere siano prorogate o sciolte, affinchè nell’intervallo non venga meno l’esistenza di quella Commissione, con dichiarare a tal fine che continueranno a far parte della stessa Commis- sione anche durante la proroga, o nell’intervallo delle Legis- lature, quelle persone che avevano, durante la Sessione, ri- vestite le qualitá suddette, °

Tale Commissione, composta nel modo sopraccennato, pare riunire quella elevatezza e quel grado maggiore d’indipen- denza che è possibile di trovare, mentre rimane esclusa nella “composizione di essa l’idea della persona, e domina quella della carica nel chiamare i dignitari che ne sono rivestiti,

Dovrá questa essere sentita, non solamente nei casi di ri»