Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/681

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turalmente ha di significare agli altri la provenienza dei pro- dotti o delle merci sue proprie; ma gli altri non possono essere obbligati a rispettare questo suo diritto se non quando egli ha portato a conoscenza del pubblico il segno da lui pre- scelto.

L’articolo 40 del nostro progetto riconosce l’uso esclusivo del marchio o segno distintivo dal giorno in cui si effettua il deposito.

Altrove fu giudicato che può aver luogo un’azione giudi- ziaria per contraffazione di marchio avvenuta prima del de- posito. A noi è sembrato che siccome chi vuol pubblicare il diritto esclusivo di usarne uno a sua scelta, ne ha il mezzo dalla legge prestabilito, cosí sia da presumere che non volle acquistare quel diritto chi non fece uso di questo mezzo.

L’articolo 44 non ha uopo di commento. Ii deposito non crea diritti, ma li accerta e li rende attuabili verso i terzi. Ora se un marchio o seguo scelto per distinguere i prodotti o le merci proprie dalle altrui manca dei requisiti che pos- sono renderlo acconcio a tale ufficio, ovvero contiene una indicazione falsa, non può dare origine a diritti che il depo- sito dovrebbe accertare, e però questo deve considerarsi come non avvenuto.

Il capitolo terzo del progetto concerne i marchi e segni usati all’estero. Esso non distingue quelli che individui ap- partenenti allo Stato possono usare all’estero da quelli che adoprano gli stranieri: non risguarda quindi la nazionalitá dei commercianti o fabbricanti, ma, se si potesse cosí dire, la nazionalitá dei marchi.

In Francia la giurisprudenza inclina a stabilire che i mar- chi usati dagli stranieri possano essere in qualunque caso impunemente contraffatti nello Stato. Ma un progetto che nel 41846 fu presentato al’’antica Camera dei Pari e da questa adottato, faceva eccezione a pro degli stranieri che posse- dessero in Francia stabilimenti di commercio o d’industria. Siffatto progetto non fu votato dalla Camera dei deputati per le sopravvenute vicende del 1848. Ma ultimamente il Mini- stero francese ha preparato un nuovo progetto per sottomet- «erlo al Consiglio di Stato ; nel quale progetto ha esteso al- Vuso dei marchi il principio della reciprocitá.

A noi è sembrato che-agli stabilimenti tenuti nel regno da stranieri competa di ragione un diritto che non nasce dalla qualitá di nazionale, ma che spetta a chiunque ha una fab- brica o un commercio nel territorio dello Stato. L’abbiamo però esteso anche ai marchi e segni usati all’estero per sta- bilimenti e commerci stranieri o razze estere di animali, quando ne esistono nel regno depositi, succursali 0 dirama- zioni. Nè credasi questa una larghezza a cui manchi ogni motivo d’interesse e che non abbia altra ragione che lasso- luto principio di giustizia, Perchè agevolando agli stranieri il mezzo di far riconoscere e rispettare i loro marchi si dá loro uno stimolo maggiore ad eseguire nello Stato quei depositi, quelle succursali e quelle diramazioni di commerci e di ne- gozi, che tanto giovano all’ampliamento del traffico ed al- l’aumento dell’agiatezza nazionale,

Quanto poi a tutti gli altri marchi e segni praticati all’e- stero, siccome mancherebbe per essi la condizione del depo- sito, nè d’altra parte potrebbesi provvedervi in modo uni- forme per tutti, cosí abbiamo preferito d’applicarvi il prin- cipio della reciprocitá stabilito nel Codice civile, e tanto piú volentieri l’abbiamo applicato per quanto l’esperienza ha mostrato che quel principio, allorchè è adottato da molte nazioni, riesce piú facilmente a correggere la ritrosia che hanno alcune di riconoscere i diritti degl’individui apparte- nenti alle altre,

Da che dunque il deposito costituisce l’atto estrinseco per mezzo del quale la persona che prescelse un marchio o un altro segno qualunque ne acquistò Îl possesso e con esso l’e- selusivo diritto di adoperarlo, ne segue che chiunque turba quel possesso 0 viola questo diritto fa un’azione che arreca danno altrui, e che quando è fatta con animo deliberato, im- plica l’altro elemento d’ogni reato, cioè il dolo di chi la com- mette.

Di qua l’articolo 14 del progetto.

Sal quale articolo notiamo soltanto che giulia preferita la giurisdizione dei tribunali civili a quella dei tribunali commerciali, poichè ci è sembrato che un’azione civile per contraffazione d’un marchio, per esempio, e tutte le altre azioni simili a questa, siano da considerarsi come originate da questioni di proprietá o d’esercizio di un diritto esclu- sivo, il quale è, per cosí dire, estrinseco all’ordine di quei fatti, la cui natura è prettamente commerciale.

In effetto se un commerciante, un fabbricante o un pro- prietario d’una razza di animali convengono in giudizio un individuo che usurpò un loro marchio, ovvero se sorge que- stione su l’uso di un segno che taluno può, a ragion d’e- sempio, reputare simile ad un altro giá da lui adoperato, qual è l’incumbenza del giudice chiamato a risolvere la con- troversia ? Quella di verificare se l’attore ha diritto a stare in giudizio, cioè se adempí il deposito che gli conferisce l’e- sercizio di quel diritto che egli vuole sperimentare, e se nel fatto esiste la contraffazione o la somiglianza di cui sí la- menta : in terzo luogo egli deve indagare se il convenuto è in colpa del fatto per applicargli la condanna che merita.

Ora nessuna di queste ricerche è d’indole commerciale,

Dicesi però che trattandosi di fabbriche o di commerci l’e- stimazione dei danni può essere fatta con maggiore cono- scenza di causa dai giudici commerciali che dai civili.

Questa obbiezione è in apparenza grave; ma non vale a rimuoverci dal proposito. Poichè in realtá la liquidazione dei danni ed interessi è per lo piú eseguita per mezzo di periti chiamati a farne l’estimazione ; il che può essere praticato dal giudice civile egualmente che dal commerciale ; ed ol- tracciò, anche quando il giudice commerciale pronunzia sul merito della liquidazione, la Jegge concede la facoltá d’ap- pellare dalla sua sentenza, e l’appellazione è discussa innanzi ai giudici ordinari. La quale osservazione, se può credersi che non provi sempre cantro la giurisdizione commerciale nei casi in cui i giudici hanno d’uopo di cognizioni speciali per compiere l’esame intrinseco della controversia dinanzi ad essi agitata, è però di gravissimo momento nell’ipotesi in cui ragioriamo, per il motivo che la controversia relativa alla contraffazione dei marchi non concerne atti di commercio nè richiede conoscenze speciali per essere risoluta ; e Ja li- quidazione dei danni, siccome abbiamo detto, può eseguirsi per mezzo di persone esperte e forse piú acconce, perchè piú tecniche, dei giudici commerciali, anzi da essi medesimi il piú delle volte giudiziariamente consultate,

Ora, posto che taluno voglia deliberatamente ledere il di- ritto che tal altro ha acquistato di usare esclusivamente un marchio o altro segno distintivo, in tre soli modi può ciò fare. In primo luogo ei può contraffare quel marchio o segno, la quale contraffazione implica di necessitá la scienza ed il dolo, ovvero può usare scientemente il marchio 0 segno con- traffatto, In secondo luogo, senza apporre direttamente ai propri prodotti questo marchio o segno, può usarne indiret- tamente mercè l’incetta, lo spaccio, la vendita o l’introdu- zione di merci marchiate o distinte con marchi o segni con- traffatti ; e per vero questa cooperazione al reato è tale che,