Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/682

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siccome senza di essa il reato non sarebbe consumato, per- chè non può esservi produzione nè contraffazione di marchi senza smercio, cosí equivale al reato principale della con- traffazione del marchio. Da ultimo avendo noi mostrato in qual modo e per qual ragione il commerciante che distrugge il marchio e segno del fabbricante gli arreca un pregiudizio uguale a quello che gli potrebbe arrecare Ja contraffazione, ne segue di necessitá che la cancellazione del marchio o se- gno distintivo, impiicando sempre malizia-o dolo, costituisce un reato.

A queste tre varietá di un medesimo delitto è quindi ra- gionevole che venga inflitta la pena medesima, quella cioè che giá il postro Codice penale (articolo 406) aveva stabilita. Alla parte lesa intanto appartiene la scelta dell’azione penale o dell’azione civile.

In questo secondo caso però l’azione è unicamente fon- data su quel principio generale di diritto consacrato nel Ca- dice civile (articolo 1500), secondo il quale principio «qua- lunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.»

Oltre questo risarcimento, il reato merita una pena cor- rispondente all’indole criminosa del fatto e misorata alia stregua della sua punibilitá, la quale è ben lungi dal rispon- dere unicamente al danno individuale della parte offesa.

Nella specie il reato sarebbe punito con una multa corre- zionale, oltre îl risarcimento dei danni ed interessi e la confiscazione degli oggetti, e degli strumenti, ecc. =»

La multa essendo di sua natura una pena, non sará appli- cata nel caso che si eserciti un’azione civile. Ma la confisca» zione degli oggetti sará dessa applicabile in entrambi i casi ? - Nel progetto di legge risguardante gli attestati di priva- tiva abbiamo proposto che gli oggetti contraffatti siano sem- pre tolti a chi li possiede e dati a colui che fu danneggiato dalla contraffazione, anche quando non avesse luogo dolo 0 colpa di sorta,

Col presente progetto invece, nel caso della mancanza di colpa o di dolo, proponiamo la sola modificazione o distru- zione del marchio o segno simile a quello di cui giá erasi ac- quistato Î’uso esclusivo, e nel caso di colpa bensi, ma d’a- zione sperimentata soltanto in linea civile, ci restringiamo a proporvi il risarcimento dei danni ed interessi, dando facoltá ai tribunali di ordinare la vendita degli oggetti, che per av- ventura avranno pofuto essere sequestrati per impularne il prezzo sulla somma dei danni arrecati.

La ragione di questa diversitá è la seguente. La contraf- fazione in fatto di privativa consiste nella produziene o nel- l’uso di oggetti che dovrebbero essere prodotti o adoperati esclusivamente da colui che gode la privativa. In questi og- getti contraffatti sta proprio la materia del reato; di sorta che non si potrebbe in verun caso lasciarne il possesso e l’uso alla persona cui appartengono, senza darle implicito permesso di continuare a delinquere. Ma in fatto di contraf- fazione di marchi o segni, o d’uso di marchi o segni contraf- fatti, Poggetto del reato è il marchio o il segno, distrutto il quale niun vestigio piú rimane della contraffazione.

Oltre a che il contraffattore il quale adopera una inven- zione altrui, investe il prodotto contraffatto di una forma che non gli appartiene: questa parte indivisibile dalla materia rivendica come sua l’inventore o chi ha causa da lui; il quale perciò ba un titolo ad appropriarsi l’intero oggetto, che altri- menti avrebbe ad essere disirutto come materia del reato.

Rispetto ai marchi od altri segni di simile natura può va- lere la stessa ragione; ma non sí che si possa estendere la rivendicazione del marchio o del segno alla cosa marcata 0

segnafa che può affatto staccarsi da essi e rimanere libera proprietá di un altro. a

La confiscazione in questo caso è dunque una vera pena aggiunta alia multa ; e però non l’abbiamo estesa all’ipotesi di una condanna pronunciata dal giudice civile.

Abbiamo però creduto che fosse conveniente di accordare al giudice la facoltá di far vendere gli oggetti sequestrati Tá dove le circostanze speciali richiedessero di assicurare, con questo mezzo, alla parte lesa il risarcimento del danno o di

“una parte di esso.

E cosí nel caso del giudizio civile, come quello di un giu- dizio penale, abbiamo reputato indispensabite non solo la distruzione dei marchi o segni contraffatti, ma sí Ja perdita degli strumenti di tale contraffazione, i quali a null’ altro potrebbero servire che a continuare l’operazione colpevole. E perchè infiîe la contraffazione del marchio o segno nocque alla riputazione industriale o commerciale di colui a danno de! quale fu consumata, ci è sembrato che natura!mente ne conseguitasse il debito di riparare questa specie di danno morale non solo con un compenso pecunario, sempre insuffi- ciente, ma sí ancora con la pubblicazione della condanna in cinque giornali, che la parte danneggiata giudicherá piú ac- conci a consegnire lo scopo che la legge proponesi.

Coi rimanenti articoli di questo capo si riconosce nel pro- prietario di un marchio o segne distintivo il dirilto di fare sequestrare gli oggetti su cui fu apposto il marchio o segno contraffatto, e da cui in questo primo momento della prece- dura giudiziaria non possono essere staccati. Essi però rego- lano l’esercizio di questa facoltá in modo che non possa di . leggieri offendere la libertá altrui ed il rispetto dovuto alla santitá del domicilio.

Simili articoli leggonsi infine del titolo sesto del progetto giá citato della legge sugli attestati di privativa, e ci sono stati consigliati dai motivi medesimi.

Fin qui dei marchi e segni scelti ad arbitrio e depositati colla intenzione di adoprarli eome note distintive della pro- venienza dei prodotti o delle merci proprie.

Ma i diritti originati da questi marchi o segni distintivi hanno per fondamento primo l’attitudine, che fu loro confe- rita dal deposito e confermata dall’uso, di rappresentare, per cosí dire, la personalitá industriale o commerciale di chi in- tende adoperarli.

Questo stesso fondamento trovasi nell’uso dei nomi indivi- duali o delle ditte commerciali, che anch’esse sono sottoposte a certe formalitá speciali di pubblicazione, ed in quello delle denuminazioni o dei titoli con cui vengono contrassegnate certe associazioni o certi corpi riconosciuti, come sarebbero, fra cento, l’Accademia reale delle scienze, lAssociazione agraria e simiglianti persone morali, che hanno una certa personalitá diremmo quasi privata e distinta da quella parte d’autoritá pubblica che per avventura può essere ad alcuna di esse delegata. Come private persone esse possono, a ra- gion d’esempio, pubblicare cpere d’ingegno o d’arte ed ap- porvi in fronte il titolo o denominazione loro, al modo stesso d’un individuo, o convalidare con la loro riputazione e col loro credito l’opera di quaiche particolare persona.

Ora la nostra legislazione penale non prevede il caso della usurpazione del nome altrui o della ditta, denominazione o titolo (che sono i nomi di un’associazione o di un corpo mo- rale qualunque) fatta con animo di trarre profitto dal credito della persona individua o morale che porta il nome usurpato, ovvero di gettare il discredito sopra di essa. Soltanto l’arti- colo 406 fa menzione della contraffazione del nome, apposto però con approvazione del Governo sopra mercanzie, ecc.,