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sessione DEL 1853-54

continente non si trovano nello stato selvaggio, ma formano una specie di proprietá, come sta espresso nella relazione fatta nell’altra parte del Parlamento dal suo ufficio certrale, non militando questa ragione per la Sardegna, d’uopo era che non si lasciasse per la medesima sussistere un’eccezione, che per il continente era motivata da particolari circostanze alPisola non comuni,

Che anzi, se in forza dell’accennata specialitá potrá quella prescrizione essere utile pel continente, avrebbe senza meno a rinscire oltremodo dannosa per l’isola, sia perchè la grande abbondanza che wvha in certe localitá d’alcuna di dette specie, come anche di cinghiali e maffoni, animali assolutamente selvaggi, cagiona spesso gravi danni ai proprietari pei semi- nati che hanno appiè delle montagne, per cui interessa allon- tanarli, diminuendone anche il numero con una regolata au- torizzazione della caccia, sia perché la cacciagione medesima è anch’essa per molti degl’isolani un ramo d’industria e di commercio non solo per l’interno dell’isola, ma anche pel continente.

Riguarda similmente l’interesse dell’isola l’altra preseri- zione contenuta nello stesso alinea dell’articolo 7 del progetto, di non dare cioè forza di legge alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 12 della legge 16 luglio 1844, relativi alla apertura e chiusura della caccia.

Duplice essendo lo scopo della fissazione di dette epoche, quella cicè, come si è detto di sopra, d’allontanare il pericolo della distruzione della selvaggina, e quello di sottrarre la proprietá agricola ai danni e devastazioni che derivar ponno dall’abuso dell’esercizio della caccia, egli è ben evyio che, quand’anche potesse ottenersi il primo restringendo la proi- bizione all’epoca ordinaria della riproduzione, non sarebbe però possibile d’augurarsi l’ottenimento del secondo colla fissizione d’un fermine preciso ed invariabile per tufte le parti dello Stato, attesa Ja differenza dei climi, ed in grazia loro della piú o mene precoce maturazione dei raccolti,

Savissimo consiglio ha poi riputato la rostra Commissione quello di demandarla fissazione dell’epoca dell’apertura e chiu- sura della caccia al giudizio dei Consigli di ciascana provincia.

Variabili essendo le cause che ponno consigliare l’epoca pú o meno opportuna della caccia, e militando speciali ra- gioni per la Sardegna, altesa la sua posizione e la dolcezza del clima, egli è certo che i membri dei Consigli delle provincie dovranno considerarsi i giudici piú competenti nella materia a vista anche dell’abbondanza del selvaggiume nell’isola, sia per la pratica conoscenza delle peenliari circostanze in cui sotto questo rapporta versa la provineia, sia per Peffetto morale che nelle popolazioni deve produrre questa marca di fiducia che il Governo ripone negli eletti della provincia medesima,

Con non minore saviezza si è previsto il caso contemplato nell’articolo 200 della legge 7 ettobre 1848, commettendone in fale contingenza la facoltá relativa all’intendente della provincia come a colui che per ragione d’uffizio meglio di egni altro deve stimarsi in grado, ed ha debito di vegliare a tutto ciò che può giovare agli interessi di essa e colla dovuta circospezione dirigerne l’amministrazione.

L’ultimo alinea poi dell’articolo 2 del progetto è diretto a rimuovere per quanto sia possibile le difficoltá che, attesa la diversitá delle epoche che potessero nelle diverse provincie essere fissate per l’apertura e chiusura della caccia, si aves- sero per avventura ad incontrare nello stabilire gli estremi delle contravvenzioni per persone appartenenti a provincie limitrofe. Essendo affatto impossibile nell’altuale stato delle cose il togliere ogni e qualunque inconveniente, riesce però sempre utile che alla maggior parte si occorra.

SESSIONE DEL 1853-R£ — Documenti = Vol, Il 4188

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Con tanta maggior sicurezza poi ebbe a concorrere la vo- sfra Commissione in quest’avviso, in quanto che dalla sa- viezza vostra, o signori, erano state Îe disposizioni contenute nell’articolo 2 adottate senza discussione alla quasi unanimitá di suffragi per la Savoia, cd avendo incontrato non dissimile accoglienza nel Senato, emanò in coerenza la legge del 18 febbraio 1851, che regola di presente in taí materia quella nobile e generosa parte dello Stato.

Per queste considerazioni la vostra Commissione, nella ferma fiducia che il Ministero, fostochè ne sia opportuno il momento, appagherá il voto della Camera con presentare la promessa generale riforma dellalegge sulla caccia, adatta alle condizioni dei tempi e dei luoghi, ed al complesso dei prin- cipii della nostra legislazione, non esita a proporvi l’adoziene del proyelto di legge nei termini stessi nei quali è stato adot- tato dal Senato, e proposto dal Ministero.

Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile (1).

Progetto dilegge presentato al Nenato il 13 maggio 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

Sicnor1i — Se il Ministero tardò infino ad ora a riprodurre il progetto del Codice di procedura civile, non è perchè a- vesse posta in obblio questa importantissima e desideratis- sima legge; ma perchè era consapevole che }a Commissione dal Senato eletta nella Sessione parlamentare del passato anno erasi giá di molto inoltrata nell’esame di esso Codice prima che la Sessione fosse al suo termine pèrvenuta, e che di poi gli onorevoli membri di essa Commissione non avevano ces- sato di assembrarsi per continuare, in private conferenze, l’o- pera loro, a ciò vivamente confortati dallo stesso Ministero, il quale scorgeva che i loro studi potevano ottimamente con- ferire a rendere piú accettabile il progetto.

Ora che quei prestantissimi senatori, dopo di avere corte- semente comunicati al Ministero i loro pensieri, convennero nelle modificazioni che le intervenute discussioni mostrarono convenienti, e che tali modificazioni sonosi trasfuse ed incor- pora!e nel riveduto progetto, il Ministero, presi gli ordini di S. M., ha l’onore di rinnovarne Ja presentazione insieme con la legge che debbe approvarlo, piú fidente che mai di vedere soddisfatto il comune desiderio.

Le modificazioni, 0 signori, che emersero dalle sapientis- sime discussioni della vostra Commissione sono di tre sorta : le une risguardano la pura e semplice formola degli articoli; le seconde recano qualche aggiunta alle disposizioni della legge, esplicandone in meglio il vero e genuino concetto; le ultime, e queste non sono poi in gran numero, si addenfrano alquanto piú nell’intrinseco delle cose. Di queste principa!- mente io farò brevissimo cenno, perchè le ragioni che ne persuasero l’accettazione saranno ampiamente dichiarate dalla Commissione e si potranno copiosamente altingere negli ela- borati verbali delle sue conferenze. Ma però questo modico numero degli emendamenti spettanti al merito delle disposi- zioni, a cui riuscirono le maturate indagini della Commissione, arguiscono in senso del Ministero la bontá intrinseca del pro- getto ; chè certamente niuna delle parti controvertibili di esso sarebbe sfuggita a quei sagacissimi magistrati che da voi, o signori, ebbero il mandato di esaminario.

(1) Vedi vol. Documenti, Sessione 1852, pag. 1530.