Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/696

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senza danuo dei creditori, queila parte del prezzo, che per sorte avesse giá pagata; tantochè i creditori non abbiano a lucrare con di Ivi iattura.

6° Venne da ultimo modifieato l’articolo 836, risguardante i creditori che tardamente: propongono i loro crediti nel giu- dieio di graduazione.

Si è inteso, colla redazione novellamente combinata di quest’articolo, di rendere piú rilevatamente disegnati i vari stadi che potrá percorrere il giudicio di graduazione e la sorte diversa che potranno incontrare i crediteri, secondo che sa- ranno piú o meno diligenti nel comparire.

I creditori che comparitanno, depositato che siasi nella se- greteria lo stato di graduazione, ma prima della sua omolo- gazione, saranno collocati secondo il loro privilegio ed ante- rioritá d’ipoteca, soggiacendo però alle spese cagionate dal loro ritardo.

Nel caso d’appello dalla sentenza d’omologazione, se Vap- pello colpirá tutti i creditori collocati, coloro che compari- ranno prima che lo stato di graduazione-sia definitivamente fissato a tenore dell’articolo 854, e per canseguente prima che siasi pronunciata la decadenza dei non comparsi, giacchè la declaratoria data dal tribunale sopra tale decadenza era a cagione dell’appello rimasta paralizzata, saranno egualmente collocati come sopra, e soggiaceranno, non solu alle spese, ma ai danni ed interessi proceduti dal loro ritardo, e do- vranno all’uopo prestare cauzione per essi, o depositarne Pammontare, E se l’appelio rignarderá soltanto aleuna delle collocazioni, quelle d’esse non cadenti nell’appello non po- tranno essere pregiudicate dalle nuove proposte, eziandio che non si fosse per anco effettuato il pagamento delle somme assegnate.

Questo, per veritá, era pure il vero e genuino concetto del progetto ministeriale, combinando il tenore del secondo alinea dell’articolo 831, che tuttora sussiste, col premento- vato articolo 836 qual era redatto ; ma era tuttavia utile, onde eliminare ogni dubbiezza, di raccogliere piú dichiarata- mente in un solo articolo le regole spettanti ad ogni caso di ritardata comparizione.

Lo stesso articolo 836, secondo la prima redazione, riser- vava ancora il diritto dei creditori ipotecari sul restante prezzo, anche rispetto al terzo possessore, finchè tale residuo non fosse stato pagato a di lui mani. Ma si è creduto conve- niente di pretermettere tale disposizione, ed in ciò consiste la variazione che essenzialmente si volle fare alla prima re- dazione ministeriale, affinchè Patto del giudice commesso, per cui venga definitivamente fissato lo stato di collocazione sia quell’estremo limite che chiuda J’adito ad ogni pro- posta.

Nel quiuto libro che tratta dei vari procedimenti speciali, le modificazioni proposte dalla Commissione furono unica- mente intese a completare il testo del progetto senza variarne i fondamentali concetti.

Cosí anche nella parte ultima, intitolata Disposizioni fi- nali transitorie, si fecero alcune rettificazioni ed aggiunte, la cui utilitá a primo aspetto si comprende, fra le quali una disposizione transitoria creduta dal Ministero necessaria, al- effetto di regolare la perenzione d’instanza rispetto alle cause instituite anteriormente al nuovo Codice, se avrá, come giova sperarlo, forza di legge. °

Il Ministero adunque essendosi appropriati gl’emendamerti che gli farono proposti, o puramente, o con quelle modi- ficazioni che vennero concordemente siabilite, ripropone cosí riformato il progetto, e spera che il Senato vorrá, ap- provandolo, aderire al voto del Governo e coronare insieme

Vopera sí utilmente e lodevolmente compiuta dalla sua Com- missione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in con- formitá dell’articolo 3 della presente legge è provyisoria- mente approvato, ed avrá esecuzione cominciando col giorno 4° di gennaio 1855.

La sanzione definitiva d’esso Codice sará posta in delibera- zione nella Sessione parlamentare dell’anno 1888,

Art. 2. Un esemplare stampato di delto Codice, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli servirá d’originale, e verrá depositato e custodito negli archivi di Corte, unita- mente ad una traduzione del medesimo in lingua francese, resa autentica dalla firma del Re e dal contrassegno del guar- dasigilfi.

Art. 3. La pubblicazione di detto Codice si eseguirá col {rasmetterne un esemplare stampato nella tipografia Reale a ciascupo dei comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4. Prima del gennaio 1855 saranno determinati per legge i diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri e gli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di ri- spettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso.

Art. 5, Col primo giorno di gennaio 1858 i tribuaali di prima cognizione, i magistrati d’Appello, ed il magistrato di Cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di tribunali provinciali, Corti d’appello e Corte di cassazione.

Relazione fatta al Senato il 30 maggio 1854 dalla Commissione composta dei senatori Sclopis, Cristiani, Siccardi, Fraschini, Stara, Coller e Be Margherita, re- latore.

Sicnori! — Dei vari rami, nei quali spartesi la legisla- zione, niuno di certo ve n’ha che siasi falto segno a cosí a- mare censure, quanto quello che siatuisce sopra le norme da osservarsi nel giudiziario procedimento.

A sentire i detrattori di questa generazione di leggi, nen che esse abbiano alcun carattere di necessitá che dia ai citta- dini ragionevote impulso a sobbarcarsi all’incomoda e mole- sta loro osservanza ; non che abbiano alcun grado di vera utilitá che ve li alletti, col fare piú agevole e piano il sentiero della giustizia, l’ingombrano invece ad ogni passo di molteplici e minute solennitá, non ad altro fruttevoli se non a smungere dagl’infelici litiganti, costretti a battere tale via, vistose somme di denaro, ed a rallentarne cosiffattamente il cam- mino, che beato cui basti l’animo a durarla sino a conseguire dopo tante lentezze ed a sí caro costo il sospirato compimento di giustizia.

Non cosí, nè sotto un cotal sinistro aspetto guardansi le leggi regolatrici degli ordini giudiziari da ogni savio e giusto estimatore delle cose e dagli uomini al cui criterio non fac- cia velo niuna preconcetta opinione.

Le forme giudiziarie, non tanto che siano risguardate da chi rettamente ed imparzialmente ne giudichi come un inu- tile sopraccarico imposto a chi si avvia nella carriera dei giudizi, sono in quella vece tenute qual potente salvaguardia della giustizia, e la piú valida ‘guarentigia dei diritti delle