Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/697

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parti. Quel discreto emolumento che il fisco ne ricavi non è altramente considerato se non qual equitativo compenso di una parte delle spese che costa allo Stato l’adempimento del sacro dovere che gli corre di provvedere alla retta ammini- strazione della giustizia fra i cittadini.

Ed in vero, appena è che sul serio immaginare si possa la- sciata ai contendenti la balía di procedere innanzi al giudice o da loro liberamente trascelto, o dalla Jegge designato, in quel modo che loro meglio attalenti. Oltrechè, anche in sif- fatta ipotesi, rimarrebbe pur sempre a definirsi in quali casi e per quale via giungere sí potesse a far raddrizzare il torto giudicio, che profferito si fosse, e come ja sentenza, relut- tante il condannato, avesse a mettersi ad effetto a pro di chi l’ottenne : troppo complicata si è la condizione degli affari nello stato attuale della societá perchè concepire si possa ra- gionevolmente la possibilitá di cosiffalto ordine di cose, che a mala pena converrebbesi alla primitiva loro semplicitá e naturalezza. Se pertanto non arriva che troppo spesso, per mala sorte e per la malizia degli uomini, il disconoscersi quel diritto che ad aitri legittimamente appartenga, od il ricusarsi all’adempimento dell’assunta obbligazione da parte di chi ne è in buona forma legato; se è disdelto, com’è ed esser debbe in ogni ben ordinato civile consorzio, il farsi ragione da sè, gli è pur forza che in somiglianti contingenze all’autoritá giudiziaria ricorrasi, e da lei attendasi quanto niuno è che da sé stesso procacciare si possa ; se da ultimo la forma del piatire in giudicio non può senza gravissimo sconcio abbsi- Gonarsi al talento dei litiganti, ma vuol essere dalla legge definita e regolata, niuno che abbia fior di senno e cui stia a cuore il bene dell’universale può chiarirsi avverso a quel- Pordine di leggi che, facendo capo dall’esordire del giudicio, ne regolano passo passo l’andamento nell’intiero suo corso sino all’ultimo suo termine, onde vi trovi l’attore segnata la via che tenere debbe al fine di vedere stabiliti i fondamenti della sua domanda, e resti ad un tempo incolume, coadiu- vata anzi e convenientemente protetta la giusta difesa del coavenuto,

Non avvi per converso chi sia anche solo mezzaramente penetrato della somma importanza, e, diciamolo pur franca- mente, della stretta necessitá delle leggi giudiziarie, che non tenga in conto di segnalato servizio reso alla societá il dotarla di un Codice di processura che riesca ai litiganti di firccola e di sicura guida nell’arduo e spinoso cammino del giudicio, ne diriga i passi, ed a buon fine li scorga.

Grande, per veritá, immenso si è ben anco il beneficio che alla civile comunanza arreca la codilicazione di quelle leggi onde sono governati i diritti e gli obblighi dei cittadini fra loro, ossia che dalle condizioni personali tali diritti dipen- gano, o da altre legittime fonti scaturiscano, e, chiarita la natura propria di ciascun civile negozio, appositamente defi. niscano le conseguenze che ne derivano a pro od a carico di coloro che vi prendono parte.

Ma, per quanta sia l’utilitá che dal civile Codice giusta- mente s’aspetta la politica associazione, n’andrebbe il frutto in non poca parte perduto, senza Paccompagnatura d’un Co- dice giudiziario, la cui missione non è punto altra fuori quella d’imprimere movimento e vita alle prescrizioni del di- ritto privato, qual che ne sia il ramo.

A che pro, vaglia la ragion del vero, il faticoso travagliarsi che farebbe il legislatore nello scrutare sottilmente la indole d’ogni civile negozio allo scopo di fissarne la propria natura e dedurne poscia i diritti ed i doveri che direttamente o per indiretio ne sgorgano, dove, cui tali diritti s’appartengono e verso il quale i rispondenti obblighi vogliono essere co-

scienziosamente adempiuti, non abbia in pronto i mezz portigii dalla legge stessa per far valere le proprie ragioni contro quegli sopra il cui animo sí poco peso sabbia il senti. mento di giustizia e del dovere da non indursi al soddisfaci- mento del debito, se non spintovi ed a viva forza coartato ?

Siano pure le leggi di rito giudiziario leggi secondarie, 0, come un moderno autore le appella, leggi aggettive, compa. rativamente alle leggi civili, che primarie sono, e sosiantive da lui si dicono, non lasciano per questo d’essere le une e le altre di poco dissimile importanza siccome egualmente neces- sarie, e potendo per questo rispetto giustamente parificarsi la legge, che dell’aiuto di un’altra abbisogna per esplicare in- tieri i suvi effetti e compierne l’azione e quella che tal ziuto le porge. i

Or chi per poco facciasi a meditare sopra quelia speciale legislazione, che ha per iscopo l’ordinamento dei giudizi, non tarderá a convincersi, due cose esser essenzialmente ri- chieste a fare ch’essa porti effettivamente tatto quel frutto, che a buona ragione se ne ripromelte l’amministrazione della giustizia; siano, cioè, queste leggi quanto il piú far si possa accuratamente compilate, e, fatte che sono, veglisi con assi- dua e costante sollecitudine ad antivenire gli abusi cotanto agevoli ad insinuarsi nella giornaliera pratica, prontamente reprimendo quelli che giá trovinsi inavvertitamente invalsi. 1l primo è ufficio proprio del legislatore, che porre debbe nella confezione della legge tutta quell’operosa cura che valga, se non a renderla perfetta (ché nulla di perfetto esce di mano dell’uomo), certo il meno possibile difettosa ed im- perfetta.

Il secundo è debito di vigilanza clie ai magistrati incombe di tener mano all’esatto eseguimento della legge, chiudendo Padito ad ogni, eziandio lievissimo, abuso che tenti corrom- perne la iaiegritá, e non rimettendo punto della rigorosa se- veritá nell’infliggere le pene ai trasgressori nella legge com- minate.

Stimerá per avventura taluno di queste cose meno sagace e meno sperlo conoscitore non essere poi, come vorrebbesi far parere, la compilazione di un Codice di procedura im- presa di tanta mole che non se ne possa con un po? di studio venire agevolmente a capo; ma chi cosí la pensi a partito si inganna, e basta a farlo ricredere ch’eisi provi a porvimano ; tante sono le difficoitá che in ogni parie del suo lavoro gli si sffaccieranno da non poter guari nutrire fiducia di doverle tuite felicemente e senza troppa fatica superare.

Posto del continuo i! compilatore di un Codice giudiziario, o chi assuma il carico di rivederlo, infra due opposti inte- ressi, che a vicenda si combattono, rado è che all’uno sati- sfaccia senza che l’altro sembri alquanto scapitarne.

Quegli che instituí il giudicio, e vi sostiene le parti d’at- tore, unicamente inteso a toccarne al piú presto la meta, ticne ogni forma in conto d’imbarazzo ed incaglio che ne inceppa il cammino, nè altramente risguarda i termini dalla legge prestabiliti, se non come indugi propri ad allungarze senza bisogno la durata,

Ben altramente rimiransi queste forme e questi termini da chi é tratto in giudicio perchè risponda ad una domanda che coniro ili [ui viene fatta, Esso li riguarda guali altrettante guarentigie della sua difesa, della quale mostrasi vivamente sollecito, e non è mai che egli facciasi o ad appuntare la mol- tiplicitá e la intricatezza delle une, od a lamentare la sover- chia prolissitá degli altri.

A ben fare in cotal bivio altro non resta al prudente legis- latore se non di veder modo d’entrare in una via mezzana, per cui vengano in equa misura a temperarsi vicendevolmente

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