Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/700

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sua azione la legge giudiziaria, se non ciò che nella propria sfera opera tutiodí la ragion civile, di cai la prima segue in tal parte le orme.

Dove non può la legislazione civile asseguire certezza, di presunzioni si accomoda, prese, vuci da certe speciali circo - stanze, vuoi dal semplice trascorso di tempo ed aila diutur- nitá di questo va fino ad attribuire V’effetto di estinguere l’azione piú tardi proposta che non sarebbe convenuto di farlo.

Va perciò esente da ragionevole appunto la legge giudizia - ria, se ancor essa, camminando sulle additate traccie, con- nette all’adempimento di alcune formalitá certe presunzioni di diritto, e circoserive entro un dato spazio la facaltá di ve- nire a certi atti, e con ciò influisce per indiretto sul merito della causa.

Quanto vennesi sin qui leggermente adombrando intorno alle spinositá e disagevolezze da non potersi se non con molto studio ed a gran fatica superare, che necessariamente s’incontrano da chi all’arduo lavoro accingasi della compila- zione di un Codice giudiziario, valga ad assolvere la Commis- sione, che il Senato onorò dell’incarico di esaminare il pro- getto stafogliene dal Ministero presentato, da ogni rimpro- vero onde siasi da taluni stimata meritevole la deliberazione, in che venne sul bel principio delle sue riunioni, di sotto- porre quel progetto alle piú severe e ponderate meditazioni acciò non comparisse al cospetto di questo illustre consesso prima che vi fossero introdotte quelle variazioni e modifica- zioni che si fossero credute acconce a renderlo, se non il migliore possibile, almeno quanto piú far si potesse purgato da quelle mende che vi fossero per avventura incorse, e di quei miglioramenti dotario, di cui fosse per parere suscet- tivo, spendendovi quel tempo che si ravvisasse a tal uopo necessario, e permettessero d’impiegarvi le gravi incumbenze del maggior numero dei suoi membri di alte cariche insi- gniti, e non perdonandola ad ogni vigilantissimo studio e la- boriose lucubrazioni per venire a capo dell’intenîo.

Pensò la Commissione, e non dubita di avere, in cosí pen- sando, colto nel vero, andarne in questo del giusto suo amor proprio, della dignitá del Senato che gliene diede il carico e del bene del paese, cuni meno increscioso sarebbe per tornare il durarla, anche per poco, nell’aspettazione di un Codice che, per veritá, avrebbe dovuto ben prima d’ora vedere la luce, dove almeno tale al fine l’ottenga, quale sperare si possa doversi cattivare non isfavorevole accoglimento presso il fòro ed il pubblico,

Eravi, a vero dire, una considerazione Ja quale, a detta di taluni, condurre poteva la Commissione a contenfarsi di non porre, se non alquanto superficiale e perfantoria opera nel- l’affidatale disamina del progetto, il carattere, vogliam dire, provvisorio onde piacque improntare la proposta legge, su- scettiva perciò di essere poi (come per veritá il sarebbe ogni altra legge eni fosse ben anco in fronte scolpito ii carattere di cosa definitiva), fra uno spazio di piú o meno lunga du- rata, riveduta e di ogni vizio mondata, che l’intermedia e- sperienza vi avesse disvelato e messo a nudo.

Ma a volere anche supporre per un istante fosse la Cor- missione disposta a mantenere al progettato Codice l’attri- buitagli qualitá provvisoria, il che non è, come fra poco ve- drassi, se la diuiurna aspettazione della legge avrebbe potuto dall’un dei lati far prediligere sulle prime quel partito che alla celeritá meglio si confacesse, altra considerazione di ben piú alto rilievo mal consentita che per sola bramosia di af- freîtare di alcun poco la promulgazione di una legge lunga- mente desiderata, ia si promulgasse meno pregevole di quel

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che essere potrebbe dopo i nuovi studi cui ella venisse solto- posta. Posporre la maggiore possibile bontá della legge al suo piú sollecito apparire parve cosa di cui a stento e non sensa ripugnanza si appagasse Îa ragione,

Arroge, che il tornare sopra un Codice per farvi anche solo parziali mutazioni in questa o quella delle sue disposizioni, non è impresa cui poco basti per darvi moto, massime in tanta copia di leggi onde suol essere a dismisura sopracca- rico il Parlamento; copia che, non andrá a poco il potersi nutrire fiducia di vedere di alquanto scemata @nde resti agio di rifarsi su quelle che giá trovansi in osservanza con tutto il carattere meramente provvisorio che loro siasi in facendole impresso.

Quali siano, se non tutte, chè troppo lunga e fastidinsa cosa sarebbe il farlo, le piú sostanziali almeno fra le varia- zioni che la vostra Commissione, dopo il piú coscienzioso e maturo esame, credette dover introdurre nel progetto che le era sottomesso, sarebbe qui l’acconcia sede di farne parola scendendo dalie toccate generalitá ai particolari.

Ma per una parte il distendersi che anche per poco si fa- cesse la presente relazione per voler dare succinta contezza e render ragione, benchè di corto ed alla sfuggita, delle sole piú rilevantí mutazioni nel progetto fatte, non peteva altri- menti che non causasse il venirne di alquanto dilazionato il giorno in cui potrebbesi interrogare il Senato sull’approva- zione che si spera disposto ad accordare al presentatogli pro- getto; nè il relatore vorrebbe per cosa al mondo prendere sopra di sè la responsabilitá di un qualunque siasi indugio al piú pronto soddisfacimento di cosí giusto ed ardente desiderio del pubblico.

D’altra parie al bisogno, il quale non può che giustamente sentirsi di aver conte le ragioni che motivarono i cangia- menti fatti al primitivo progetto, stati tutti dal Ministero ac- consentiti, trovasi, a quel che ne pare alla Commissione, abbondevo!mente satisfatto dai processi verbali della prece» duta discussione in seno della stessa Commissione, dei quati piacque al Senato di ordinare a tal uopo la stampa.

Appaiono quivi compendiosaziente sí, e con la dovuta bre- vitá riferite, e le obbiezioni che subirono Îe diverse prescri- zioni dell’antico progetto, e le diverse ragioni per le quali vennero le une accettafe, 0 purantenie e semplicemente, o con qualche modificazione; respinte ie alire. Sarebbe quindi fatica, da chiamarsi perditempo, il rinnovarne ora l’esposi. zione.

E qui avrebbe termine la presente relazione con solo ag- giungervi le conciusioni a cui venniosi dalla maggioranza della Commissione sopra gli articoli del progetto di legge stato dal Ministero presentato, se non fusse dello stretto de- bito che al riferente corre di darvi posto ad alcuni desiderii ed a certe dichiarazioni che tre fra i commissari instavano onde vi fossero tesiualmente inserte. L’uno di questi com- missari uscí nella seguente sentenza :

e Sino dal primo momento (egli dice) che s’intraprese P’e- same del Codice di procedura civile, io non ommisi di manife- stare quanto mi rincresca che, a vece di prendere per norma del nuovo Cedice una legge ferestiera la quale, a detta di valentissimi giureconsulti, pecca per moltissime in:perfe- zioni, e la quale, tuttochè in vigore in Francia da cinquanta anni, forma l’oggetto di sempre rinascenti controversie, non si fosse preferito il partito di codificare le dispesizioni delle proprie leggi supplendo alle lacune che in esse esistono, as- sicurandone la rigorosa osservanza e riordinando l’attuale tariffa.

«Questo rincrescimento nasceva in me dalla profonda