Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/704

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assai facile di guadagnar tempo e procrastinare un giusto e legittimo pagamente.

«VII. Per ultimo, che invece di semplicemente copiarle e trascriverle nel progetto si fossero alquanto emendate e chia- rite molte delle disposizioni del Codice francese, profittando in ciò dei lumi e dell’esperienza dei quarantasette anni che trovasi questo in osservanza, affine di farvi scomparire non pochi dubbi e di troncarvi molte delle questioni a cui il me- desimo diede luogo nella sua intelligenza ed applicazione, e che tutte verranno rinnovate e riprodotte presso di noi, non appena il nuovo Codice di procedura civile sará attuato, La qual cosa, quando è certa e confermata dall’esperienza, al- trettanto tornerá d’incaglio e di pregiudizio alla pronta e re- golare amministrazione della giustizia, per non parlare del poco buono effetto che per avventura sará per partorire l’ap- paritione di un nuovo Codice di procedura, che riproduca nel 1855 le imperfezioni ed i difetti di quello di Francia del 1807.

«Ad onta delle discorse considerazioni, o signori, il sul- lodato commissario conchiuse dichiarando, che dará il suo voto per l’adozione del progetto che viene sottoposto alla vostra deliberazione, nella ferma speranza che questi e non pocki altri desiderii da lui manifestati nel lungo corso delle seguite discussioni, qualora l’esperienza sia per farue sen= tire il bisogno e la convenienza, potranno essere dal senno

del potere legislativo appagati e soddisfatti, allorquando s’in- |

fraprenderá tra non molti anni la revisione del nuovo Codice di procedura civile.»

Mantenuta, per le sopra fatte inserzioni, la fede in propo- sito datasi dal relatore ai commissari suoi colleghi, resta che diasi da Iui succinto conto al Senato delle variazioni che la maggioranza della Commissione stimò doversi introdurre nel progelto di legge ministeriale da cui è accompagnata la pre- sentazione del Codice ed apparenti tali variazioni dal contro- progetto piú sotto tenorizzato, alle quali variazioni mostrasi consenziente onorevole guardasigilli.

Pue mutazioni ebbe a subire il primo articolo da cui si tolse l’avverbio provvisoriamente e si sostituí alla dala del primo gennaio 1858, in cui comincierebbe ad avere esecu-

‘ zione il Codice, quella alquanto piú lontana del primo aprile

dello stesso anno.

Delle quali due variazioni la prima necessitò di mutare la frase dell’alinea dicente : La sanzione definitiva, ece., in quella : Una nuova revisione, ecc.

Quali siano le ragioni che motivarono simile cambiamento non è maltagevole di scorgerlo. Tutte le leggi, come giá si toccò piú innanzi, hanne un carattere provvisorio, in quanto

che può sempre il legislatore farvi a sno bell’agio quei can-.

giamenti o totali o parziali che l’esperienza abbia segnalati o necessari od utili,

Ma lo scolpirvi di primo getto l’impronta di legge interi- nale parve alla Commissione cosa propria ad altenuarne di alquanto l’autoritá e scoraggiarae quel profondo studio che solo condur può a ben colpirne in tutta la sua ampiezza lo spirito ed abbracciarne l’economia.

H rinvio poi dal primo venturo gennaio al primo del suc- cessivo aprile dell’esecuzione del Codice strettamente si connette colle variazioni falte all’articole 4 del progetto mi- nisteriale apparenti dall’articolo 4 del contropregetto.

Dispone quest’ultimo articolo che contemporanea alla ese- cuzione del Codice abbia ad essere l’osservanza della legge sulla tariffa dei diritti giudiziari, e che innanzi al primo di gennaio del 1855 abbia ad essere al Parlamento presentata dal Ministero la legge ordinativa dei causidici e degli uscieri,

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Ed è ciò che consigliò di rimandare al primo d’aprile l’e- secuzione del Codice onde si avesse maggior campo il Mini- stero a compiere in tempo utile le divisate operazioni prepa- ratorie.

L’articolo secondo non è stato variato in altro senso, che per surrogarvi gli archivi generali del regno agli antichi ar- chivi di Corte e per toglierne via l’autenticazione della tra- duzione francese del Codice mercè la firma del Re.

H terzo articolo sta come è nel progetto ministeriale.

Il quarto articolo si propene di tenorizzarlo come segue:

«Art. 4. Avanti il giorno primo d’aprile 1858 sará deter- minata per legge votata dal Parlamento e sancita dai Re la fa-

  • riffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri e degli ono-

rari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati ne} Codice stesso, c l’osservanza di questa legge comincierá al tempo steeso che il Codice avrá la sua esecuzione. i

«Prima del gennaio 1855 sará dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

«Art. 3. Col primo di aprile 1855 i tribunali di prima cognizione, i magistrati d’Appello ed il magistrato di Cassa - zione assumeranno rispettivamente il titolo di tribunali pro- vinciali, di Corti d’appello e di Corte di cassazione,»

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) 10 giugno 1854, con cui presenta alla Camera èl progetto di legge approvato dal Senato nella tornata dello stesso giorno.

Sienori! — Il progetto del Codice di procedura civile, che nel passato anno venne dalla Camera approvato, ottenne in questo giorno anche l’approvazione del Senato; ed io, senza por tempo in mezzo, recomi a premura di riprodurlo in questa recinto, perchè è desiderio vivissimo del Governo di vederio definitivamente approvato prima che sieno inter- messe le tornate del Parlamento, onde por mato piú sicu- ramente agli altri lavori legislativi e regclamentari che deg- giono formarne il complemento, tantochè si passa aliuare con pieno effetto questa necessaria ed aspettata riforma- zione.

lo non entrerò, o signori, a rendervi particolarmente ra- gione delle modificazioni che il Senato, adottando l’avviso della sua Commissione ed annuente il Ministero, introdusse con innegabile utilitá in esso progetto, perchè delle piú es- senziali per me si fece un compendioso cenno nel rapporto giá pubblicato che accompagnò la presentazione dovutasi rinnovare in questa Sessione della legge al Senato, ed i pro- cessi verbali della Commissione senatoria che furono testè mandati alle stampe possono largamente soddisfare ad ogni desiderio in propasito; e sarebbe anche un fuor d’opera il discorrere di nuovo e partitamente le materie del nuovo Codice per metterne in rilievo i pregi. Dirò soltanto che il Governo è ben lungi dal partecipare a certi timori cauta- mente espressi, e senza fallo con ottime intenzioni che questo Codice, anziché produrre un reale miglioramento dello stato presentaneo della nostra procedura, non sia per eccitare un maggior numero di questioni e sollevare una reprobazione tanto piú viva quanto eccessiva ne fu l’aspeltazione, e che similmente non può nè anco dividere l’espresso rincresci - mento che nella elaborazione del progetto siasi presa per norma una legge straniera, redarguita di molte imperfezioni, invece di richiamare la nostra procedura a’ suoi principii,