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OCUMENTI PARLAMENTARI

fosse convertito in legge, potrebbe certamente ordinarsi per alcuni di quei reati ai quali accenna Particolo 200 del Codice penale,

Similmente, se venisse ad entrare nel corpo delle leggi l’altro progetto giá approvato da questa Camera portante al- cune modificazioni allo stesso Codice penale, siccome la nnova legge sarebbe intesa a punire certi reati che involge- rebbero un attacco alle istituzioni dello Stato, tali reati re- sterebbero naturalmente compresi nella classe in discorso dei reati noliliei,

Per questi motivi adunque, il Governo, mentrechè non esi- tava a dichiarare che i reati politici d’ogni maniera saranno giudicati nelle Assisie coll’intervento dei giudici del fatto, perchè è da credersi che simili reati, risguardando piú diret- tamente lo sfato della societá, saranno piú acconciamente apprezzati dai giurati che trovansi di necessitá involti nelle agitazioni delia medesima, non stimava opportuno di com- prendere nella redazione del progetto la detta enumerazione dei reati politici ; chè a ciò si potrá piú accomodatamente av- visare, se fará d’uopo, quando la legge verrá in discussione.

5° Gl’imputati dei reati di stampa contemplati negli articoli 14, 15, 19, 20, 24, 22, 25 e 24 della Jegge 26 marzo 1848.

Ed in questa parte il progetto non reca innovazione alcuna allo stato presentaneo delle cose.

Prevede il Ministero che la competenza delle Corti di as- sisie, cosí deferminata, parrá ad alcuni ristretta perchè ne vadano ecceltuati i reali ordinari punibili con pene corre- zionali, i quali saranno, come di presente, giudicati dai tri- bunali di prima cognizione, senza l’intervento dei giurati, e che si verrá adducendo l’esempio dell’Inghilterra e degli Stati Uniti d’America.

Ma tra le instituzioni giudiziarie d’Inghilterra e le nostree quelle pure degli altri paesi a cui si conformarono i nostri Codici corre tale un divario che non si può farne adeguato rag- guaglio, E quantunque l’intervento del giurí sia in Inghilterra la regola comune, tuttavia non può dirsi affermativamente che secondo quelle leggi tutti i delitti vadano soggetti alla cogni- zione dei giurati, perchè i giudici di pace hanno una giuris-

° dizione alquanto estesa, regolata, se non dalle leggi, dagli usi, tantochè pronunciano talvolta condanne corporali sino ad alcuni mesi di lavori forzati; ed inoltre certi reati che fra noi avrebbero titolo di delitto vengono sottoposti alle Corti dei giudici di pace assembrati, come dicono, in piccole ses- sioní (petiy sessions) (1).

Noi perianto dobbiamo attenerci preferibilmente al sistema di Francia e del Belgio dove insino ad ora non si reputò con- . veniente di sottoporre al giurí i semplici delitti (2). E se non bastasse a giustificare questa determinazione la diversitá che passa tra i crimini e i delitti, onde la convenienza di ricer- care, quanto ai primi, maggiori solennitá e cautele che si tre- veranno appunto nell’intervento dei giurati, vincerehbe cer- famente la considerazione che per accogliere tale partito si devrebbe sconvolgere a un tratto tutto il nostro sistema pe- nale,. togliendo di mezzo ia distinzione fondamentale che esiste tra i crimini e i delitti, e tra le pene criminali e le correzionali, dalla quale distinzione seaturiscono le regole di competenza; e quindi si dovrebbero rinviare indistintamente

(1) Rey, Des institutions judiciaires de V Angleterre, tom. 11, chap. u; Aignan, Mistoire du jury, pag. 202.

(2) Anche l’Assemblea costituente, che ordinò primamente il giurí, e che fu cosí larga in liberali propositi, colla legge del 1791 lo restringeva ai soli crimini punibili con pene afflittive od infamanti.

tutti gl’impuiati alle Corti d’assisie, la qual cosa ognuno vede di quanta confusione, e di quale ingombro sarebbe cagione; o veramente si dovrebbero, come in America, instituire le grandi e le piccole Assisie per commettere alle une le cause propriamente criminali, ed alle altre le còorrezionali; la quale innovazione, col rendere troppo grave Pufficio dei giurati, basterebbe a rendere la legge di piú difficile attuazione, e meno accetta all’universale.

Le disposizioni seguenti di questo capo I sono intese a re- golare la composizione delle Corti d’assisie; il numero dei giudici che dovranno comporie, e il modo di eleggerti e sur- rogarli all’aopo; l’intervento alle Assisie del pubblico Mini- stero, e dell’uffizio dell’avvocato dei poveri; il modo di con- vocarle e di farne la chiusura. E sono le stesse disposizioni che giá si erano inserite nel progetto di legge sulla riorga - nizzazione dell’ ordine giudiziario, ampliate e modificate, onde accomodarle alla disegnata introduzione dei giudici del fatto, cosicchè quel progetto vorrá essere in tal parte, quando verrá in discussione, emendato.

Solamente è da notarsi che il numero dei giudici legali viene ridotto a tre, numero invero sufficiente (1), poichè la loro decisione dovrá limitarsi all’applicazione della legge ed alla risoluzione delle questioni di mero diritto contro alle quali si potrá all’uopo ricorrere in Cassazione.

Il capo Il, intitolato Del procedimento avanti la Corte di assisie, incomincia da una disposizione sul rinvio alle Assisie che dovrá ordinarsi dalla Sezione di accusa, con la facoltá però di designare preferibilmente la Corte di assisie da con- vocarsi nella cittá stessa in cui avrá sede la Corte d’appello.

Siccome la giurisdizione che spetterá alle Corti d’assisie sará in certo modo nna emanazione, una delegazione di quella spettante alla Corte di appello sopra l’intiero suo ter- ritorio, il Ministero stimò opportuno d’introdurre nel pro- getto tale riserva, della quale la sezione d’accusa potrá gio- varsi opportunamente secondo le circostanze,

Si è pure formulata una disposizione pel rinvio da farsí quanto ai reati politici, ed a quelli di stampa (articolo 22), e si è ripetuta la disposizione, giá inclusa nella legge attuale, sulla citazione diretta che s’intenderá sempre limitata a que- st’ultima specie di reati.

E qui ricercherá taluno il perchè, mentre si viene insti- tuendo il giurí, vogliasi per anco lasciare ai giudici legali, ad una frazione della Corte d’appello il decretare L’accusa, e non siasi pensato come in Inghilterra e negli Stati Uniti, e come aveva pure stabilito la Costituente francese nel 1794, di com- mettere tale giudizio ad un grande giurí, chè cosí lo chiamano.

Ma, lasciando stare la considerazione che non pare vera- mente necessario di formare un giurí solamente per l’accusa, e che si avrá bastante garanzia e per la societá e pér laccu- sato nel giurí che deva pronunciare in definitiva sulle que- stioni di fatio, è perentoria la risposta, che non si potrebbe costituire un giurí per i’accusa senza travolgere affatto, come si è detto poc’anzi, le basi fondamentali della nostra procedara, senza sopprimere cioè la istruzione preparatoria e scrilta; perecchè esso giurí non potrebbe mai fondare il suo giadizio sopra le informazioni scritte, ma dovrebbe udire oralmente, se non in pubblico, a porte chiuse, come in fa- ghilterra, i testimoni, e quindi farebbe mestieri di ricercare ed immaginare altre norme da sostituirsi nel Codice di pro- cedura criminale a tutto ciò che risguarda l’uffizio degl’istrut- tori, delle Camere di consiglio e delle Sezioni d’accusa che nan sarebbero piú compatibili col nuovo sistema.

(1) Legge francese 4 marzo 1831, articolo 1,