Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/714

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dell’esperienza giá fatta degli aomini e delle umane cose. Perciò ricercasi in primo luogo la condizione dell’ etá di ‘anni 30, questa essendo l’etá che, tranne qualche rara ecce- zione, venne dovunque ed in ogni tempo prescritta; peroc- chè essa fa presumere nell’uomo una perfetta maturitá di giudizio e forza bastevole per resistere alle passioni.

La seconda condizione, di saper leggere e scrivere, è una conseguenza necessaria di quella istruzione, anche mediocre, che si desidera nei giudici del fatto; e fa mestieri di espri- merla, perchè tale condizione è bensí prescritta dalla legge elettorale, ma con tali eccezioni, ie quali potrebbero, per avventura, durare al tempo in cui la presente legge, se ot- terrá i suffragi del Parlamento, sará pienamente attuata in ogni parte del regno.

La terza condizione consiste nella capacitá elettorale, non perchè si voglia rendere necessario per essere giurato il con- corso della qualitá di elettore politico, ma perchè la riunione dei requisiti che la legge richiede per gli elettori si può as- sumere come indizio di capacitá sufficiente, e perchè lice presumere che la piú parte almeno degli elettori sia dotata delle qualitá convenienti ad un giudice del fatto. Tra it giu- rato e Velettore corre però una diversitá essenziale, chè non è alieno dal proposito il notaria, in quanto l’elettore esereita un diritto esclusivamente politico, ed il giurato eser- cita una funzione puramente civile, e pertinente al potere giudiziario (1).

Premesse le condizioni di idoneitá che si richiedono ad esercitare l’uffizio di giurato si passa a determinare le rela- tive incompatibilitá e le dispense.

Le incompatibilitá seno annoverate nell’articolo 61, ed hanno per oggetto le funzioni governative, amministrative e giudiziarie, e comprendono anche i ministri dei culti, ed i militari in attivitá di servizio; i primi perchè i giudizi cri- minali sono troppo alieni dal loro instituto ; i secondi per- chè riuscirebbe troppo pregiudiziale al servizio il loro alton- tanamento dai corpi a cui appartengono.

Le ragioni di dispensa seno due: la prima riguarda i se- natori del regno ed i deputati, durante la Sessione parla mentare, e quindi ha inogo di pieno diritto, perchè le iorv cure rimangono di necessitá assorbite dalle funzioni legisla- tive. La seconda concerne coloro che abbiano compiuta l’etá d’anni 70, che fu sempre giudicata una legittima scusa per ogni maniera di uffizi pubblici.

Vengono in seguito le incapacitá, e per identitá di ragione sono le stesse che riscontransi nella legge elettorale,

(1) Veggasi la bella dissertazione del signor Faustin Hélie, Du Jury et de sa composition, inserita nell’opera Revue de 16 gislation, vol. XV, pag. 825. Ivi tra le altre considerazioni si trovano le seguenti : «L’électenr et le juré exercent deux fonc- tions distinctes, qui n’ont ni la méme origine ni les mémes effets, Le droit de participer è l’élection d’un pouvoir politique est un droit qui est lui-mème nécessairement politique, c’est un démembrement de la sonveraineté elle-m8me; il s’exerce en vue des intérèts politiques, et son exercice influe directe- ment sur les destinées de l’Etat; il peut en résulter une modi- fication et un ébranlement du pouvoir social. Le juré n’exerce, au contraire, qu’un simple droit civil, il ne revét qu’un pou- voir judiciaire. Sa mission s’accomplit dans un cercle restreint; il n’est point appelé è prononcer sur des intéréts, mais sur une affaire privée; il n’est point le juge des besoins de l’Etat, sa táche se borne è constater l’existence d’un fait. L’électeur suib et apprécie la marche générale des affaires publiques, em- brasse cu combat le système de l’administration:le juré n’exa- mine et ne juge qu’un procès,»

Ma la maggiore difficoltá, che nella elaborazione di questo progetto si presentasse al Ministero, consisteva nella ricerca del modo di comporre adeguatamente e razionalmente le liste dei giurati, giacchè a suo giudizio era da faggirsi risolu- tamente il mezzo unico della sorte.

La legg- 26 marzo 1848 sulla stampa aveva unicamente per oggetto di regolare l’uso di una libertá costituzionale, di reprimerne gli eccessi, e di tutelarne insieme l’esercizio; trattavasi perciò di nna materia talmente collegata con la politica che al legislatore ricorse naturalmente il pensiero di formare degli elettori politici altrettanti giudici del fatto per quei reati essenzialmente politici, e cosí le liste elettorali fu- rono convertite in liste di giurati e destinate alle occorrenti sortizioni.

Ma ora che si vuole costituire solamente il giurí forman- done una istituzione ordinaria e normale, e si vuole incor- porarla, per cosí dire, nel diritto comune, il legislatore, in- vece di una vaga presunzione di capacitá derivante dal censo clettorale, deve cercare la realtá, e procacciare ad ogni modo che la designazione dei giurati non provenga piú dal caso, ma da una ben condotta elezione (4).

E di vero della semplice estrazione a sorte dei giudici fra un determinsto ceto di persone appena qualche raro esem- pio potrebbe invenirsi nelle antiche e nelle moderne legisla- zioni,

E, cominciando da Koma, noi vediamo che la elezione dei giurati facevasi ora dal pretore urbano, ora dal pretore avente giurisdizione fra i peregrini, da cui formavasi ogni anno una lista di CDL cittadini, i quali perciò si chiamavano judices selecti, e quando poi entravano a giudicare erano detti judices jurati.

Pretendono alcuni che con quell’antica romana institu- zione non abbiano simititudine di sorta i moderni giurati; ma la dissomiglianza è solamente parziale, in quantochè quei cittadini, annualmente designati dal pretore nen erano traiti dall’eniverso popolo, ma ora dall’ordine dei senatori, ora da quello dei cavalieri si traevano, ora dall’uno e dall’altro in- sieme, e solo per qualche tratto di tempo anche dai tribuni dell’erario che furono di nazione plebea, giacchè i vari or-

‘ dini della Repubblica si contesero persino colle armi il di-

ritto dei giudizi (2).

Del rimanente quei giudici romani conoscevano propria- mente del solo fatto e della colpabilitá del reo come i nostri giurati, ed il solo pretore esercitava la giurisdizione pro- priamente detta (imperium). Egli, od in vece sua il giudice della questione, presiedeva al giudizio, e quindi pronuneiava la sentenza, applicando la legge; se non che il pretore esi - mevasi talvolta dal qualificare la pena perchè giá era stabil- mente determinzia dalla legge. Allora per veritá era ignota quella graduazione tra il marimum ed il minimum delle pene introdoita dai moderni Cedici; non erano stabiliti quei termini entro i quali può esercitarsi il criterio del giudice all’effetto di proporzionare la punizione alia colpa ; che anzi, poiché furono instituite le questioni perpetue, rispetto ai

(1) «De toutes les combinaisons imaginées pour l’organisa- tion des pouvoirs publics, la plus imparfaite et celle qui pré- sente le moins de garantie c’est assúrement la voie du sort.» Revue de législation, an 1845, tom. 3, pag. 221.

(2) «Claudius omne ius tradidit de quo totiena seditione aut armis certatum, cum Semproniis rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur, aut rursum Serviliae leges Senatui iudicia redderent; Mariusque et Sulla olim de co vel praecipue bellarent,» Tacito, Ann, lib, XII, cap. Lx,

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